C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 22/09/2022 – Delibera – gara del 11/ 9/2022 TARROS SARZANESE SRL – GOLFO PARADISO PRO RECCO C.A.

gara del 11/ 9/2022 TARROS SARZANESE SRL – GOLFO PARADISO PRO RECCO C.A.

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in questione;  Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società TARROS SARZANESE, con p.e.c. in data 12 Settembre 2022 h. 12:23:58; Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;  Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 14 Settembre 2022 h. 17:58:07, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., motivato dall'utilizzo da parte della società GOLFO PARADISO PRO RECCO C.A., nella gara in questione del calciatore BONCI Stefano, indicato nella distinta presentata all'arbitro con il numero 3, pur trovandosi lo stesso in posizione irregolare, in quanto non doveva prendere parte alla gara perché squalificato a seguito della gara disputata il 29 Maggio scorso contro la Praese 1945 valevole per il "Play off promozione", a seguito della quale il Giudice Sportivo con il C.U. n. 49 del 30.12.2021 del Comitato Regionale Liguria gli ha inflitto la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (2a infr.), eppertanto, la prima gara ufficiale utile in cui il calciatore BONCI Stefano doveva scontare detta squalifica è proprio quella oggetto del presente ricorso;  Considerato che, da approfondita verifica effettuata sugli atti d'ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, è effettivamente emerso che, il calciatore in questione risultava squalificato per recidiva in ammonizione dopo essere stato ammonito nella finale Play Off Promozione GOLFO PRORECCO - PRAESE 1945 DEL 29.05.2022 (sanzione pubblicata nel C.U. 95 del 1.6.2022 e non già, come erroneamente indicato dalla ricorrente C.U. n. 49 del 30.12.2021);  Considerato che Questo G.S. ha stabilito che la pronuncia sul 29.05.2022 (sanzione pubblicata nel C.U. 95 del 1.6.2022 e non già, come erroneamente indicato dalla ricorrente C.U. n. 49 del 30.12.2021); Considerato che Questo G.S. ha stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 22/09/2022, dando di ciò comunicazione alle società TARROS SARZANESE e GOLFO PARADISO PRORECCO C.A., nel rispetto di quanto disposto dal sesto edal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S;  Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, dover accogliere il gravame proposto;  Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 3-0 a favore della Società GOLFO PARADISO PRORECCO C.A.; Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS;  Visto l'art. 48 del CGS

IL GS DISPONE

Di accogliere il ricorso di cui trattasi;  Di assegnare la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società TARROS SARZANESE; Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore BONCI Stefano, della società GOLFO PARADISO PRORECCO C.A., a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare; Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società GOLFO PARADISO PRORECCO C.A., Signor CAVAGNARO Luca, fino al 06 ottobre 2022; Di infliggere alla società GOLFO PARADISO PRORECCO C.A. la sanzione pecuniaria di Euro 100, a titolo di responsabilità oggettiva;  La restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. alla società TARROS SARZANESE. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nella gara in questione.

 

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