C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 13/09/2022 – Delibera – GARA DEL 10/09/2022 PERO S.S.D. A.R.L. – A.S.D. VILLAPIZZONE C.D.A.

GARA DEL 10/09/2022 PERO S.S.D. A.R.L. – A.S.D. VILLAPIZZONE C.D.A.

Premesso che per le gare di Coppa Lombardia gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia di Coppa Regione e di Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2021/2022”, come pubblicato allegato al CU del CR Lombardia n° 6 del 5-8-2021 che riprende il CU N° 66 del 4-8-2021 della LND che ha reso noto ed a sua volta pubblicato il Cu Figc n° 50/A del 4-8-2021 che dispone quanto segue: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara; - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia. - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. La società G S Pero ha inviato preannuncio di ricorso, in uno con le motivazioni a mezzo PEC in data 11-9- 2022 ore 18,05, con il medesimo sostiene che il calciatore Carrafa Alessandro al 46° del 2° tempo entrava sul terreno di gioco nonostante avesse iniziato la partita come assistente dell’arbitro. Il regolamento del Giuoco del calcio alla regola 6 Decisioni Ufficiali della FIGC (pag 64) recita: “ Assistente di parte: 1) Nelle gare organizzate nell’ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell’attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

2) Nelle gare di cui al punto 1, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.” . Conseguentemente il ricorso stesso è chiaramente infondato e va rigettato.

PQM

DELIBERA

Di omologare la gara col risultato conseguito sul campo: Pero- Villapizzone, 2-2. Di addebitare la tassa ricorso alla società ricorrente, se non versata.

 

 

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