C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 14.12.2022 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 (S.S. 2022/2023) a carico di: 1) il sig. Danilo Ferraro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara A.S.D. Sportime – A.S.D. Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia numero 1 sig. Thomas Chemello, non presente all’incontro; 2) il sig. Leonardo Spinelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara Sportime – Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia n. 8 sig. Aldo Serra, non presente all’incontro.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 (S.S. 2022/2023) a carico di:

1) il sig. Danilo Ferraro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara A.S.D. Sportime – A.S.D. Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia numero 1 sig. Thomas Chemello, non presente all'incontro;

2) il sig. Leonardo Spinelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara Sportime – Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia n. 8 sig. Aldo Serra, non presente all'incontro.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell’attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare n. 11pfi 22-23, avente ad oggetto: “accertamenti in ordine alla partecipazione di due calciatori in posizione irregolare, con indicazione di nome diverso, nelle file della A.S.D. Sportime alla gara contro la A.S.D. Besidiae del 28.5.2022, valevole per il campionato Allievi Provinciali di Cosenza”;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

 - Segnalazione del 3.6.2022 della Delegazione Provinciale di Cosenza del Comitato Regionale Calabria, con allegato il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 63 del 31.5.2022, nonché referto e distinta di gara relativi all'incontro Sportime - Besidiae del 28.5.2022 valevole per il campionato Allievi Provinciale;

- verbale di audizione del sig. Raffele Vaccaro, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la A.S.D. Sportime, del 23.7.2022;

- verbale di audizione del sig. Giuseppe Masellis, Presidente della A.S.D. Sportime, del 23.7.2022;

- verbale di audizione del sig. Danilo Ferraro, calciatore tesserato per A.S.D. Sportime, del 30.7.2022;

- verbale di audizione del sig. Salvatore Rende, calciatore tesserato per la A.S.D. Sportime, del 30.7.2022;

- verbale di audizione del sig. Leonardo Spinelli, calciatore tesserato per la A.S.D. Sportime, del 30.7.2022;

- foglio censimento per la stagione sportiva 2021 – 2022 della Società A.S.D. Sportime;

- foglio censimento per la stagione sportiva 2021 – 2022 della Società A.S.D. Besidiae;

ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

Con nota del 3.6.2022 la Delegazione Provinciale di Cosenza del Comitato Regionale Calabria ha segnalato che due calciatori hanno preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società dalla società A.S.D. Sportime all'incontro Sportime - Besidiae del 28.5.2022, valevole per il campionato Allievi Provinciali, utilizzando l'inserimento in distinta del nominativo di due diversi tesserati che non erano presenti all'incontro.

Dalle dichiarazioni dei tesserati ascoltati dalla Procura Federale, in particolare, i sigg.ri Raffaele Vaccaro e Giuseppe Masellis – l'uno dirigente accompagnatore ufficiale e l'altro presidente della ASD Sportime – hanno dichiarato che a causa di affermata negligenza e trascuratezza nella compilazione delle distinte di gara sono stati inseriti i nomi di due calciatori (Thomas Chemello e Aldo Serra) invero non presenti, al posto dei quali hanno preso parte all'incontro i sigg.ri Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli i quali non avrebbero potuto partecipare a tale gara, poiché valida per il campionato Allievi mentre loro appartenevano invece alla categoria Juniores.

Sempre in sede di audizione da parete della Procura Federale, inoltre, con pieno valore confessorio, gli stessi giocatori sigg.ri Danilo Ferraro e Leonardo Spinelli hanno ammesso di aver preso parte all'incontro Sportime - Besidiae del 28.5.2022 utilizzando i nominativi dei calciatori sigg.ri Thomas Chemello e Aldo Serra, non presenti, ma indicati in distinta con le maglie numero 1 ed 8, rispondendo altresì al riconoscimento effettuato dall'arbitro con i nomi dei due compagni assenti.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Annibale Larocca, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) il sig. Danilo Ferraro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime;

2) il sig. Leonardo Spinelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime;

per rispondere:

1) il sig. Danilo Ferraro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del C.G.S., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara Sportime – Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia numero 1 sig. Thomas Chemello, non presente all'incontro;

2) il sig. Leonardo Spinelli, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime; della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sportime alla gara A.S.D. Sportime – A.S.D. Besidiae 1988 del 28.5.2022 valevole per il Campionato Allievi Provinciali, senza averne titolo perché appartenente alla categoria Juniores, utilizzando le generalità del calciatore indicato in distinta con la maglia numero 8 sig. Aldo Serra, non presente all'incontro.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 12 dicembre 2022 comparivano il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gregorio Viscomi e l'avv. Piero Perri difensore degli incolpati, anch'essi presenti. Nel corso della seduta odierna le parti dichiaravano di aver raggiunto accordo ai sensi dell'art. 127 CGS e chiedevano all'organo giudicante l'applicazione delle sanzioni ridotte delle squalifiche di tre giornate (pena base quattro giornate), ridotta di un terzo ex art. 127 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse indicate, ne dichiara l'efficacia e per l'effetto, irroga:

- al sig. Danilo FERRARO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime, la squalifica di TRE giornate effettive di gare;

- al sig. Leonardo SPINELLI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sportime, la squalifica di TRE giornate effettive di gare.

 

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