C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc. 9924/855 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato 3° Categoria – Av) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Enrico Della Ragione, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig.Andrea Abate nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Gruppo Giovani Banzano alla gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021,valevoleperil girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Raffaele Forgione, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano – A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrea Abate, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Andrea Abate, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante perl’ordinamentofederaleaisensidell’art.2,comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art.43, comma 1,delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano – A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2,del C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Della Ragione, Raffaele Forgione ed Andrea Abate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 9924/855 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato 3° Categoria – Av) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Enrico Della Ragione, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig.Andrea Abate nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Gruppo Giovani Banzano alla gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021,valevoleperil girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Raffaele Forgione, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano - A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrea Abate, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Andrea Abate, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante perl’ordinamentofederaleaisensidell’art.2,comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art.43, comma 1,delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano - A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2,del C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Della Ragione, Raffaele Forgione ed Andrea Abate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Raffaele Forgione, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Enrico Della Ragione per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Andrea Abate tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Enrico Della Ragione, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il calciatore Sig. Raffaele Forgione, la squalifica di tre (3) giornate di gara; per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Gruppo Giovani Banzano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa.

 Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Andrea Abate due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Enrico Della Ragione, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il calciatore Sig. Raffaele Forgione due (2) giornate di squalifica; per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/2023 ed € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

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