C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PODENZANO 1945 A.S.D. Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Nicola Invernizzi Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 51 del 23.11.2022 Gara: Podenzano / Modenese del 20.11.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PODENZANO 1945 A.S.D. Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Nicola Invernizzi Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 51 del 23.11.2022 Gara: Podenzano / Modenese del 20.11.2022

La società Polisportiva Podenzano 1945 ASD reclama contro il sopra menzionato provvedimento del Giudice sportivo regionale assumendo che non vi sarebbe stata alcuna condotta violenta del proprio giovane calciatore Invernizzi, il quale, in reazione a una spinta ricevuta, avrebbe avuto un semplice diverbio con un giocatore avversario e che quest’ultimo avrebbe sottoscritto una dichiarazione per avvalorare la suddetta versione dei fatti. Per quanto precede la società reclamante chiede la riduzione della squalifica in misura adeguata alla reale portata di quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. La società Pol. Podenzano 1945 ha partecipato da remoto all’odierna riunione in persona del proprio Direttore Sportivo, il quale, dopo essersi riportato alle argomentazioni dedotte nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate, evidenzia in particolare il fatto che la motivazione della delibera assunta dal Giudice sportivo sarebbe il frutto di un’errata interpretazione del rapporto di gara poiché l’arbitro non ha vi scritto che il giocatore Invernizzi ha colpito sul volto l’avversario, come invece affermato nell’impugnata decisione per motivare la squalifica di cinque giornate. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte evidenzia che ciò che sostiene la società reclamante trova una sia pure parziale conferma nel referto dell’arbitro, il quale, nel supplemento del proprio rapporto, descrive in modo preciso e dettagliato quanto accaduto al 35° minuto del secondo tempo della gara. Con particolare riguardo al comportamento nella circostanza tenuto dal calciatore numero 7 della Pol. Podenzano 1945, Nicola Invernizzi, dagli atti ufficiali emerge che quest’ultimo, dopo essere stato leggermente colpito per due volte al volto da un giocatore della Modenese Calcio, ha reagito con uno “schiaffo di considerevole entità sul collo dell’avversario, ma non violento”; in seguito del conseguente provvedimento di ammonizione notificatogli dall’arbitro, il calciatore Invernizzi ha poi avuto un diverbio con la panchina della compagine avversaria e ha insultato pesantemente sia l’allenatore sia il calciatore con la maglia numero 9 di detta squadra. In ragione di quanto precede e valutato, nel suo contesto globale, il comportamento del giovane calciatore Nicola Invernizzi, la Corte ritiene che quest’ultimo possa essere punito con una sanzione disciplinare leggermente meno afflittiva di quella deliberata dal Giudice di primo grado.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie parzialmente il reclamo della POLISPORTIVA PODENZANO 1945 ASD e riduce la squalifica del calciatore Nicola Invernizzi a quattro giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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