C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 63 del 22/12/2022 – Delibera – Deferimento TFT–SD 11/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Martino Toffoletto, ASD GEMONESE
Deferimento TFT–SD 11/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Martino Toffoletto, ASD GEMONESE
Il deferimento: con atto del 22 novembre 2022 la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione disciplinare il sig Martino TOFFOLETTO, la Società ASD GEMONESE per rispondere delle seguenti condotte: 1) sig. Martino TOFFOLETTO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gemonese: - della violazione degli artt. 4, comma 1, 38 e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Roianese - A.S.D. Gemonese disputata il 14.6.2022 e valevole per il Torneo “Bernardis Scussolino” Under 20, dapprima calciato con violenza il pallone non in gioco che colpiva alla schiena il calciatore della squadra avversaria sig. Andrea Caprioli e poi, nel successivo parapiglia venutosi a creare a motivo dell’immediata reazione che tale gesto suscitava nei tesserati della società A.S.D. Roianese, colpito con un pugno all’altezza della bocca il calciatore sig. Lorenzo Giorgiesi, calciatore tesserato per la A.S.D. Roianese; nonché ancora per avere, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, colpito con pugni e gomitate sulla testa il sig. Slobodan Przic, anch’egli calciatore tesserato per la A.S.D. Roianese; 2) la soc. A.S.D. GEMONESE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Martino TOFFOLETTO, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione: all'ora fissata per la convocazione sono presenti per i deferiti il sig. Massimiliano GUBIANI, con delega del presidente della Società ASD GEMONESE, sig. Giuseppe Pretto (per conto della stessa), e altresì il sig. Martino TOFFOLETTO in persona. Prima dell’apertura del dibattimento la Procura Federale, il sig. TOFFOLETTO e il sig. GUBIANI, nell’interesse della ASD GEMONESE, si accordavano per definire il procedimento con sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS, nei seguenti termini: – euro 666,67 a carico della Società (sanzione base euro 1.000,00); – giornate 7 (sette) di squalifica per la posizione del calciatore (sanzione base 10 giornate), da scontarsi nel campionato di competenza. La motivazione Il TFT – Friuli Venezia Giulia, acquisito l’accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare, oltre che la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti, la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale di Udine di valutare quanto accaduto al termine dell’incontro ASD Roianese – ASD Gemonese disputato il 14.6.2022, valevole per il Torneo “Bernardis Scussolino”, in quanto "in base al rapporto del direttore di gara, era stato possibile assumere decisioni parziali” come emerge dal Comunicato Ufficiale n. 83 del 23.6.2022 della Delegazione Provinciale di Udine. Il referto arbitrale riportava l'espulsione del sig TOFFOLETTO Martino, calciatore tesserato per la società A.S.D. GEMONESE, per aver reagito in modo violento a gara terminata a una provocazione verbale proveniente dal sig Pischianz Francesco (come da supplemento di referto), calciatore tesserato per la società A.S.D. Roianese (a sua volta espulso dopo i tre fischi finali per doppia ammonizione), cercando di colpire con pugni un avversario. Oggetto d'indagine le circostanze che avevano innescato la rissa, ossia la frase che avrebbe scatenato la reazione del TOFFOLETTO e l'effettiva consumazione dell'illecito (il direttore di gara non aveva percepito la frase che aveva innescato la rissa e non ha visto se vi fossero stati colpi sferrati da alcuni tesserati che ne avessero colpito altri). I fatti oggetto della segnalazione hanno trovato riscontro e dimostrazione negli atti formati e nei documenti acquisiti nel corso dell’attività inquirente, all’esito della quale è emerso che il sig. TOFFOLETTO Martino, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gemonese, dopo il termine della gara A.S.D. Roianese - A.S.D. Gemonese disputata il 14.6.2022, valevole per il Torneo “Bernardis Scussolino” Under 20, per sfogare la delusione che gli aveva procurato la sconfitta della sua squadra, calciava con violenza il pallone, ormai non più in gioco, colpendo alla schiena il calciatore della squadra avversaria sig. Andrea Caprioli e poi, nel successivo parapiglia venutosi a creare, reagiva con aggressività, colpendo con un pugno all’altezza della bocca il calciatore sig. Lorenzo Giorgiesi, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Roianese; nonché, ancora, nelle medesime circostanze di tempo e luogo, colpiva con pugni e gomitate sulla testa il sig. Slobodan Przic, anch’egli calciatore tesserato per la A.S.D. Roianese. A fronte di tali risultanze istruttorie appare irrilevante che l'arbitro non avesse riportato l’episodio nel referto arbitrale, limitandosi a dichiarare di non aver sentito o visto nulla, ma solo di aver raccolto le lamentale dei calciatori a fine gara, laddove, alla stregua della giurisprudenza della Corte Federale, il referto arbitrale “pur facendo piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, ad esempio dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020). In particolare, risulta accertata la condotta violenta del sig TOFFOLETTO che consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF). Tale condotta connotata da una certa gravità, attesa la molteplicità di episodi accaduti in rapida successione (pugni e gomitate gli avversari), veniva preceduta da circostanza riconducibile a condotta antisportiva (art 39 CGS), consistente nell’aver calciato con violenza il pallone che colpiva alla schiena Andrea Caprioli, giocatore avversario che si trovava sulla traiettoria e che si può identificare come «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto in occasione della gara” come anche evidenziato da recente giurisprudenza dell’intestato TFT-SD (decisone n 3/2022- 2023 – CU n 18 del 02.09.2022). Le circostanze in fatto ricalcano dunque le fattispecie in diritto identificate nel combinato disposto degli articoli 4 comma 1, nonché 38 e 39 comma 1 CGS. Altresì da tali atti e comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. GEMONESE, per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Martino TOFFOLETTO. Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di patteggiamento, alla luce delle istanze istruttorie il TFTFVG ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, sia in ordine alla posizione del sig. Martino TOFFOLETTO che dell' ASD GEMONESE. Così come congrua e corretta appare la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. Martino TOFFOLETTO dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di 7 (sette) giornate (sanzione base dieci giornate) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla Società ASD GEMONESE, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS, della ammenda di euro 666,67 (sanzione base euro 1.000) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127 co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.