C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 2 del 07/07/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale prot. 456 datato 01.06.2022 nei confronti di: Ionut Alex Grat SANDU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Travaglia, per rispondere della violazione degli artt. 4 comma 1, 28 comma 1 e 38 del CGS per avere lo stesso, in data 11 dicembre 2021 in occasione della gara A.S.D. Travaglia-A.S.D. Villapizzone CDA valevole per il campionato provinciale Juniores Under 19 girone B, posto in essere plurime condotte illecite consistite nell’aver atteso all’esterno dell’impianto sportivo, al termine della gara, l’uscita dagli spogliatoi dei calciatori della squadra avversaria e nell’aver colpito con calci e pugni due di loro, segnatamente i sigg.ri Lorenzo Belvedere e Macalou Mamadou, provocando agli stessi sanguinamenti, numerose abrasioni e contusioni giudicate per entrambi guaribili in gg. 7 come da certificazione medica acquisita agli atti del procedimento, nonché ancora per aver proferito nei confronti del calciatore Macalou Mamadou, tesserato per la società A.S.D. Villapizzone C.D.A., le seguenti espressioni: “negro di merda” e “negro di merda, figlio di puttana”; A.S.D. TRAVAGLIA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ionut Alex Grat Sandu, così come sopra descritti

Deferimento della Procura Federale prot. 456 datato 01.06.2022 nei confronti di: Ionut Alex Grat SANDU, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Travaglia, per rispondere della violazione degli artt. 4 comma 1, 28 comma 1 e 38 del CGS per avere lo stesso, in data 11 dicembre 2021 in occasione della gara A.S.D. Travaglia-A.S.D. Villapizzone CDA valevole per il campionato provinciale Juniores Under 19 girone B, posto in essere plurime condotte illecite consistite nell’aver atteso all’esterno dell’impianto sportivo, al termine della gara, l’uscita dagli spogliatoi dei calciatori della squadra avversaria e nell’aver colpito con calci e pugni due di loro, segnatamente i sigg.ri Lorenzo Belvedere e Macalou Mamadou, provocando agli stessi sanguinamenti, numerose abrasioni e contusioni giudicate per entrambi guaribili in gg. 7 come da certificazione medica acquisita agli atti del procedimento, nonché ancora per aver proferito nei confronti del calciatore Macalou Mamadou, tesserato per la società A.S.D. Villapizzone C.D.A., le seguenti espressioni: “negro di merda” e “negro di merda, figlio di puttana”; A.S.D. TRAVAGLIA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 del C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Ionut Alex Grat Sandu, così come sopra descritti

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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche: premesso che alla riunione del 30 giugno 2022 nessuno compare per i deferiti; non risultano depositate memorie difensive. Alla riunione del 30 giugno 2022 per la Procura Federale compare l’avv. Fabio Esposito; il rappresentante della Procura avv. Fabio Esposito, in assenza di ulteriori richieste istruttorie, si riporta integralmente al deferimento e chiede di comminare ai deferiti le seguenti sanzioni: per il calciatore Ionut Alex Grat Sandu: 14 giornate di squalifica; per la società A.S.D. TRAVAGLIA: € 600,00 di ammenda. osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, con particolare riferimento alla copiosa ed approfondita attività di indagine espletata per acquisire le dichiarazioni di diversi soggetti presenti ai fatti, emerge chiaramente che il calciatore Ionut Alex Grat Sandu, al termine della gara tra A.S.D. TravagliaA.S.D. Villapizzone CDA, attendeva all’esterno dell’impianto sportivo i giocatori della squadra avversaria per poi, all’uscita di questi ultimi, porre in essere molteplici e gravissime condotte a danno dei calciatori avversari Lorenzo Belvedere e Macalou Mamadou.

