F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 102/CSA pubblicata del 4 Gennaio 2023 – Arpi Nova Calcio a 5/Futsal Prato

 

Decisione n. 102/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 107/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

 Alberto Urso - Componente (relatore)

 Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 107/CSA/2022-2023, proposto dalla società Arpi Nova Calcio a 5 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 318 del 2.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.12.2022, il Dott. Alberto

Urso, udito l’Avv. Emanuel Tranchino e il Sig. Marzio Mariotti per la reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue

RITENUTO IN FATTO

La società Arpi Nova Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 318 del 2.12.2022) con cui è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, Girone C, Futsal Prato/Arpi Nova del 12.11.2022 volto alla inflizione della sanzione della perdita della gara a carico del Futsal Prato, ovvero in subordine della ripetizione della stessa gara, in ragione dell’errore tecnico commesso dall’arbitro e consistito nel non assegnare un tiro libero in favore della Arpi Nova a fronte della (ritenuta) già intervenuta conclusione della prima frazione di gioco, che era stata tuttavia segnalata dal cronometrista successivamente alla (iniziale) assegnazione del tiro libero e tutto ciò in un contesto in cui il relativo segnale acustico della sirena non era udibile; respingendo detto ricorso il Giudice Sportivo omologava il risultato di gioco di 4 a 2 maturato fra le squadre all’esito della gara.

Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce che la (conclamata e pacifica) non udibilità del segnale acustico della sirena determinerebbe di per sé un’irregolarità nello svolgimento della gara, che erroneamente il Giudice Sportivo avrebbe mancato di sanzionare.

In tale prospettiva, il solo fatto che la gara si sia tenuta con utilizzo di una sirena non udibile ne implicherebbe l’irregolarità, con conseguente necessario accoglimento del ricorso di primo grado.

Il che ha del resto in specie direttamente inciso sullo svolgimento della gara, proprio in relazione all’assegnazione del suddetto tiro libero al 20’ minuto della prima frazione di gioco.

Sotto altro profilo, il fatto che al contempo il tabellone fosse visibile al solo cronometrista sarebbe tale da impedire il doveroso controllo arbitrale sull’attività dello stesso cronometrista, il che varrebbe ulteriormente a inficiare la regolarità della gara. In tale contesto, sul piano istruttorio, secondo la reclamante non potrebbe in specie escludersi l’utilizzo della prova televisiva, atteso che la stessa costituisce l’unico strumento in grado di dimostrare e far percepire l’errore commesso dagli ufficiali di gara. Concludendo in conformità, la reclamante domanda, in via principale, l’inflizione della sanzione della perdita della gara a carico della Futsal Prato; in subordine, che la partita in oggetto venga disputata nuovamente, previo annullamento del risultato finale; in ulteriore subordine, che la partita venga rigiocata e ripresa dal risultato di 0 a 2, con concessione del tiro libero illegittimamente negato alla reclamante, previo annullamento del risultato finale.

In via istruttoria, oltre alla prova televisiva, la reclamante invoca l’assunzione di prova testimoniale sulle circostanze di fatto addotte.

Alla riunione del 21 dicembre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Le doglianza formulate dalla reclamante s’incentrano su un duplice, interconnesso, errore tecnico in cui gli ufficiali di gara sarebbero incorsi: da un lato, l’aver consentito la disputa della gara pur in presenza di un segnalatore acustico non udibile a tutti e di un tabellone visibile al solo cronometrista; dall’altro il non avere assegnato un tiro libero all’Arpi Nova in ragione della (dubbia e non chiaramente riscontrabile, stante la suddetta non udibilità del segnale acustico) conclusione del periodo di gioco anteriore alla commissione del fallo. I profili di doglianza, connessi fra loro, non sono suscettibili di favorevole apprezzamento. Quanto al primo, va osservato che l’art. 7, punto 2, del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 prevede che “Il cronometrista segnala il termine di ciascuno dei periodi di gioco (e dei tempi supplementari) con un segnale acustico. Il periodo di gioco si considera terminato quando viene emesso il segnale acustico, anche se gli arbitri non segnalano la fine con il proprio fischio”.

Nel caso di specie, emerge dal supplemento del referto arbitrale - munito della fede privilegiata di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S. - che la gara si è svolta “con un tabellone di quelli elettronici da tavolo” e che detto tabellone “era dotato di una sirena molto flebile che poteva sentire solo il cronometrista stesso”, così che lo stesso arbitro e il cronometrista si erano “dati disposizione con il crono di fischiare sia per il fine di tempo che per i t.o.”; al contempo, il supplemento di rapporto evidenzia che “la postazione del cronometrista era spalle alla tribuna e quindi senza la possibilità che il pubblico e le panchine vedessero lo scorrere del tempo e l’aggiornamento dei falli e goal”.

Si ricava da ciò che era ben presente in campo – ed è stato regolarmente utilizzato – un tabellone, funzionante e comprensivo anche di sirena: semplicemente quest’ultima era flebile e udibile dal solo cronometrista; né, del resto, l’Arpi Nova aveva formulato al riguardo tempestive riserve sulla regolarità e adeguatezza delle dotazioni di campo utilizzate (cfr., in generale, l’art. 59, comma 4, N.o.i.f.).

