C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 21/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL FORMIGINE SSD ARL Avverso squalifica del calciatore JUDMIR HOXHA per tre giornate di gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 55 del 07.12.2022 Gara: Real Formigine – Arcetana del 04.12.2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ REAL FORMIGINE SSD ARL Avverso squalifica del calciatore JUDMIR HOXHA per tre giornate di gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER pubblicata nel C.U. nr. 55 del 07.12.2022 Gara: Real Formigine – Arcetana del 04.12.2022

 La Società Real Formigine SSD ARL ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica inflitta al proprio calciatore Judmir Hoxha ponendo in evidenza che il suddetto atleta non è stato espulso al termine della gara, che non vi è stata nessuna comunicazione alla società da parte dell’arbitro relativa a un provvedimento disciplinare ai suoi danni, che lo stesso calciatore nega di aver offeso gli ufficiali di gara, che nessuno dei presenti ha udito frasi offensive nei confronti della terna arbitrale e, infine, che nonostante i momenti di tensione avutisi durante lo svolgimento dell’incontro, il rientro delle squadre negli spogliatoi sarebbe avvenuto correttamente. In ragione delle argomentazioni come sopra riassunte e della non recidività del proprio tesserato, la società Real Formigine chiede che una riduzione della squalifica. La reclamante che non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ritiene che il proposto reclamo sia privo di fondamento e quindi non meritevole di accoglimento avendo il Giudice regionale interpretato correttamente le risultanze del rapporto arbitrale e altrettanto adeguatamente quantificato la durata della squalifica ai danni del calciatore Judmir Hoxha. Nel proprio referto di gara l’arbitro ha infatti riportato in maniera precisa e inequivocabile le frasi ingiuriose e anche vagamente minacciose che a fine gara, circostanza temporale questa che costituisce un’indubbia aggravante, il suddetto calciatore del Real Formigine ha rivolto alla terna arbitrale

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta reclamo proposto dalla società REAL FORMIGINE SSD ARL e conferma la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore JUDMIR HOXHA Pone a carico della società Real Formigine il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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