Giova preliminarmente evidenziare che, dopo attenta ed accurata analisi del materiale probatorio acquisito, la dinamica dei fatti risulta ben più grave rispetto a quanto sommariamente riportato nell’atto di deferimento, con conseguente incidenza in merito alla quantificazione della sanzione da irrogare al calciatore deferito. Anzitutto va precisato che le dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale da vari soggetti che hanno assistito direttamente ai fatti, tra cui il direttore di gara, risultano precise e concordanti in relazione al disegno criminoso premeditato dal sig. Sandu, sia in merito alle modalità di “preparazione” dell’aggressione sia in relazione alla consumazione delle violenze. Nei fatti, al termine della gara disputata l’11.12.2021 tra A.S.D. Travaglia-A.S.D. Villapizzone CDA e nelle immediate adiacenze del centro sportivo, Ionut Alex Grat Sandu insieme ad altri soggetti non tesserati attendevano l’uscita dei calciatori avversari con chiari intenti minacciosi ed intimidatori: tale circostanza è altresì documentata da messaggi whatsapp (datati sabato 11 dicembre – ore 17.09) a mezzo dei quali un calciatore tesserato con la società Villapizzone allertava i propri compagni di squadra sulla presenza di soggetti: “qua fuori ad aspettarvi”, specificando che gli stessi chiedevano “il negro è uscito?”, invitando poi i compagni a non uscire soli ma insieme con il dirigente e l’allenatore. Questo messaggio dimostra altresì l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal calciatore deferito in data 21 marzo 2022 avanti agli organi della Procura Federale, il quale ha sostenuto che la rissa sarebbe stata iniziata dai giocatori del Villapizzone e lui si sarebbe – quantomeno inizialmente – difeso (pur lo stesso ammettendo – va riconosciuto – di aver gravemente ecceduto nel comportamento). Successivamente all’uscita dei calciatori del Villapizzone, come emerge anche dal supplemento di rapporto del direttore di gara (da intendersi fonte privilegiata di prova ex art. 61, co. 1, C.G.S) risulta che tre persone incappucciate si avvicinavano “in maniera intimidatoria ai ragazzi e, dopo averli insultati con frasi offensive, li hanno aggrediti sferrando calci, pugni ed intimando di utilizzare dei coltelli.” Nel medesimo documento, il direttore di gara evidenzia altresì che i ragazzi aggrediti, al fine di proteggersi, tentavano di scappare, mentre alcuni adulti presenti (genitori) contattavano tempestivamente le forze dell’ordine. Successivamente, il direttore di gara ha rilasciato ulteriori dichiarazioni alla Procura Federale, dalle quali emerge che gli aggressori incappucciati proferivano le seguenti parole nei confronti del calciatore Macalou Mamadou: “sta scappando il negro di merda, prendiamo i coltelli”. Il direttore di gara non è stato in grado di riconoscere gli aggressori. Ad integrazione di quanto appena descritto, intervengono le dichiarazioni rilasciate dai signori De Santi Alfredo (vice presidente della società deferita ASD Travaglia), Ennio Belvedere (presidente società Villapizzone), Lorenzo Belvedere e Macalou Mamadou (calciatori del Villapizzone), nonché la dichiarazione rilasciata dallo stesso deferito Sandu. Nello specifico emerge effettivamente che, dopo la “prima” aggressione perpetrata a danno del calciatore Belvedere Lorenzo e mentre quest’ultimo si accasciava a terra, il calciatore Macalou Mamadou si dava alla fuga ma veniva inseguito e raggiunto dagli aggressori. A tal ultimo proposito lo stesso deferito Sandu dichiara, riferendosi al tentativo di fuga di Macalou Mamadou, che: “A questo punto ero preso dalla rabbia e l’ho rincorso fino a quando si è fermato e mi ha permesso di raggiungerlo vicino alla fabbrica del pane Gespan. A questo punto ci siamo picchiati.”. Per ultimo, costituisce elemento notevolmente influente la dichiarazione rilasciata alla Procura Federale dal sig. De Santi Alfredo (vice presidente del Travaglia) nella parte in cui dichiara che: “…poco prima di arrivare nei pressi del panettiere ho riconosciuto il nostro tesserato che litigava con il n.2 del Villapizzone…omissis… abbiamo soccorso il giovane calciatore del Villapizzone…omissis… quando sono arrivati i Carabinieri, io stesso ho fornito il nome del nostro calciatore coinvolto nell’episodio”.

Alla luce di tutto quanto sopra, uno degli aggressori risulta pacificamente identificato nella persona del sig. Sandu Ionut Alex Grat e, parimenti, non sussiste alcun ragionevole dubbio sulla premeditazione dell’aggressione, sulle gravissime offese razziali e sulle gravissime condotte violente poste in essere a danno delle parti offese Belvedere e Macalou. I referti di Pronto Soccorso acquisiti documentano inoltre le lesioni patite dai due calciatori aggrediti. A carico della società A.S.D. TRAVAGLIO sussiste certamente la responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 del CGS per atti posti in essere dal proprio tesserato. Tuttavia, considerate le circostanze della fattispecie concreta ai fini della quantificazione della sanzione, rileva in primis il fatto che le condotte sono state compiute con modalità tali da precludere una reale possibilità della società deferita di impedire gli illeciti ed in secundiis devono comunque considerarsi i comportamenti positivi posti in essere, nelle immediatezze, dall’A.S.D. Travaglia, nella persona del vice presidente sig. De Santi Alfredo, ovvero: (i) l’avere contribuito a soccorrere tempestivamente il calciatore aggredito; (ii) l’avere riferito alle Forze dell’Ordine il nome dell’aggressore, (ii) l’avere sanzionato l’aggressore con l’allontanamento dalle gare che avrebbe disputato successivamente l’ASD Travaglia, circostanza quest’ultima confermata nei fatti. Relativamente al più che deplorevole caso di specie, questo Tribunale ritiene di evidenziare che le condotte emerse non risultano semplicemente contrarie all’ordinamento sportivo e quindi soggette alle relative sanzioni, ma si pongono in completa antitesi rispetto ai più basilari principi della civiltà: la premeditazione, la preparazione “in gruppo” dell’aggressione, le modalità intimidatorie, l’esecuzione di diversi atti di violenza contro più soggetti, l’inseguimento della vittima in fuga dopo un primo atto di aggressione, gli insulti di matrice razziale e, non per ultimo, la minaccia di utilizzare armi, non possono che comportare un deciso incremento della sanzione rispetto a quanto chiesto dalla Procura Federale. Pertanto, sulla base di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale ritiene provata con notevole grado di certezza la commissione da parte del tesserato Sandu Ionut Alex Grat di plurimi e gravissimi illeciti previsti dagli artt. 4, co. 1, 28, co. 1 e 38 C.G.S., rispetto ai quali appare congruo comminare la sanzione della squalifica per anni 2 (due). Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale,

condanna

 – Ionut Alex Grat SANDU ad anni 2 (due) di squalifica; - ASD TRAVAGLIA al pagamento dell’ammenda di Euro 300,00. Manda alla Segreteria del Tribunale per comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati e per ogni altro incombente di rito.

 

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