F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 104/CSA pubblicata del 4 Gennaio 2023 – A.S.D. Canicattì

 

Decisione n. 104/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 115/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 115/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Canicattì in data 19.12.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della LND - Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n.67 del 13/12/2022 (in relazione alla gara di Serie D Girone I fra Città Sant’Agata e Canicattì dell’11/12/2022) con la quale è stata inflitta la squalifica per n. 4 (quattro) giornate effettive di gara al calciatore Gueye Abdou.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.12.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Canicattì ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gueye Abdou di n. 4 (quattro) giornate di squalifica “Per avere preso parte ad una rissa nel corso della quale colpiva con una manata al volto un addetto alla sicurezza”.

Sostiene la reclamante che il calciatore Gueye Abdou durante il rientro negli spogliatoi, al termine del primo tempo della partita “Città di S.Agata – Canicattì”, con il risultato di 1-0 per il Città di S. Agata, si avvicinava all’arbitro per chiedere spiegazioni rispetto al calcio di rigore in precedenza assegnato alla squadra avversaria, in quanto riteneva che il fallo fosse stato commesso fuori area.

Sostiene la reclamante che in tale frangente il calciatore Gueye Abdou sarebbe stato espulso perché “mentre stava rientrando all’interno degli spogliatoi, ha spinto il direttore generale del Città di Sant’Agata Gianluca Amata, presente all’interno del recinto di giuoco nelle vesti di addetto alla sicurezza, in reazione ad impetuoso, incontrollato ed ingiustificato intervento di quest’ultimo”.  

Sostiene la reclamante che sarebbe da escludere la particolare gravità della condotta del calciatore, il quale avrebbe soltanto “spinto” e giammai colpito con una manata al volto l’addetto alla sicurezza.

Lamenta pertanto l’eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo che ha applicato senza le attenuanti l’art. 38 del Codice di Giustizia, sostenendo che una spinta non può essere considerata atto di particolare violenza; inoltre, nel caso di specie, sarebbero invocabili le attenuanti di cui all’art.13 del C.G.S., comma 1, lettere a) e c).

La società chiede pertanto:

1) in via principale, che venga riformato il provvedimento del Giudice Sportivo e venga ridotta a n. 2 (due) giornate la squalifica del calciatore Gueye Abdou, in applicazione dell’art. 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in assenza della particolare gravità della condotta violenta e in applicazione delle attenuanti previste dall’art. 13, comma 1 e 2 del CGS;

2) in subordine, che venga riformato il provvedimento del Giudice Sportivo e venga ridotta a n. 3 (tre) giornate la squalifica del calciatore Gueye Abdou, in assenza della particolare gravità della condotta violenta e tenuto conto delle attenuanti previste dall’art. 13 comma 1 e 2 del CGS;

3) che, in via istruttoria, venga richiesto un supplemento di referto all’arbitro e agli assistenti, per accertare l’atteggiamento e la volontà del calciatore di volere riparare alla propria condotta ripristinando con fair play il rapporto con l’addetto alla sicurezza della squadra avversaria.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 21dicembre 2022 nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

IN DIRITTO

La Corte, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, rileva che nel rapporto arbitrale è riportato in modo sufficientemente circostanziato che “Al termine del primo periodo di gioco il sig. Gueye Abdou colpiva al volto con una manata un addetto all’ordine avversario che provava a placare una mass confrontation accesasi. L’addetto alla sicurezza colpito non riportava alcuna ferita”.

Se ne ricava che il calciatore non ha semplicemente spinto l’addetto alla sicurezza – come sostenuto nel reclamo - ma lo ha invece colpito con una manata al volto, con ciò integrando gli estremi della condotta violenta di cui all’art.38 C.G.S..

Tuttavia, secondo questa Corte, la sanzione inflitta di n. 4 giornate appare eccessiva rispetto al caso in esame, tenuto conto che l’arbitro dà soltanto atto che il calciatore ha colpito l’addetto alla sicurezza mentre stava tentando di placare una mass confrontation senza alcuna conseguenza fisica per quest’ultimo, che non ha riportato alcuna ferita; senza invece affermare – come inopinatamente dedotto dal Giudice Sportivo - che la mischia accesasi tra giocatori antagonisti sia trascesa in una rissa, né che il calciatore Gueye Abdou vi abbia preso parte.

Appare pertanto più aderente ai fatti descritti nel rapporto arbitrale comminare al calciatore Gueye Abdou la sanzione minima edittale, pari a tre giornate di squalifica, tenuto anche conto che l’addetto alla sicurezza, benché colpito con una manata al volto, non ha riportato alcuna conseguenza fisica.

Non rilevano invece le attenuanti invocate dalla reclamante per avere il calciatore “agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”, dal momento che l’addetto alla sicurezza era intento a “tentare di placare” la mass confrontation, come riportato dal referto arbitrale; né sussistono gli estremi per ritenere applicabile l’attenuante di “aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio”, dal momento che ciò non risulta dal referto arbitrale e che nulla di specifico deduce e prova la società reclamante al riguardo. 

Conclusivamente, per tutto quanto precede il ricorso proposto dalla società A.S.D. Canicattì può essere accolto nei limiti della domanda subordinata. 

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

           

L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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