FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 59/DCF del 02.11.2022 – Gara SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM – U.C. SAMPDORIA SPA Gara SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM – U.C. SAMPDORIA SPA

Gara SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM - U.C. SAMPDORIA SPA

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società U.C. SAMPDORIA SPA ha inserito in distinta la calciatrice SCHELOTTO Martina, nata il 9/11/2007, e che dal referto di gara emerge che la calciatrice SCHELOTTO (n. 20) sia subentrata al 27° del secondo tempo alla calciatrice TRAVERSONE Letizia (n. 3); rilevato che il Regolamento Primavera della Divisione Calcio Femminile F.I.G.C. - C.U. n. 288/A del 30 giugno 2022 alla Lettera E) – comma 4, alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” dispone che possono partecipare al torneo le calciatrici nate a partire dal 1° gennaio 2004 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età; e sia consentita la partecipazione al Campionato Primavera di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 34 delle N.O.I.F. e autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; rilevato che la società U.C. SAMPDORIA SPA in merito alla calciatrice SCHELOTTO Martina non abbia mai presentato alcuna documentazione né tantomeno abbia mai formalizzato alcuna richiesta di autorizzazione alla Divisione Calcio Femminile; rilevato che, pertanto, la partecipazione alla gara della calciatrice SCHELOTTO Martina viola quanto stabilito nell’art. 34 N.O.I.F. comma 3, e nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 288/A del 30/6/2022; Visto l’art.10 comma 6 C.G.S.

PQM

Delibera 1) Di infliggere alla società U.C. SAMPDORIA SPA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM; 2) Di infliggere al dirigente accompagnatore ufficiale PERSANO Francesca (U.C. SAMPDORIA SPA) l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale sino al 9/11/2022.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it