F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0059/CFA pubblicata il 04 Gennaio 2023 (motivazioni) – Sig. Giovanni Pellilli/Associazione Italiana Arbitri – F.I.G.C.

Decisione/0059/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0068/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Elio Toscano – Componente

Domenico Giordano – Componente

Tommaso Marchese - Componente

Luca Cestaro - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0068/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Giovanni Pellilli ex associato AIA

Contro

Associazione Italiana Arbitri

e nei confronti

F.I.G.C.

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0091/TFNSD 2022-2023 del 06.12.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 04.01.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luca Cestaro e uditi gli avv.ti Santa Paola Di Fortunato per il sig. Giovanni Pellilli e Valerio Di Stasio per l'AIA;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con il presente reclamo ai sensi dell’art. 101 C.G.S., Giovanni Pellilli, già associato AIA, contesta la decisione

n.0068/CFA/2022-2023 con cui il Tribunale federale nazionale (di seguito, anche, TFN) ha respinto il ricorso volto a ottenere l’annullamento della delibera del Presidente dell’AIA, prot. 9080/SS 22-23, con la quale è stata respinta l’istanza di riammissione all'Associazione italiana arbitri presentata il 14 giugno 2021.

Il ricorrente rappresenta:

- di essere stato Arbitro sin dal 17 aprile 1998 e di essersi dimesso per motivi lavorativi il 22 gennaio 2013;

- di aver presentato, il 14 giugno 2021, istanza di riammissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 6, lett. o), del Regolamento dell’AIA;

- che tale istanza è stata respinta, in prima battuta, con il provvedimento n. prot. 5045/SS 2021-22;

- che tale reiezione era basata sul mero richiamo al parere negativo, reso in data 31 agosto 2021, dal presidente della sezione di Termoli, che riportava “voci” relative a un preteso comportamento scorretto della parte ricorrente prima delle dimissioni;

- che il provvedimento n. 5045/SS 2021-2022 è stato annullato con decisione del Tribunale federale nazionale n. 170/TFNSD/2021-2022 del 21.6.2022 per carenza di motivazione;

- che, all’esito della propria richiesta di esecuzione di tale decisione, il Presidente dell’AIA, con provvedimento n. 9080/SS 22-23, respingeva nuovamente l’istanza di riammissione basandosi sul medesimo parere del presidente di Sezione reso in data 31.8.2021;

- che tale ultimo provvedimento è impugnato innanzi al Tribunale federale nazionale che, con la decisione qui contestata, questa volta, respingeva il ricorso.

1.2. La decisione del TFN n. 0068/CFA/2022-2023 giunge alla reiezione del ricorso sulla base della negazione dell’esistenza “ di un diritto soggettivo alla riammissione, ben potendo e dovendo l’AIA autonomamente delibare le condizioni di accesso a una istanza di reintegro”, e dell’affermazione della ragionevolezza della motivazione del provvedimento di reiezione. In particolare, si afferma che il Presidente nazionale dell’AIA abbia respinto l’istanza sulla base di un “corredo motivazionale che non appare manifestamente irragionevole (fondato, quale è, sul parere negativo del Presidente della Sezione AIA di Termoli del 31 agosto 2021; sull’assai significativo lasso di tempo – sintomatico di un distacco dal contesto associativo – decorso dalla data delle dimissioni; sulla condotta, antecedente le dimissioni, ritenuta contraria ai valori associativi; sul contegno, successivo alle dimissioni, pure giudicato contrario “alle norme ed ai principi associativi”; in particolare, sull’avvenuta esternazione, da parte del ricorrente, sul proprio profilo facebook, di commenti negativi sull’operato del team arbitrale)” e che il provvedimento sia correttamente basato su “circostanze oggettive che, valutate in chiave sinottica, integrano una base tale da sufficientemente giustificare un diniego”.

1.3. La parte ricorrente censura la decisione del TFN per le ragioni di seguito illustrate.

I) La mancanza e la carenza motivazionale per essere la reiezione basata su circostanze non dimostrate o irrilevanti.

