C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/TFT del 08/12/2022 – Delibera – Proc. 10500/875 pfi21-22/PM/fm del 25.10.2022 (Campionato 3° Categoria – CE) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Girolamo Pratillo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle:a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Xhulio Balliu, Pio Bernardo Gennaro, Giuseppe Casertano, Dieye Makhou, Mario Gazzillo, Manuel L’Aprea e Mattiantonio Sgambato nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Valle alle seguenti gare, tutte valevoli per girone A del campionato di Terza Categoria: il calciatore sig. XhulioBalliu alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, il calciatore sig. Gennaro Pio Bernardo alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, il sig. Giuseppe Casertano alle gare ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.03.2022 ed ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.2022, il calciatore sig. Dieye Makhou alla gara ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. del 27.3.2022, il calciatore sig. Mario Gazzillo alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, il calciatore sig. Manuel L’Aprea alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, il calciatore sig. Mattiantonio Sgambato alla gara ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Valle nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Balliu Xhulio, Gennaro Pio Bernardo, Casertano Giuseppe, Makhou Dieye, Gazzillo Mario, L’Aprea Manuel e Sgambato Mattia Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria: ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.20222, ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. Alife del 27.3.2022 ed ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022; il sig. Xhulio Balliu, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Pio Bernardo Gennaro, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 valevole per girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Giuseppe Casertano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Valle alle gare ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 ed ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.2022 entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Dieye Makhou, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. Alife del 27.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Mario Gazzillo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1,delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Manuel L’Aprea, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Mattiantonio Sgambato, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Valle a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Girolamo Pratillo, Balliu Xhulio, Gennaro Pio Bernardo, Giuseppe Casertano, Makhou Dieye, Mario Gazzillo, Manuel L’Aprea e Mattiantonio Sgambato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10500/875 pfi21-22/PM/fm del 25.10.2022 (Campionato 3° Categoria – CE) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Girolamo Pratillo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle:a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Xhulio Balliu, Pio Bernardo Gennaro, Giuseppe Casertano, Dieye Makhou, Mario Gazzillo, Manuel L’Aprea e Mattiantonio Sgambato nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Valle alle seguenti gare, tutte valevoli per girone A del campionato di Terza Categoria: il calciatore sig. XhulioBalliu alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, il calciatore sig. Gennaro Pio Bernardo alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, il sig. Giuseppe Casertano alle gare ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.03.2022 ed ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.2022, il calciatore sig. Dieye Makhou alla gara ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. del 27.3.2022, il calciatore sig. Mario Gazzillo alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, il calciatore sig. Manuel L’Aprea alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, il calciatore sig. Mattiantonio Sgambato alla gara ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Valle nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Balliu Xhulio, Gennaro Pio Bernardo, Casertano Giuseppe, Makhou Dieye, Gazzillo Mario, L’Aprea Manuel e Sgambato Mattia Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria: ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.20222, ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. Alife del 27.3.2022 ed ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022; il sig. Xhulio Balliu, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Pio Bernardo Gennaro, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 valevole per girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Giuseppe Casertano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Valle alle gare ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 ed ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.2022 entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Dieye Makhou, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. Alife del 27.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Mario Gazzillo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1,delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Manuel L’Aprea, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Mattiantonio Sgambato, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Valle a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Girolamo Pratillo, Balliu Xhulio, Gennaro Pio Bernardo, Giuseppe Casertano, Makhou Dieye, Mario Gazzillo, Manuel L'Aprea e Mattiantonio Sgambato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.S.D. Valle malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Girolamo Pratillo, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicato in essa erano regolarmente tesserati, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Girolamo Pratillo per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Xhulio Balliu tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pio Bernardo Gennaro tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Casertano quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Dieye Makhou tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Gazzillo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Manuel L’Aprea tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mattiantonio Sgambato tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente/ dirigente accompagnatore Sig. Girolamo Pratillo, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società A.S.D. Valle la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Valle alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori erano stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Xhulio Balliu due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pio Bernardo Gennaro due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Casertano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Dieye Makhou due (2) giornate di squalifica; il calciatore Mario Gazzillo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Manuel L’Aprea due (2) giornate di squalifica; il calciatore Mattiantonio Sgambato due (2) giornate di squalifica; per il Presidente/ dirigente accompagnatore Sig. Girolamo Pratillo, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Valle la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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