C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 14/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. CONSOLATA 67 Avverso ammenda di Eur. 300,00 e sanzione dell’ammonizione con diffida inflitta alla società ai sensi dell’art. 28 comma 4 C.G.S. Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicate nel C.U. nr. 34 del 01.12.2022 Gara: Consolata 67 / Lama 80 del 26.11.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. CONSOLATA 67 Avverso ammenda di Eur. 300,00 e sanzione dell’ammonizione con diffida inflitta alla società ai sensi dell’art. 28 comma 4 C.G.S. Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena pubblicate nel C.U. nr. 34 del 01.12.2022 Gara: Consolata 67 / Lama 80 del 26.11.2022

La società FC Consolata 67 ha depositato un rituale reclamo avverso entrambi i sopra menzionati provvedimenti del Giudice sportivo di Modena proponendo una versione dei fatti totalmente difforme da quella descritta nella motivazione dell’impugnata decisione. Assume la reclamante che le espressioni ritenute dal Giudice sportivo di discriminazione razziale nei confronti dell’arbitro non sarebbero mai state pronunciate dai propri sostenitori e che ciò che è realmente accaduto non sarebbe stato altro che un insulto, consistito nella parola “scimmia”, rivolto dall’esterno dell’impianto sportivo a un calciatore del Lama 80 a seguito di un diverbio che questi avrebbe avuto con un giocatore della Consolata 67. Per le ragioni come sopra riassunte, la società FC Consolata 67 richiede di ridurre e/o annullare l’ammenda e la relativa ammonizione con diffida. La società FC Consolata, che aveva richiesto di poter partecipare al dibattimento, è presente all’odierna riunione con due propri rappresentanti, i quali insistono sulla versione dei fatti descritta nel reclamo e negano che i propri sostenitori abbiano rivolto insulti razzisti all’indirizzo dell’arbitro della gara. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali che in forza dell’articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, considerate le dichiarazioni rese dalla società reclamante in sede dibattimentale, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara il quale, confermando integralmente quanto scritto nel proprio referto, ha ribadito che per quasi l’intera durata del secondo tempo, sostenitori della compagine di casa hanno intonato cori e canti di stampo razzista a lui espressamente indirizzati che però non l’hanno indotto a interrompere la direzione della gara essendo in lui prevalso il desiderio di portarla a termine. Anche in forza delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione, la Corte ritiene che il Giudice sportivo abbia interpretato in maniera sostanzialmente corretta gli atti ufficiali e adeguatamente determinato l’ammenda di EUR 300,00 a carico della società FC Consolata 67. Rispetto alla delibera del Giudice sportivo di Modena va tuttavia rilevata la necessità di meglio precisare la portata del provvedimento disciplinare nei confronti della società Consolata 67 per il comportamento gravemente discriminatorio dei propri sostenitori. A detta società, in aggiunta all’ammenda, va infatti congiuntamente applicata anche la sanzione accessoria dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse e dunque senza spettatori in ogni settore dell’impianto sportivo. Ai sensi dell’articolo 28 comma 7 CGS, l’esecuzione di quest’ultima sanzione s’intende però sospesa e la società FC Consolata 67 sottoposta a un periodo di prova di un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il reclamo della società FC Consolata 67, conferma l’ammenda di EUR 300,00 inflittale dal Giudice sportivo di Modena e impone alla stessa FC Consolata 67 l’obbligo di disputare due gare del Campionato under 19 Provinciale a porte chiuse e senza spettatori in ogni settore dell’impianto sportivo sospendendo l’esecuzione di tale obbligo per tutto il periodo di prova di un anno. Pone a carico della società FC Consolata 67 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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