IA) In particolare, per quanto riguarda le “voci” a cui fa riferimento il parere negativo del Presidente della Sezione arbitrale di Termoli, la parte rileva che si tratti di affermazioni gravi, diffamatorie e in alcun modo dimostrate; anzi, tali circostanze sarebbero smentite dal fatto che la parte ricorrente è stata chiamata ad arbitrare gare della CAN D sino al momento delle dimissioni e tanto a dimostrazione dell’inesistenza di qualsivoglia provvedimento di sospensione e della fiducia dei designatori nei propri confronti.

IB) Quanto al significativo lasso di tempo (oltre otto anni) trascorso dalle dimissioni alla richiesta di riammissione, la parte rileva che la norma non prevede alcun termine per presentare la richiesta di riammissione di talché il tempo non può essere assunto quale elemento dirimente. Il reclamante avvalora le proprie considerazioni puntualizzando che il termine, prima previsto, è stato espunto dalla norma e tanto vale a significare che il trascorrere del tempo non può essere considerato quale indice di distacco dai valori associativi.

IC) Infine, l’interessato contesta la decisione impugnata nella parte in cui ritiene ragionevole la motivazione relativa alla presunta condotta contraria ai valori associativi consistita nell’esternazione “sul proprio profilo Facebook” di “commenti negativi sull’operato del team arbitrale della finale dei campionati del mondo del 2018 disputati a Mosca, di cui faceva parte come V.A.R. l’arbitro italiano Massimiliano Irrati”. Il peso assegnato a un episodio del genere è, per la parte ricorrente, del tutto abnorme in quanto esso è avvenuto in una fase in cui il Pellilli era un mero spettatore, non associato, e senza alcuna possibilità di essere riammesso (per l’allora vigente limite temporale alle istanze di riammissione).

II) L’illogicità e l’irrazionalità della decisione nella misura in cui fa riferimento all’ampia discrezionalità del datore di lavoro pubblico nel riammettere il dipendente precedentemente dimessosi senza considerare la diversa dimensione dell’AIA che avrebbe, invece, grande utilità dalla riammissione di un arbitro di provate affidabilità e capacità (il ricorrente è laureato in scienze motorie e vanta ottime prestazioni podistiche) in un momento caratterizzato da una grande penuria di direttori di gara.

1.4. L’AIA si oppone decisamente alle censure della parte ricorrente affermando: in primo luogo, il carattere eccezionale della riammissione e l’ampia discrezionalità facente capo al Presidente dell’AIA; in secondo luogo, la congruità e la non manifesta irragionevolezza della motivazione del provvedimento di diniego, basato su elementi di indubbio spessore; in terzo luogo, che la pretesa penuria di arbitri (e la scarsa qualità delle direzioni) è indimostrata, dovendo, in ogni caso, risultare prevalente la valutazione dell’organo di vertice dell’AIA medesima rispetto alla “salvaguardia dei valori associativi” secondo una valutazione che non può che essere caratterizzata da piena autonomia e discrezionalità.

1.5. All’udienza del 4 gennaio 2023, intervenivano, in video conferenza, i difensori della parte ricorrente e dell’AIA. Nel corso della medesima udienza, il ricorrente rendeva alcune dichiarazioni tese a evidenziare il proprio intento collaborativo e, inoltre, la propria volontà di reagire ad affermazioni tanto generiche quanto diffamatorie in merito a pretese scorrettezze compiute prima di dimettersi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Preliminarmente, va dichiarata l’ammissibilità del reclamo, ritualmente proposto ai sensi dell’art. 101 C.G.S.

La parte ricorrente - sebbene non agisca in qualità di tesserato – è, quale richiedente la riammissione all’AIA, senz’altro “ titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio” (art. 47 C.G.S.).

3. Nel merito, come esposto nella parte in fatto, si contesta la decisione del Tribunale federale nazionale che ha ritenuto legittimo il provvedimento n. 9080/SS 22-23 con cui il Presidente dell’AIA ha respinto l’istanza di riammissione presentata dal ricorrente il 14 giugno 2021.

