C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 21/07/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale datato 7.6.2022 – Prot. 19025/513pfi21-22/PM/ps- nei confronti di: Paolo PICCOLLA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Retorbido, Cesare Luigi MAZZA, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società U.S. Retorbido con la qualifica di dirigente accompagnatore; la società U.S. Retorbido per rispondere: il sig. Paolo PICCOLLA, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Retorbido,, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., nonché del previgente articolo 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021- 2022, affidato l’attività di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone X del Campionato di Seconda Categoria, al sig. Cesare Luigi Mazza nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; il sig. Cesare Luigi MAZZA, dirigente accompagnatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società U.S. Retorbido, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente articolo 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, svolto l’attività di allenatore della squadra della Società U.S. Retorbido militante nel girone X del Campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; la società U.S. Retorbido a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente sig. Paolo Piccolla, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti possi in essere dal proprio tesserato sig. Cesare Luigi Mazza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento della Procura Federale datato 7.6.2022 – Prot. 19025/513pfi21-22/PM/ps- nei confronti di: Paolo PICCOLLA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Retorbido, Cesare Luigi MAZZA, tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società U.S. Retorbido con la qualifica di dirigente accompagnatore; la società U.S. Retorbido per rispondere: il sig. Paolo PICCOLLA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Retorbido,, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., nonché del previgente articolo 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021- 2022, affidato l’attività di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone X del Campionato di Seconda Categoria, al sig. Cesare Luigi Mazza nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; il sig. Cesare Luigi MAZZA, dirigente accompagnatore tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 per la società U.S. Retorbido, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del previgente articolo 44 (ora art. 47) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, svolto l’attività di allenatore della squadra della Società U.S. Retorbido militante nel girone X del Campionato di Seconda Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; la società U.S. Retorbido a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente sig. Paolo Piccolla, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti possi in essere dal proprio tesserato sig. Cesare Luigi Mazza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche: premesso che alla riunione del 30.6.2022 nessuno è comparso per i deferiti; per la Procura Federale è comparso l’Avv. Fabio Esposito;

Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la necessità di esperire un approfondimento istruttorio, disponeva l’acquisizione di otto referti arbitrali -con i corrispondenti allegati- relativi ad altrettanti incontri disputati dalla Società U.S. Retorbido nel corso della Stagione Sportiva 2021/22; disponeva altresì la convocazione, in qualità di testimoni, per la cui escussione fissava l’udienza del 14 luglio 2022, dei calciatori Salvadeo Edoardo, Piccolla Daniele e Apollaro Pietro, tutti tesserati per la Società U.S. Retorbido; Acquisita la predetta documentazione, all’udienza del 14 luglio 2022 non comparivano i testimoni convocati; nessuno compariva per i deferiti; mentre per la Procura Federale compariva l’Avv. Fabio Esposito; A conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, il Rappresentante della Procura ha richiesto di comminare le seguenti sanzioni: al Sig. Luigi Cesare Mazza, mesi 4 di inibizione; al Sig. Paolo Piccolla, mesi 4 di inibizione; alla Società U.S. Retorbido, ammenda di € 500,00 (cinquecento). osserva dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, nonché da quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria suppletiva, emerge la responsabilità dei tesserati deferiti, nonché della Società U.S. Retorbido, per le violazioni rispettivamente ad essi ascritte. Il procedimento prende infatti le mosse dalla segnalazione che, in data 1.12.2021, effettuò il Presidente Regionale della Associazione Italiana Allenatori di Cacio (A.I.A.C.) alla propria Segreteria Nazionale, con cui si dava atto che la Società U.S. Retorbido non aveva “provveduto ad assumere un allenatore abilitato iscritto nei ruoli del Settore Tecnico così come previsto dall’art. 39 del Regolamento” del medesimo. Priva di riscontro rimaneva la Comunicazione di Conclusione delle Indagini datata 29.4.2022 a tutti gli attuali deferiti, tra cui il Sig. Luigi Cesare Mazza che, da alcuni articoli di giornale allegati alla originaria segnalazione, veniva indicato come colui che svolgeva le mansioni di allenatore della prima squadra. Ora, se già la stessa segnalazione dava certamente conto della violazione omissiva dell’obbligo di “affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico”, la documentazione successivamente acquisita (referti arbitrali) consente di verificare che in tutte le gare a cui questi si riferiscono la Società U.S. Retorbido si è presentata priva di un tesserato indicato come “allenatore”. In tutte queste gare, però, il Sig. Luigi Cesare Mazza figurava come “dirigente accompagnatore”, essendo quindi ammesso all’interno del recinto di gioco, nella panchina riservata alla Società di cui era tesserato. Si osservi ora che il rapporto arbitrale relativo alla gara Retorbido/Portalberese del 20.2.2022 attesta, con il valore di prova privilegiata che allo stesso è conferito dall’art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, che “per la società Retorbido svolgeva il ruolo di allenatore Mazza”; ossia quell’unico dirigente presente nella distinta consegnata all’Arbitro, indicato, come in tutte le altre acquisite, come Dirigente Accompagnatore Ufficiale. Nella valutazione degli elementi di prova devono infine essere valutate le circostanze relative all’assoluta mancanza di deduzioni difensive da parte dei soggetti deferiti, nonché la mancata risposta alla convocazione per rendere testimonianza dei tre calciatori tesserati per la società U.S. Retorbido. Va da sé che non si intende attribuire un significato ammissivo delle responsabilità disciplinari unicamente al mancato contrasto dell’ipotesi accusatoria elevata dalla Procura Arbitrale; si intende però conferire alla condotta procedimentale mantenuta dalle parti un significato indiziario valutabile unitamente agli altri elementi di prova disponibili. Ne consegue che, secondo il criterio del “più probabile che non” che incontestabilmente governa il soddisfacimento degli standard probatori nel processo sportivo (per tutte: Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012), appare più che plausibile -e dunque tecnicamente provato nel processo sportivo- che, a fronte dell’accertata violazione concernente il mancato affidamento della prima squadra ad un allenatore abilitato, le mansioni relative siano state in concreto svolte proprio dal Sig. Luigi Cesare Mazza. (Cfr. decisione della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite del 20-22 agosto 2012: “secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito -certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi, sarebbe una mera astrazione- né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell'ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle 19 / 4 norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l'art. 4 delle Norme Sportive Antidoping, in vigore dall'1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012, Amodio)”

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Un’ultima considerazione deve essere fatta con riferimento alla condotta dei tesserati Salvadeo Edoardo, Piccolla Daniele e Apollaro Pietro, tutti calciatori della Società U.S. Retorbido, che non hanno risposto alla convocazione per rendere testimonianza all’udienza del 14 luglio 2022 senza addurre alcun giustificato impedimento, e dunque venendo meno ai doveri di cui all’art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Violazione per la quale, laddove ritenuta sussistente, a titolo di responsabilità oggettiva dovrà rispondere anche la stessa Società U.S. Retorbido per la quale i tre calciatori risultano tesserati.

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Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale condanna il Sig. Luigi Cesare MAZZA alla sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione; il Sig. Paolo PICCOLLA alla sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione; la Società U.S. RETORBIDO al pagamento dell’ammenda di Euro 500,00. Visto l’art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di sua ritenuta competenza per le condotte dei tesserati SALVADEO Edoardo (matr. 4659335), PICCOLLA Daniele (matr. 3196924) e APOLLARI Pietro (matr. 5474938), nonché per la eventuale responsabilità oggettiva della Società U.S. RETORBIDO Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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