C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/TFT del 08/12/2022 – Delibera – Proc.10428/870 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luca Tagliafierro, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanova Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Ferdinando Amato De Serpis, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Albanova Calcio, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Ferdinando Amato De Serpis, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanova Calcio alla gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese disputata in data 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, senza averne titolo perché non tesserato.

Proc.10428/870 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luca Tagliafierro, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanova Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Ferdinando Amato De Serpis, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Albanova Calcio, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Ferdinando Amato De Serpis, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanova Calcio alla gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese disputata in data 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, senza averne titolo perché non tesserato.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore (non tesserato) Luca Tagliafierro della società A.S.D. Albanova Calcio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il calciatore Ferdinando Amato De Serpis tre (3) giornate di squalifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il dirigente accompagnatore (non tesserato) Luca Tagliafierro della società A.S.D. Albanova Calcio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Ferdinando Amato De Serpis due (2) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

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