C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 07/12/2022 – Delibera – PERTICARA – SAN LORENZO
PERTICARA – SAN LORENZO
Il Giudice Sportivo, ha rilevato dagli atti ufficiali che la gara in oggetto è stata sospesa al 25’ del secondo tempo a causa di un guasto all'impianto di illuminazione del campo di gioco. Considerato che il Direttore di gara ha considerato definitivamente conclusa la partita dopo che erano stati comunque esperiti alcuni tentativi di riaccensione del suddetto impianto, e dopo aver valutato che non vi era la possibilità da parte della società ospitante di sanare la situazione; Considerato che sulla società ospitante ricade l'obbligo del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori; Ritenuto che la società ospitante, sulla base delle normative del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nonché della consolidata giurisprudenza sportiva, è da ritenersi oggettivamente responsabile del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori; Considerato, pertanto, che il non regolare svolgimento della gara è da attribuirsi alla Soc. Guastalla sulla base di quanto disposto dall'art. 10 comma 1 C.G.S.;
P.T.M.
Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: di comminare alla Soc. Perticara la punizione sportiva della perdita gara con il seguente risultato: PERTICARA – SAN LORENZO 0 – 3 Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.