Proc. 9341/852 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Under 16 provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Salvatore Sorrentino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2,delCGSinrelazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Falanga nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Rinascita Boscotrecase alla gara A.S.C.D. Real Stabia – A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputata in data 19.12.2021, valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under16,nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Aniello Di Martino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.C.D. Real Stabia – A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputataindata19.12.2021,valevoleperilgirone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16,sottoscrittoladistintadigaraconsegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Falanga, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; ll sig. Raffaele Falanga, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.C.D. Real Stabia – A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputata in data 19.12.2021, valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Sorrentino, Aniello Di Martino e Raffaele Falanga, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 

Proc. 9341/852 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Under 16 provinciale - Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Salvatore Sorrentino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2,delCGSinrelazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Falanga nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Rinascita Boscotrecase alla gara A.S.C.D. Real Stabia - A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputata in data 19.12.2021, valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under16,nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Aniello Di Martino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.C.D. Real Stabia - A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputataindata19.12.2021,valevoleperilgirone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16,sottoscrittoladistintadigaraconsegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Falanga, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

 ll sig. Raffaele Falanga, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.C.D. Real Stabia - A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputata in data 19.12.2021, valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Sorrentino, Aniello Di Martino e Raffaele Falanga, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore Sig. Aniello Di Martino, con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Salvatore Sorrentino per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Falanga tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Salvatore Sorrentino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Aniello Di Martino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Rinascita Boscotrecase alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare per: il calciatore Raffaele Falanga il non luogo a procedere, perché infraquattordicenne alla data della disputa della gara; per il Presidente Sig. Salvatore Sorrentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Aniello Di Martino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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