4.1. Sul piano del procedimento seguito, va detto che esso si fonda su quanto disposto dall’art. 8, comma 6, lett. o), del regolamento dell’AIA; tale disposizione prevede che il Presidente dell’AIA “su richiesta scritta e motivata dell’interessato, acquisito il preventivo parere favorevole motivato in forma  scritta  del  Presidente  della  Sezione  di  ultima  appartenenza  del  richiedente, provvede  alla riammissione nell’AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare; in caso di parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di riammissione, ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere,  spetta  al  Presidente  nazionale,  che  delibera con  provvedimento  motivato;  il  nuovo inquadramento,  con  ricongiungimento  della  precedente  anzianità  associativa,  è subordinato  alla partecipazione,  da  parte  degli  interessati,  ad  un  corso  di  aggiornamento  organizzato  dal  Settore Tecnico dell’AIA”.

4.2. La norma prevede, quindi, che il Presidente dell’AIA intervenga con una valutazione di merito solo nel caso in cui il parere del Presidente della sezione locale sia negativo, mentre nel caso in cui il detto parere sia favorevole, il suo intervento è di mero recepimento e si esprime mediante la riammissione dell’associato.

La scelta normativa è, invero, peculiare – e meriterebbe di essere rivista de jure condendo - nella misura in cui la salvaguardia dei valori associativi, pur invocata nel caso di specie, richiederebbe che la valutazione nel merito della richiesta di riammissione fosse operata a livello nazionale anche nel caso di parere favorevole del Presidente di sezione.

4.3. Ad ogni modo, qualora il parere sia negativo, la menzionata disposizione consente ampi margini di valutazione al Presidente dell’AIA a cui – pur dopo aver valutato le oggettive motivazioni alla base del parere sezionale - è riservata “ogni decisione”.

Il relativo potere si esprime mediante un “provvedimento motivato” che, per quanto condizionato dal parere reso su base locale, può ben essere basato su ragioni autonome tanto al fine di disattendere il parere medesimo quanto al fine di confermarne l’esito negativo, com’è avvenuto nel caso in discussione.

Sotto il profilo procedimentale è, quindi, legittimo l’operato del Presidente dell’AIA che ha motivato il provvedimento negativo con ragioni ulteriori rispetto a quelle recate nel menzionato parere del Presidente della sezione arbitrale di Termoli.

5.1. Al fine di decidere il merito della controversia, occorre, appunto, esaminare la motivazione del provvedimento di reiezione che si articola intorno a quattro nuclei argomentativi, secondo lo schema di un provvedimento cd. plurimotivato.

Il primo elemento della motivazione riguarda il lungo tempo trascorso tra le dimissioni, avvenute il 22 gennaio 2013, e la domanda di reintegro; il secondo consiste nel richiamo al parere del Presidente di Sezione che menziona delle ‘voci’ per cui il ricorrente avrebbe tentato di alterare la visionatura in peius di un collega; il terzo afferisce alla condotta, contraria ai principi associativi, consistita nella pubblicazione sul profilo Facebook del ricorrente di un commento negativo circa l’operato del team arbitrale della finale mondiale del 2018 di cui faceva parte, come V.A.R., l’arbitro italiano Irratti; l’ultimo elemento della motivazione riguarda una pregresso arresto procedimentale relativo a un’analoga istanza, parimenti negativo e non contestato dalla parte ricorrente.

5.2. Prima di passare all’esame dei descritti elementi della motivazione, va operata un duplice premessa.

In primo luogo, va ribadito che il sindacato di questa Corte rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato non può che appuntarsi su profili di manifesta irragionevolezza o di travisamento, secondo quanto correttamente affermato dal Tribunale federale nazionale.

Il descritto potere del Presidente dell’AIA, infatti, non è correlato ad alcuna codificazione dei suoi presupposti e si presenta, quindi, come ampiamente discrezionale. In simili casi, agli organi di giustizia sportiva è consentito un sindacato fatalmente limitato agli indicati aspetti di palese irragionevolezza o di travisamento in quanto, diversamente, si verificherebbe un’ingerenza nelle valutazioni operative riservate agli organi associativi.

E ciò analogamente – e in modo speculare - a quanto questa Corte federale ha ritenuto in caso di provvedimento di dismissione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 45/2022-2023).

