C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 21/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. S. AGOSTINO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Davide Correggiari per tre giornate Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 57 del 14.12.2022 Gara: Sanpaimola / S. Agostino del 11.12.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.S. S. AGOSTINO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Davide Correggiari per tre giornate Delibera del Giudice sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 57 del 14.12.2022 Gara: Sanpaimola / S. Agostino del 11.12.2022

La società CS S. Agostino ASD propone rituale reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore Davide Correggiari ammettendo che lo stesso a fine partita avrebbe rivolto una protesta nei confronti dell’arbitro per la sua direzione di gara, ma nega che nella circostanza siano state profferite frasi offensive all’indirizzo dello stesso ufficiale di gara. Per tali motivi la reclamante ritiene eccessiva la squalifica per tre giornate, sostiene che il comportamento del proprio tesserato avrebbe dovuto essere qualificato come condotta gravemente sportiva prevista dall’articolo 39 capoverso 1 e chiede che la squalifica sia ridotta a due giornate di gara. La società reclamante che non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ritiene che il Giudice sportivo abbia interpretato correttamente il referto arbitrale dal quale risulta che a fine gara, circostanza aggravante, il calciatore del S. Agostino con la maglia numero sette, Davide Correggiari, gli si è avvicinato e gli ha rivolto espressioni non solo irrispettose, ma anche e gravemente offensive sia nei suoi confronti che in quelli dei suoi assistenti mettendo in dubbio la buona fede e la neutralità dell’intera terna arbitrale.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta reclamo proposto dalla società C.S. S. AGOSTINO A.S.D. e conferma la squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore DAVIDE CORREGGIARI disposta dal Giudice sportivo regionale. Pone a carico della società S. Agostino il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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