C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 186 del 23/12/2022 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SSDARL IL GABBIANO GYM, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PROSECUZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.29 LND DEL 10/11/2022 (Gara: CECILIA SPORT – IL GABBIANO GYM del 6/11/2022 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SSDARL IL GABBIANO GYM, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PROSECUZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.29 LND DEL 10/11/2022 (Gara: CECILIA SPORT – IL GABBIANO GYM del 6/11/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 147 del 25/11/2022

Visto il reclamo in epigrafe dell’12.11.2022; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la Società SSDARL IL GABBIANO GYM impugnava, davanti alla scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva disposta la prosecuzione della gara ai sensi del Regolamento L.N.D. e precisamente che: “[..] visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al terzo minuto del II tempo a seguito di uno scontro di gioco un calciatore della Società IL GABBIANO GYM rimaneva a terra infortunato si rendeva, quindi, necessario l’intervento dell’ambulanza che causava una lunga interruzione del gioco – entrambi i capitani, scossi dall’accaduto, richiedevano all’arbitro la sospensione della gara in quanto non più nella condizione psicologica per continuare l’incontro. Letto quanto sopra, preso atto che la gara è stata sospesa al 3 minuto del II tempo per grave infortunio di un calciatore sul punteggio di 0-5. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari di espulsione assunti a carico di tesserati per quanto in atti. Le ammonizione singole assunte a carico di tesserati verranno prese in esame dagli organi disciplinari al termine della prosecuzione della gara.

Gli atti relativi vengono rimessi al Comitato Regionale Lazio per i conseguenti adempimenti di competenza, disponendo la prosecuzione della gara, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento L.N.D. [..]”. Nel reclamo, la S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym deduceva che il calciatore infortunatosi nello scontro di gioco occorso al 3 minuto del II tempo della competizione in parola non era della S.S.D. a r.l. Gabbiano Gym, bensì della A.S.D. Cecilia Sport (tale Pugno Lorenzo); mentre, al contrario, il calciatore della S.S.D. a r.l. Gabbiano Gym (tale Lucano Marco), coinvolto anch’egli nel medesimo scontro di gioco, era rimasto illeso. La reclamante, peraltro, evidenziava come detta ricostruzione fattuale trovasse pieno riscontro nella distinta di gara. La medesima, inoltre, precisava che la decisione di sospendere la gara era stata adottata dall’arbitro autonomamente, attesa l’interruzione protrattasi per oltre 30 minuti senza che, in realtà, fossero intervenuti e consultati i due capitani delle rispettive squadre. La S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym concludeva chiedendo di essere ascoltata sui fatti accaduti nella persona di un proprio rappresentante ufficiale e domandando che la Corte Sportiva d’Appello Territoriale volesse “[..] emettere decisione relativa alla suddetta gara, fondandosi sui fatti realmente accaduti, come appena sopra esplicati [..]”, senza, tuttavia, articolare alcuna richiesta concreta circa la decisione specificamente invocata dalla reclamante, ovverosia il provvedimento da adottarsi in riforma della decisione impugnata, risultando, pertanto, piuttosto vago e generico l’oggetto della domanda. All’udienza del 24/11/2022, era presente la S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym in persona del suo presidente p.t., Sig. Guido Deleuse. Nessuno compariva per la A.S.D. Cecilia Sport. Aperta la discussione, la S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym precisava come lo scopo del proprio reclamo fosse quello di fornire meramente delle puntualizzazioni e chiarimenti circa i fatti della gara in parola ed in particolare in merito all’identità del calciatore infortunato, specificando espressamente di non contestare, in ogni caso, la decisione dell’arbitro. Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo della S.S.D. a r.l. Il Gabbiano Gym sia inammissibile, posto che la reclamante non ha invocato alcuna tutela di un proprio diritto prospettato come esistente e violato, (c.d. principio generale della domanda), ed essendo, ai fini del presente procedimento, del tutto prive di rilievo sostanziale le considerazioni svolte nel reclamo in merito ai profili fattuali e agli eventuali errori materiali richiamati nel su citato atto. Non essendo stata, peraltro, contestata la decisione arbitrale di prosecuzione della competizione, il reclamo risulta generico e carente in radice, tanto sotto i profili del petitum e dell’interesse ad agire in giudizio, quanto sotto il profilo motivazionale ovvero della causa petendi, in violazione anche degli aartt. 49 e 76 del CGS a tenore dei quali i ricorsi o reclami redatti in forma generica, senza motivazione, che non contengano le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, sono inammissibili. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA Di

dichiarare inammissibile il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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