In secondo luogo, occorre rammentare che – secondo un orientamento senz’altro applicabile al caso in discussione - in presenza di un provvedimento plurimotivato, la coerenza e la legittimità di una delle ragioni su cui si fonda la motivazione del provvedimento è da sola idonea a sorreggerlo, con conseguente perdita di rilevanza delle censure che si appuntano sulle altre autonome ragioni poste alla base del provvedimento medesimo (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. IV, 27/10/2022, n.9161; Consiglio di Stato sez. IV, 28/06/2021, n.4873; T.A.R. Campania, sez. VIII, 2/1/2023, n. 21).

6.1. Ebbene, venendo all’esame delle ragioni poste alla base della reiezione dell’istanza di riammissione, va detto che non appaiono né irragionevoli né illogiche né frutto di travisamento le considerazioni relative al distacco dai valori associativi manifestato dal lungo tempo trascorso e da una condotta di aperta critica all’operato del team arbitrale impegnato nella finale del campionato del mondo del 2018 di cui faceva parte anche un arbitro italiano (e con specifico riferimento all’operato, quale V.A.R., di quest’ultimo).

6.2. Quanto al tempo trascorso, la circostanza che sia venuto meno un limite temporale espresso non implica che il tempo trascorso tra le dimissioni e la richiesta di riammissione sia irrilevante. Nel caso di specie, il periodo di lontananza dall’associazione si presenta particolarmente lungo (oltre otto anni) ed è certamente suscettibile di essere valorizzato nel senso di respingere l’istanza di riammissione.

6.3. Quanto alla critica all’operato del team arbitrale della finale della Coppa del Mondo 2018, va detto che essa è stata svolta con modalità diffusiva sul proprio profilo Facebook, con toni aspri (v. l’hashtag “scandaloso”) e con particolare riferimento all’operato del componente italiano del medesimo team (Irratti al V.A.R.).

La circostanza, poi, che la critica provenga da un ex arbitro federale rispetto a un arbitro italiano impegnato in un (elevatissimo) contesto internazionale non può che aggravare la portata della condotta quale manifestazione di allontanamento dai valori associativi.

Com’è noto, difatti, agli arbitri, ancor più che ai comuni tesserati, si richiede il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e terzietà nei rapporti con i colleghi e con i terzi.

E sotto tale profilo non può non risultare contraddittorio – come bene osserva la difesa dell’AIA – che il reclamante invochi lo status, all’epoca, di semplice spettatore libero di poter criticare l’operato degli ex colleghi e, contestualmente, chieda di essere reintegrato nell’AIA.

Conseguentemente, è del tutto ragionevole e logica la motivazione del provvedimento che adduce, a sostegno della reiezione dell’istanza, oltre all’elemento temporale, tale episodio.

6.4. Le considerazioni relative alla pretesa penuria di arbitri non valgono a modificare la conclusione appena raggiunta.

E ciò al di là dell’eccezione – che pure non appare ictu oculi infondata - formulata dalla difesa dell’AIA di possibile violazione del principio del divieto dei nova in appello.

Tali considerazioni, difatti, oltre che indimostrate, risultano, comunque, irrilevanti, in quanto, in mancanza di indicazioni nella normativa di riferimento, il relativo bilanciamento rientra parimenti nelle valutazioni discrezionali del Presidente dell’AIA che, secondo quanto si è detto, appaiono immuni da profili di irragionevolezza o di travisamento.

7. Quanto appena esposto conduce all’irrilevanza degli altri elementi della motivazione del provvedimento che risulta pienamente legittimo in base alle due ragioni appena scrutinate.

Appare, tuttavia, opportuno rilevare che appare incongruo il riferimento – recato nel menzionato parere del Presidente di Sezione e richiamato nel provvedimento impugnato - a un episodio, di potenziale rilevanza disciplinare (alterazione della visionatura in peius di altro arbitro), privo di supporto probatorio e scaturente da non meglio identificate “voci” interne alla Sezione arbitrale di Termoli.

In tal senso, va colta la sollecitazione operata dal reclamante affinché sia censurata la parte della motivazione che si riferisce a tale episodio, pur non incidendo tale apprezzamento – per quanto sopra detto – sulla complessiva legittimità del provvedimento impugnato.

8. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Luca Cestaro                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it