Alla luce di ciò, non è dato ravvisare elementi tali da far emergere un errore tecnico dell’arbitro idoneo a inficiare la gara nella sua regolarità, così da determinarne la perdita in danno della Futsal Prato, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. b), C.G.S. o la sua necessaria ripetizione a norma della successiva lett. c), che presuppone appunto l’irregolarità della partita svoltasi.

A fronte di una dotazione di suo non irregolare e in carenza di mirate e tempestive riserve formulate in campo dall’Arpi Nova non sono infatti riscontrabili ragioni tali per cui la gara non avrebbe dovuto essere disputata; né possono ritenersi viziate, in proposito, le attività compiute dal cronometrista, cui ben compete di “segnala[re] il termine di ciascuno dei periodi di gioco” e che, nella specie, ciò ha fatto proprio a fronte del segnale acustico emesso (benché flebilmente) dalla sirena (cfr. chiaramente, al riguardo, anche la Regola n. 6, punto 2, del Regolamento, che individua fra i poteri-doveri del cronometrista quello di “segnala[re] la fine del primo periodo di gioco, la fine della gara, la fine dei tempi supplementari, se previsti, utilizzando un segnale acustico o un fischio diverso da quello utilizzato dagli arbitri”; v. peraltro anche il punto l) della citata Regola 7, che fa riferimento all’ipotesi di un tiro che parte immediatamente prima del suono della sirena o del segnale del Cronometrista”; non incoerente con ciò è anche l’invocata guida pratica AIA, ove si pone in risalto che “Ciò che determina la fine di un periodo di gioco è il suono del segnale acustico (sirena) azionato dal Cronometrista”).

Di qui, la chiara assenza dell’errore tecnico invocato (che consiste nella mera violazione del Regolamento causata da sua non conoscenza o dimenticanza da parte dell’arbitro: inter multis, cfr. CSA, III, 2 dicembre 2022, n. 63; 14 dicembre 2020, n. 30), essendosi invece in presenza semplicemente di una sirena (regolarmente) utilizzabile e, tuttavia, flebile, coerentemente impiegata dal cronometrista nell’ambito delle mansioni assegnategli e in assenza di tempestive riserve della società sulla regolarità della dotazione di campo.

Analoghe considerazioni valgono poi rispetto al secondo profilo di doglianza, incentrato sulla mancata assegnazione del tiro libero: nessun errore tecnico nei termini suindicati è infatti ravvisabile in proposito, bensì una valutazione di gioco da parte degli ufficiali di gara, chiaramente esplicata dall’arbitro nel suddetto supplemento di rapporto: “sul finale del primo tempo l’arbitro due, a sibilo del tabellone già avvenuto e quindi a primo tempo finito, ha fischiato il sesto fallo contro il Futsal Prato; in contemporanea al fischio dell’arbitro due c’era stato anche quello del cronometrista per indicare appunto il fine tempo”; “dopo una brevissima consultazione con il collega al tabellone io ho fischiato il fine tempo […]”.

A ciò si aggiunga peraltro che la stessa rappresentazione dei fatti da parte della reclamante è dubbiosa e perplessa al riguardo, in ordine (al di là delle possibili conseguenze sulla gara dell’ipotizzato errore commesso nel detto episodio) alla stessa valutazione del fatto, atteso che la società Arpi Nova Calcio a 5 deduce che “Così come non è possibile dimostrare fattualmente che il cronometrista non sia caduto in errore per un evento occorso nell’arco di pochi attimi di secondo, alla medesima stregua non è possibile affermare il contrario”.

Per tali ragioni non v’è evidenza di errori tecnici o vizi della gara tali da aver influenzato la regolarità del suo svolgimento agli effetti dell’art. 10, comma 5, C.G.S.

Né assume rilievo, in senso inverso, il richiamo all’importanza del segnale acustico – nella specie utilizzato e rispettato dagli ufficiali di gara – nel quadro della Regola 7 o il principio del necessario controllo dell’arbitro sul tabellone, della cui violazione o pregiudizio non v’è in specie in ogni caso alcuna evidenza, fermo restando che un tale rilievo non risulta conducente in relazione ai fatti di gara come descritti nei referti ufficiali.

In tale contesto, non è ammissibile neanche l’invocata prova televisiva, considerato che la stessa può essere utilizzata in sede giudiziale nelle sole (tassative) ipotesi previste dall’art. 61, commi 2, 3 e 6, C.G.S. (i.e., error in persona o condotta violenta, gravemente antisportiva o blasfema), “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati” (art. 61, comma 2, C.G.S.; cfr. in generale, sula tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; al fine di escludere l’utilizzabilità della prova televisiva a fini diversi da quelli disciplinari, e in specie allo scopo di rilevare un presunto errore tecnico dell’arbitro, CSA, n. 30 del 2020, cit.; Id., III, 16 dicembre 2022, n. 79). Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa televisiva (CSA, III, 4 maggio 2022, n. 278).

Nel caso di specie, la prova viene invocata dalla reclamante al di fuori dei casi previsti alle suddette disposizioni e per dimostrare un (ipotetico) errore tecnico dell’arbitro: di qui la sua inammissibilità.

Anche la richiesta di prova testimoniale va infine respinta, stante la sua (assorbente) irrilevanza ai fini del decidere alla luce di quanto suesposto.

In conclusione, per le suesposte ragioni, il reclamo non può essere accolto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.  

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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