C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 4.10.2022 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di: MORABITO Gabriele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Pol. Laureanese; CATANZARO Massimo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società A.S.D. Segato; la Società A.S.D. Segato; la Società A.S.D. POL. Laureanese; per rispondere:

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di:

MORABITO Gabriele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società A.S.D. Pol. Laureanese; CATANZARO Massimo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Società A.S.D. Segato; la Società A.S.D. Segato; la Società A.S.D. POL. Laureanese; per rispondere:

- MORABITO Gabriele, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 35 del Codice di Giustizia sportiva per essersi lo stesso, in occasione dell’incontro Laureanese – Segato del 20.03.2022 valevole per il girone C del campionato di serie D di Calcio a Cinque, dopo essere stato espulso dall’arbitro, arrampicato sulla rete di recinzione del recinto di gioco, proferendo nei confronti del Direttore di gara le seguenti frasi ingiuriose e irriguardose: “bastardu ... pezzu i merda ... testa i cazzu”, nonché per aver attinto lo stesso alla schiena con uno sputo;

- CATANZARO Massimo, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Laureanese – Segato del 20.03.2022 valevole per il girone C del campionato di Serie D di Calcio a Cinque:

a) a seguito di espulsione comminatagli dall’arbitro al 23° minuto del secondo tempo e nel mentre sostava nei pressi del cancello d’ingresso al recinto di giuoco, proferito nei confronti del direttore di gara le seguenti frasi minacciose: “t’aspettu tantu i ca n’dai e nesciri ... continua così ca c’ca’ finisci mali”;

b) al termine della gara, nel mentre l’arbitro faceva rientro negli spogliatoi, rivolgeva verso lo stesso le seguenti ulteriori frasi ingiuriose: “bastardu .., pezzo i merda”;

- la società A.S.D. POL. LAUREANESE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Morabito Gabriele, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- la società A.S.D. SEGATO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da Catanzaro Massimo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 723pfi21-22, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito a fatti di condotta violenta nei confronti dell’arbitro occorsi in occasione della gara Laureanese – Segato del 20.03.2022 valevole per il girone C del campionato di Serie D di Calcio a Cinque”; esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; vista la comunicazione di conclusione delle Indagini ritualmente notificata;

lette le dichiarazioni rese in data 26.08.2022 da Gabriele Morabito in sede di audizione da parte della Procura Federale, dallo stesso richiesta all’esito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini; rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- comunicazione a mezzo dell’11.04.2022 del Comitato Regionale Calabria della LND alla Procura Federale, con allegato provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Reggio Calabria pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 39 del 31.03.2022;

- copia del referto arbitrale della gara Laureanese – Segato del 20.03.2022, nonché copia del rapporto dell’Organo Tecnico;

- fogli censimento delle Società A.S.D. Segato ed A.S.D. Pol. Laureanese per la stagione sportiva 2021 - 2022;

- verbale di audizione del 03.06.2022 dell’arbitro della gara Laureanese – Segato del 20.03.2022;

- verbale di audizione del 03.06.2022 dell’Organo Tecnico Arbitrale presente alla gara Laureanese – Segato del 20.03.2022;

ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

Nel corso del secondo tempo della gara Laureanese - Segato del 20.03.2022, valevole per il girone C del campionato di serie D di calcio a cinque l’arbitro espelleva al 18° minuto del secondo tempo Morabito Gabriele, calciatore tesserato per la A.S.D. Pol. Laureanese, ed allontanava dal recinto di gioco al 23° minuto del secondo tempo Catanzaro Massimo, dirigente tesserato per la società A.S.D. Segato.

A seguito del subìto allontanamento, poi, Catanzaro Massimo sostava nei pressi del cancello d’ingresso al recinto di giuoco e proferiva nei confronti del direttore di gara le seguenti espressioni: “t’aspettu tantu i ca n’dai e nesciri ... continua così ca c’ca’ finisci mali”.

Dopo la fine della gara, nel mentre l’arbitro faceva rientro negli spogliatoi, lo stesso dirigente gli rivolgeva le seguenti ulteriori espressioni: “bastardu .., pezzo i merda”.

Tali fatti sono provati dal contenuto del rapporto a firma dell’Organo Tecnico signor Polifrone Adriano, il quale confermava l’accadimento in sede di audizione del 03.06.2022 da parte della Procura Federale.

Gabriele Morabito, a sua volta, dopo essere stato espulso dall’arbitro si arrampicava sulla rete di delimitazione del recinto di gioco e proferiva nei confronti del direttore di gara le seguenti espressioni: “bastardu ... pezzu i merda ... testa i cazzu”; lo stesso calciatore, inoltre, attingeva l’arbitro alla schiena con uno sputo.

Anche di tali fatti vi è prova nel rapporto a firma dell’Organo Tecnico, signor Polifrone Adriano, il quale ha confermato le circostanze descritte anche in sede di propria audizione del 03.06.2022 da parte della Procura Federale.

Lo stesso Gabriele Morabito, inoltre, in sede di audizione all’esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, ha confermato di aver tenuto una condotta oltraggiosa ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale  Avv. Francesco Ronchi, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

H A   D E F E R I T O

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- MORABITO Gabriele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D Pol. Laureanese;

- CATANZARO Massimo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Segato; 

-  la società A.S.D. Segato;

- la società A.S.D. POL. LAUREANESE;

 per rispondere:

- MORABITO Gabriele, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 35 del Codice di Giustizia sportiva per essersi lo stesso, in occasione dell’incontro Laureanese – Segato del 20.03.2022 valevole per il girone C del campionato di serie D di Calcio a Cinque, dopo essere stato espulso dall’arbitro, arrampicato sulla rete di recinzione del recinto di gioco, proferendo nei confronti del direttore di gara le seguenti frasi ingiuriose e irriguardose: “bastardu ... pezzu i merda ... testa i cazzu”, nonché per aver attinto lo stesso alla schiena con uno sputo;

- CATANZARO Massimo, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, in occasione dell’incontro Laureanese – Segato del 20.03.2022 valevole per il girone C del campionato di Serie D di Calcio a Cinque:

- a seguito di espulsione comminatagli dall’arbitro al 23° minuto del secondo tempo e nel mentre sostava nei pressi del cancello d’ingresso al recinto di giuoco, proferito nei confronti del direttore di gara le seguenti frasi minacciose:

“t’aspettu tantu i ca n’dai e nesciri ... continua così ca c’ca’ finisci mali”;

- al termine della gara, nel mentre l’arbitro faceva rientro negli spogliatoi, rivolgeva verso lo stesso le seguenti ulteriori frasi ingiuriose: “bastardu .., pezzo i merda”;

- la società A.S.D. POL. LAUREANESE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Morabito Gabriele, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- la società A.S.D. SEGATO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere da Catanzaro Massimo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Nella riunione del 03 ottobre 2022 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi; Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento, e formulato per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- per MORABITO Gabriele 8 giornate di squalifica

- per CATANZARO Massimo 6 giornate di inibizione

- per la società A.S.D. Segato ammenda di € 600,00

  • per la società A.S.D. POL. LAUREANESE ammenda di € 800,00

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale che gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti siano provati dalle risultanze istruttorie acquisite e prodotte della Procura Federale.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a MORABITO Gabriele 8 (otto) giornate di squalifica.

- a CATANZARO Massimo un mese di inibizione.

- alla società A.S.D. Segato l’ammenda di € 300,00 (euro TRECENTO).

- alla società A.S.D. POL. LAUREANESE l’ammenda di € 400,00 ( euro QUATTROCENTO).

 

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