C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 14/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AUDAX CALCIO LIBERTAS Avverso squalifica del calciatore SIMONE MANNU per dodici giornate di gara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 34 del 23.11.2022 Gara: Audax Calcio Libertas – San Nicolò del 20.11.2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AUDAX CALCIO LIBERTAS Avverso squalifica del calciatore SIMONE MANNU per dodici giornate di gara Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 34 del 23.11.2022 Gara: Audax Calcio Libertas – San Nicolò del 20.11.2022
La Società Audax Calcio Libertas ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica inflitta ai sensi dell’articolo 28 Codice di Giustizia Sportiva al proprio calciatore Simone Mannu ammettendo che questi avrebbe effettivamente rivolto all’arbitro un’espressione ingiuriosa, ma negando che la frase pronunciata potesse costituire un insulto razzista. Secondo la reclamante l’arbitro avrebbe male inteso le parole rivoltegli dal calciatore Mannu sia in ragione del momento particolarmente concitato della partita in cui si sono svolti i fatti, sia per la distanza che nella circostanza vi era fra il calciatore e l’ufficiale di gara. A sostegno del proposto reclamo l’ASD Audax Calcio Libertas sottolinea le finalità d’integrazione che la società da sempre favorisce e promuove oltre al fatto che il Sig. Mannu non è mai stato prima d’ora destinatario di sanzioni disciplinari per condotte discriminatorie. La reclamante indica, inoltre, come testi in grado di confermare il fraintendimento in cui sarebbe incorso l’arbitro, lo stesso calciatore Mannu, il Direttore sportivo della società e in generale i giocatori della squadra avversaria. In ragione delle argomentazioni come sopra riassunte, la società Audax Calcio Libertas chiede che la squalifica sia rideterminata in misura minore rispetto a quella delle dodici giornate, in quanto nessun insulto razziale sarebbe stato pronunciato. La reclamante partecipa da remoto all’odierno dibattimento difesa e rappresentata, in forza di valida delega sottoscritta dal Presidente della società, da un proprio avvocato di fiducia, il quale si riporta alle argomentazioni dedotte a sostegno del proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate insistendo, in particolare, sul fatto che l’arbitro avrebbe frainteso la frase, che si ribadisce essere stata del tutto priva di connotati razziali, rivoltagli dal calciatore Mannu e che per questa ragione quest’ultimo si sarebbe trovato al centro di un’esposizione mediatica ingiusta e ingiustificata. Il legale della reclamante evidenzia infine che la pena minima stabilita dall’articolo 28 CGS prevede la squalifica per dieci giornate di gara. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, considerato quanto dedotto e affermato dal legale della reclamante in sede dibattimentale, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha confermato il contenuto del proprio referto e ha ribadito il grave insulto per motivi di etnia e colore della pelle che al 49° minuto del secondo tempo gli è stato indirizzato dal calciatore numero 11 della squadra dell’Audax Calcio Libertas, Simone Mannu, a seguito di un provvedimento di ammonizione assunto nei di lui confronti. Dato atto, anche a seguito delle conferme fornite dall’arbitro in sede di audizione, che la tesi difensiva della società reclamante risulta priva di fondamento, la Corte, tuttavia, non ravvisa nella fattispecie in rassegna la sussistenza della circostanza aggravante, vale a dire il fatto che l’insulto razzista sia stato rivolto all’arbitro, individuata dal Giudice sportivo di Piacenza per aumentare l’afflittività della sanzione edittale, stabilita in dieci giornate di squalifica dall’articolo 28 CGS. Ad avviso di questa Corte e in linea con le proprie precedenti decisioni adottate per casi analoghi, il comma 2 del suddetto articolo 28 CGS deve essere interpretato nel senso che lo specifico ruolo, così come l’eventuale funzione particolare esercitata dalla vittima di un comportamento discriminatorio non rende di per sé più o meno grave la condotta di un tesserato realizzata in violazione di una regola fondamentale dell’ordinamento sportivo come quella introdotta dal citato articolo per contrastare il fenomeno del razzismo nel mondo del calcio.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. AUDAX CALCIO LIBERTAS, riduce a dieci giornate la squalifica del calciatore SIMONE MANNU Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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