F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 103/CSA pubblicata del 4 Gennaio 2023 – A.S.D. Trento Calcio Femminile

Decisione n. 103/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n.110/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa - Presidente   

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 110/CSA/2022-2023, proposto dalla A.S.D. Trento Calcio Femminile in data 09.12.2022   per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale, di cui al Com. Uff. n. 86 DCF del 6.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.12.2022, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Trento Calcio Femminile ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla propria calciatrice, Sig.ra Andersson Ingrid Wilma Maria, dal Giudice Sportivo Nazionale Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 86 DCF del 6.12.2022 25, in relazione alla gara A.S.D. Trento Calcio Femminile / SSD ACF Calcio F. Arezzo srl   del 4.12.2022.  Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice per 3 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “per avere, al 30° del secondo tempo, colpito con una gomitata al collo una calciatrice avversaria a gioco fermo, ossia non nel contesto di gioco, o nell’ambito di un contrasto di gioco, una condotta che si traduce in un gesto, avulso dal contesto di gioco, volontariamente e gratuitamente connotato da violenza”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.

La società Trento Calcio Femminile riconosce la non conformità del gesto posto in essere dalla propria tesserata “ai dettami della lealtà sportiva”, ma contesta che la condotta posta in essere dalla Andersson possa essere considerata violenta, perché dagli elementi di prova risulterebbe una condotta antisportiva.

A sostegno del proprio assunto la società Trento Calcio Femminile ha depositato il video dell’azione a seguito della quale è stata decretata l’espulsione della propria tesserata, video sul quale è incentrata tutta la sua difesa.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 dicembre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Il referto arbitrale è molto chiaro circa la dinamica che ha portato all’espulsione dell’Andersson: “perché a gioco fermo colpiva con una gomitata al collo la calciatrice n. 25 dell’Arezzo”.

L’Ordinamento Sportivo, come noto, attribuisce alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti il valore di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, 1, C.G.S.).

La reclamante intenderebbe contrastare la dichiarazione del direttore di gara con la mera produzione del video riproducente l’azione, a seguito della quale è stata espulsa la calciatrice Andersson Ingrid Wilma Maria, produzione del tutto inammissibile perché avviene al di fuori dai casi tassativamente previsti dall’Ordinamento Sportivo (v. art. 61, comma 2, C.G.S.).

La Corte - considerato che il gesto posto in essere dalla calciatrice Andersson integra sicuramente la fattispecie della condotta violenta, sia perché connotato da aggressività, sia perché intenzionalmente diretto a produrre una lesione personale -visto l’art 38 C.G.S. che punisce la condotta violenta con la pena minima della squalifica per tre giornate, ritiene equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Trento Calcio Femminile non può trovare accoglimento

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                            Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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