C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 21/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. SANTA SOFIA Avverso squalifica del calciatore Giacomo Girani per quattro giornate Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 44 del 07.12.2022 Gara: Santa Sofia / Deportivo Roncadello del 04.12.2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. SANTA SOFIA Avverso squalifica del calciatore Giacomo Girani per quattro giornate Delibera del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 44 del 07.12.2022 Gara: Santa Sofia / Deportivo Roncadello del 04.12.2022
La società ACD Santa Sofia reclama contro il sopra menzionato provvedimento disciplinare sostenendo che al proprio calciatore Giacomo Girani può essere addebitata una condotta antisportiva, ma non violenta ai danni degli avversari. A dire della reclamante il Girani avrebbe agito al solo scopo di evitare una situazione ancora più esplosiva dopo che un proprio compagno di squadra era stato colpito con un pugno alla schiena dall’allenatore del Deportiva Roncadello. Per il suddetto motivo la reclamante chiede una riduzione della squalifica La società Santa Sofia non ha chiesto di partecipare all’odierno dibattimento e non è presente con alcun proprio rappresentante. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, dai quali risulta che allo scadere della gara il calciatore Girani, portiere del Santa Sofia, dalla propria area di porta ha raggiunto la linea mediana del campo dove, a più riprese, ha spintonato e insultato gli avversari senza però causare agli stessi conseguenze lesive di alcun genere, e ha invitato i propri compagni di squadra ad assumere un analogo atteggiamento di protesta, la Corte ritiene che effettivamente la condotta tenuta dal calciatore non integri la fattispecie prevista e punita dall’articolo 38 CGS (Condotta violenta dei calciatori), bensì quella prevista dall’articolo 39 CGS (Condotta gravemente antisportiva) caratterizzata però dalla sussistenza di circostanze aggravanti che giustificano un aumento della pena base prevista dal suddetto articolo 39 CGS.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER, in parziale accoglimento del reclamo della società ACD Santa Sofia, riqualifica il comportamento del calciatore Giacomo Girani come condotta gravemente antisportiva, ravvisa tuttavia in tale condotta l’esistenza di circostanze aggravanti e dunque riforma l’impugnata decisione riducendo la squalifica inflitta dal Giudice sportivo a tre giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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