C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 14/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MAJOLO EVOLUZIONE A.S.D. Avverso ammenda di EUR 500,00 inflitta alla società Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 37 del 01.12.2022 Gara: Majolo Evoluzione / San Carlo del 26.11.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MAJOLO EVOLUZIONE A.S.D. Avverso ammenda di EUR 500,00 inflitta alla società Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini pubblicata nel C.U. nr. 37 del 01.12.2022 Gara: Majolo Evoluzione / San Carlo del 26.11.2022

La società Majolo Evoluzione ASD reclama contro il sopra menzionato provvedimento di natura economica che il Giudice sportivo di Rimini ha adottato in relazione a un grave e increscioso episodio di violenza ai danni dell’arbitro della gara in questione e alla conseguente decretata sospensione anticipata della stessa. La reclamante non contesta la squalifica inflitta al proprio giocatore che si è reso protagonista della condotta violenta ai danni dell’arbitro e accetta di buon grado anche la sanzione sportiva della perdita della gara deliberata dal Giudice sportivo. Precisa, infatti, la società Majolo Evoluzione che il reclamo riguarda unicamente ed esclusivamente l’ammenda di EUR 500,00 che la stessa reclamante ritiene ingiusta e ingiustificata assumendo di aver agito “nei migliore dei modi” per la tutela dell’arbitro e la gestione della situazione che si era creata. La società Majolo Evoluzione evidenzia inoltre di aver messo fuori rosa il proprio calciatore che ha colpito l’arbitro oltre al fatto di essere una compagine giovane, formata da calciatori quasi tutti ventenni e costituita sostanzialmente per divertirsi e favorire l’inclusione sociale fra i giovani di Majolo. Per tutto quanto precede la società reclamante chiede che venga annullata l’ammenda inflittale. La suddetta società Majolo Evoluzione ASD non ha chiesto di partecipare all’odierno dibattimento e non è presente con alcun proprio rappresentante. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte evidenzia che aldilà delle argomentazioni difensive addotte dalla Majolo Evoluzione, il proposto reclamo merita accoglimento posto che, a fronte della condotta violenta operata da un calciatore ai danni dell’ufficiale di gara, la corretta applicazione dell’articolo 35 del CGS non implicava, nel caso di specie, l’irrogazione di un ammenda a carico della società di appartenenza dell’autore della violenza, trattandosi di una sanzione disciplinare di natura economica che è assorbita da quella della perdita della gara a tavolino e, soprattutto, dalle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi e recentemente ribadite e meglio articolate dal Comunicato Ufficiale numero 49/A dell’11 ottobre 2022 adottato, sempre in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti violenti ai danni degli ufficiali di gara, dal Consiglio Federale della FIGC e il cui testo integrale si da qui per acquisito. Ai sensi e per gli effetti del citato articolo 35 CGS, in luogo dell’ammenda alla società, Il Giudice sportivo di Rimini avrebbe dovuto precisare, nelle motivazioni dei provvedimenti disciplinari adottati, che le relative sanzioni sportive inflitte andavano considerate ai fini dell’applicazione delle suddette misure amministrative.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER accoglie il reclamo della società Majolo Evoluzione A.S.D., annulla l’ammenda di EUR 500,00 disposta a suo carico e demanda alla Segreteria Federale la determinazione dell’ammontare della misura amministrativa al cui versamento dovrà essere gravata la stessa società Majolo Evoluzione nonché il recupero di detta somma da destinarsi alle spese arbitrali, come espressamente disposto dal Comunicato 49/A del Consiglio Federale FIGC dell’11 ottobre 2022 e pubblicato il successivo 12 ottobre 2022 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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