C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 7 del 09.07.2022 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 8 (S.S. 2021/2022) a carico di: – Antonio Bruno, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Juvenilia Roseto: per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 96 delle NOIF per non aver adempiuto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, al pagamento in favore della società A.S.D. S.S. Trebisacce dei premi di preparazione sanciti dalla decisione della Commissione Premi della F.I.G.C. di cui al comunicato n. 5/E del 16.12.2021, per un importo pari ad € 1.329,60 (ricorso n. 308) e ad € 889,60 (ricorso n. 329) in relazione ai calciatori Giuseppe Moscatelli e Nicola Truncellitto ; – la società A.S.D. Juvenilia Roseto a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Bruno, così come riportati nel precedente capo di incolpazione

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 8 (S.S. 2021/2022) a carico di:

- Antonio Bruno, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Juvenilia Roseto: per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 96 delle NOIF per non aver adempiuto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, al pagamento in favore della società A.S.D. S.S. Trebisacce dei premi di preparazione sanciti dalla decisione della Commissione Premi della F.I.G.C. di cui al comunicato n. 5/E del 16.12.2021, per un importo pari ad € 1.329,60 (ricorso n. 308) e ad € 889,60 (ricorso n. 329) in relazione ai calciatori Giuseppe Moscatelli e Nicola Truncellitto ;

- la società A.S.D. Juvenilia Roseto a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Bruno, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

 Deferimento Procura Federale  Prot. 20209/493pfi21-22/PM/rn dell’ 11 maggio 2022

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 493pfi21-22, avente ad oggetto: “Condotta della A.S.D Juvenilia Roseto che non ha provveduto ad effettuare il pagamento in favore della A.S.D. S.S. Trebisacce dei premi di preparazione, come stabilito dalla Commissione Premi con i ricorsi nn. 308 e 329 sul comunicato n. 5/E del 16/12/2021”;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata;

Vista la memoria difensiva fatta pervenire dalla A.S.D Juvenilia Roseto;

Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) esposto della Società A.S.D. Trebisacce del 31.1.2022 avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della A.S.D. Juvenilia Roseto dei premi di preparazione riconosciuti dalla Commissione Premi della F.I.G.C., a seguito dei ricorsi nn. 308 e 329, con provvedimento di cui al comunicato n. 5/E del 16.12.2021;

2) comunicazione della Commissione Premi del 2.3.2022;

3) comunicato Ufficiale n°5/E, stagione sportiva 2021-2022, della Commissione Premi;

4) foglio censimento della società A.S.D. Juvenilia Roseto per la stagione sportiva 2021 – 2022;

Ritenuto

che dagli atti sopra indicati è emerso quanto segue: il Sig. Antonio Bruno, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Juvenilia Roseto, ha omesso di provvedere (o far provvedere) nei termini previsti dalla normativa federale, al pagamento alla società A.S.D. S.S. Trebisacce dei premi di preparazione sanciti dalla decisione della Commissione Premi della F.I.G.C. di cui al comunicato n. 5/E del 16.12.2021, notificata a mezzo PEC alla società nelle date del 21.12.2021 e 22.12.2021, per un importo pari ad € 1.329,60 (ricorso n. 308) e ad € 889,60 (ricorso n. 329) in relazione ai calciatori Giuseppe Moscatelli e Nicola Truncellitto.

La ASD Juvenilia Roseto ha trasmesso in data 26.5.2022 una memoria difensiva con la quale sostiene di aver adempiuto al pagamento delle somme dovute attraverso un piano di rateizzazione in tre rate che sarebbe stato autorizzato dal Comitato Regionale Calabria con PEC del 21.2.2022, a seguito di richiesta da parte dello stesso Comitato di adempiere al pagamento dei relativi premi di preparazione, notificata alla società a mezzo PEC in data 18.2.2022.

L’appena citata comunicazione del 18.2.2022 del Comitato Regionale Calabria, tuttavia, è un sollecito al pagamento delle somme dovute e non sostituisce in alcun modo le comunicazioni ufficiali della Commissione Premi del 21 e del 22.12.2021 già citate, dalla comunicazione delle quali decorrono i termini di pagamento previsti dall’art 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 96 delle NOIF.

Deve evidenziarsi, infine, che il piano di rateizzazione con cui la società sostiene di avere adempiuto alle pronunce emesse non costituisce adempimento nei trenta giorni dalla notifica delle pronunce, ed in ogni caso è intervenuto dopo la scadenza dello stesso termine;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Ronchi;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

H A  D E F E R I T O

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

1) Antonio Bruno, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Juvenilia Roseto:

per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 96 delle NOIF per non aver adempiuto, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione, al pagamento in favore della società A.S.D. S.S. Trebisacce dei premi di preparazione sanciti dalla decisione della Commissione Premi della F.I.G.C. di cui al comunicato n. 5/E del 16.12.2021, per un importo pari ad € 1.329,60 (ricorso n. 308) e ad € 889,60 (ricorso n. 329) in relazione ai calciatori Giuseppe Moscatelli e Nicola Truncellitto;

2) la società A.S.D. Juvenilia Roseto a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Antonio Bruno, così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

Nella riunione del 18 luglio 2022 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi

È anche comparso il signor Antonio Bruno in proprio ed in qualità di Presidente della A.S.D. Juvenilia Roseto e l’Avvocato Francesco Durso che assiste sia Antonio Bruno che la società Juvenilia Roseto.

Prima dello svolgimento della prima udienza i deferiti hanno chiesto all'organo giudicante - previo accordo con la Procura federale - l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura. Nella fattispecie:

- per la società A.S.D. Juvenilia Roseto la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2022/23 e ammenda di € 400,00 così determinata: sanzione base un punto di penalizzazione ed € 600,00 ridotta a € 400,00;

- per Antonio Bruno l’inibizione di mesi quattro (4) così determinata sanzione base: mesi sei ridotta di un terzo a mesi quattro.

Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura;

Visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.

P.Q.M.

dichiara l’efficacia dell’accordo e definisce il procedimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la società A.S.D. Juvenilia Roseto la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2022/23 e l’ammenda di € 400,00.

- per Antonio Bruno l’inibizione di mesi quattro (4).

 

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