C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 178 del 16/12/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSIO BORNIVELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASDP AZZURRA 86, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 130 dell’11/11/2022
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSIO BORNIVELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASDP AZZURRA 86, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 130 dell’11/11/2022
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti di indagine e i documenti acquisiti relativi al procedimento disciplinare n. 702 pfi21-22 avente ad oggetto: ”Accertamenti in merito allo svolgimento della gara Real San Basilio 1960 – ASD Torrice Calcio da disputarsi in data 4.5.2022, valevole per la Coppa Lazio 1^ Categoria”, deferiva il Sig. Alessio Bornivelli - all’epoca dei fatti tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società A.S.D.P. Azzurra 86 - innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, rappresentando quanto segue. In data 20.04.2022 veniva disputata la gara A.S.D. Torrice Calcio – A.S.D. Real San Basilio 1960, valevole quale semifinale di andata della Coppa Regionale laziale di 1^ Categoria. Nel corso di tale gara, dopo la segnatura della terza rete realizzata dal calciatore della A.S.D. Torrice Calcio, Sig. Simone Cipriani, i sostenitori della A.S.D. Real San Basilio 1960 lanciavano bottiglie di vetro e fumogeni sul terreno di gioco. Lo stesso giorno (20.04.2022) ed il giorno seguente (21.04.2022), il Sig. Alessio Bornivelli contattava i calciatori della società A.S.D. Torrice Calcio, Sigg.ri Simone Cipriani e Gabriele Arduini, inviando loro, tramite i servizi di messaggistica dei social network “Facebook” ed “Instagram”, una serie di messaggi di testo ed audio, al fine di intimidirli e minacciarli delle conseguenze pregiudizievoli per la loro incolumità che si sarebbero verosimilmente verificate nel corso della imminente gara A.S.D. Real San Basilio 1960 – A.S.D. Torrice Calcio valevole quale ritorno della semifinale della Coppa Lazio di 1^ Categoria, prevista per il giorno 04.05.2022. Più precisamente, il Sig. Alessio Bornivelli: (i) in data 20.04.2022 inviava al sopracitato calciatore Simone Cipriani il seguente messaggio di testo: “Ma al ritorno vieni si? Hai fatto succede un casino quando hai segnato, al ritorno preparatevi all’inferno. Datte malato damme retta”; (ii) sempre in data 20.04.2022 inviava al sopracitato calciatore Simone Cipriani una serie di messaggi audio e di testo contenenti, tra l’altro, le seguenti espressioni: “Quello che hai fatto oggi….hai creato il panico. Ma lo sai perché io te scrivo così?! Oggi hai rischiato che te pijavi ‘na bottigliata ‘n testa. In tribuna ce stava pure la tu’ regazza, ce stava pure tu’ madre, tu’ padre… che je poteva pija ‘n corpo no?! Tu hai fatto gol…tu hai fatto gol, te metti a esurtà sotto la tribuna del San Basilio? Ma tu lo sai quello che v’aspetta al ritorno, si? […] quello che hai fatto oggi, è ‘na cosa..cioè…sei ‘n folle, perché, mo, te devi annà a San Basilio. Mo lo sai che festa che te fanno . […] mo lo sai che succede al ritorno? Che per i cazzi tua, che hai fatto succede un bordello a fine partita, ce rimette mezza squadra ‘ntera […] apposta al ritorno t’ho detto ‘portateve il casco’, perché comunque quello che hai fatto te oggi, mo al ritorno ve fanno la festa. Già l’ho sentiti che stanno carichi. Però te sto mannà sto messaggio perché te devi ‘mparà a campà . […] . Perché mo, io conosco l’ambiente di San Basilio e mo trovate la festa tra du’ settimane. Lo sai che festa che ve fanno?! Io te lo sto a di’ p’avvisatte”. (iii) in data 21.04.2022 inviava al calciatore Sig. Gabriele Arduini, quattro messaggi audio contenenti, tra l’altro, le seguenti espressioni: “Guarda io ho giocato lì, a San Basilio, e so che ambiente è. Mo, purtroppo, dopo quello che ha fatto là, Simone Cipriani, che ha esultato sotto la tribuna del San Basilio, succede una guerra […] A me dispiace perché comunque è una partita de pallone e non deve essere una guerra, però conosco l’ambiente , e tutto, e dice che è tutto……cioè scende proprio tutto il quartiere, mi hanno detto. Dice che ve fanno la festa, dice che v’aspettano proprio. Vabbè, lo sai l’ambiente è così . […] però vabbè a me m’hanno detto che questi di San Basilio, appena arrivate vi fanno la festa, proprio, non trovate un ambiente sereno, tutto qua […] Speriamo che al ritorno, davvero, guarda, non succede davvero niente, però ti avviso che trovate un ambiente un po’ così “. Il contenuto dei suindicati messaggi poneva in allarme sia i calciatori destinatari degli stessi, sia la A.S.D. Torrice Calcio, la quale, in data 29.04.2022 trasmetteva una richiesta di intervento, alla Procura Federale, alla Questura competente e alla Digos, al fine di assicurare l’incolumità dei propri tesserati durante la gara di ritorno, preventivamente calendarizzata per il giorno 4 maggio 2022 e successivamente disputata il 25 maggio 2022. All’esito della propria attività di indagine, esaminata la documentazione acquisita e i verbali di audizione dei soggetti sentiti nel corso dell’attività inquirente - incluso il Sig. Alessio Bornivelli - la Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Alessio Bornivelli, all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D.P. Azzurra 86, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. All’udienza del 10 novembre 2022 era presente la Procura Federale in persona dell’Avv. Enrico Liberati, mentre nessuno compariva per il deferito. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità del deferito e che, per l’effetto, il Sig. Alessio Bornivelli fosse sanzionato con la squalifica di 10 giornate. Questo Tribunale Federale ritiene che i gravi fatti oggetto del presente procedimento ascrivibili al Sig. Alessio Bornivelli siano pienamente provati dall’istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. La natura intimidatoria e minacciosa degli avvertimenti recapitati ai due calciatori è ben resa, innanzitutto, dal tenore delle espressioni utilizzate, dal numero stesso dei messaggi inviati, dall’insistenza del deferito nel reiterare concetti (in particolare il termine “festa” ricorre numerose volte), dettagli, allusioni a paventati pericoli per i familiari del calciatore Cipriani, per lo stesso e per l’intera squadra, dall’utilizzo di metafore e di immagini vivide, violente e terrorizzanti (“[..] succede una guerra (…) al ritorno preparatevi all’inferno (…) portateve il casco (…) scende proprio tutto il quartiere (…) ve fanno la festa, dice che v’aspettano proprio [..]”), tutti volti, chiaramente ed inequivocabilmente, ad infondere e diffondere paura nei calciatori destinatari dei citati messaggi, nei loro parenti, e in tutta la loro squadra di appartenenza. I messaggi sopra riportati esprimono in modo esplicito una ideologia antisportiva che il deferito ha mostrato di accettare, facendosene portavoce, anche in quei passaggi in cui egli espone la relazione di causa-effetto tra l’esultanza del calciatore Cipriani dopo la segnatura della terza rete e gli eventi violenti che si sarebbero verificati in occasione della partita di ritorno, individuando proprio in quell’esultanza (non già nella cultura della violenza e nell’antisportività altrui) un comportamento sconveniente, riprovevole, un grave errore. Una condotta, quest’ultima (id est l’esultanza), del tutto lecita oltre che usuale e fisiologica nelle gare sportive informate ad una sana competizione, ma che, invece, secondo la prospettazione resa dal deferito nei messaggi sopracitati, costituirebbe una sorta di mancanza di rispetto che non avrebbe dovuto essere posta in essere verso una determinata squadra, verso un determinato territorio. Di talché, gli eventi violenti prospettati per la partita di ritorno sono stati presentati dal deferito quali logiche, fondate ed inevitabili conseguenze della condotta del calciatore Cipriani, per aver egli violato delle asserite regole comportamentali, che, in realtà, non trovano alcun fondamento nell’ordinamento sportivo ma, ciò non di meno, ritenute dal deferito ben appropriate al contesto di riferimento, alla stregua di un deplorevole monito intimidatorio anche per il futuro, una lezione di vita (“[..] sei ‘n folle, (…) te devi ‘mparà a campà [..]”). Nessuna attestazione di solidarietà nei riguardi del calciatore Cipriani; nessuna disapprovazione verso i soggetti che, a detta del deferito, avrebbero potuto commettere atti di violenza ai danni di detto calciatore e dei suoi compagni in occasione della partita di ritorno; nessuna soluzione volta a suggerire e/o a prendere in considerazione l’ipotesi di rivolgersi immediatamente alle autorità competenti per scongiurare e prevenire i preannunciati eventi pregiudizievoli, essendosi limitato il Bornivelli ad evocarli, con ostinazione, muovendo solo rimproveri nei riguardi del calciatore Cipriani, onde persuaderlo unicamente ad astenersi dal partecipare alla prossima competizione di ritorno (“[..] Ma al ritorno vieni si? (…) datte malato damme retta (…) Già l’ho sentiti che stanno carichi [..]”), nonché spaventare, intimidire e minacciare lui e tutti i membri della sua squadra, inducendoli a temere per la loro incolumità. Per quanto attiene alla quantificazione della sanzione, la richiesta avanzata dalla Procura risulta congrua rispetto alla condotta tenuta e al suo disvalore, in base all’accertato svolgersi dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA Di
ritenere il deferito responsabile delle violazioni a lui ascritte e, per l’effetto, di comminare la seguente sanzione: - Bornivelli Alessio, squalifica fino all’11 gennaio 2023. La sanzione decorre dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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