F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 105/CSA pubblicata del 4 Gennaio 2023 – A.S.D. Sant’Angelo 1907

 

Decisione n. 105/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 118/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 118/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Sant'Angelo 1907 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.12.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Sant'Angelo 1907 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Francesco Gobbi, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (CFR. Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone D, Sant’Angelo / Fanfulla dell’11.12.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive “Per avere, a gioco fermo, spinto con entrambe le mani un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.

La società reclamante, mediante gravame proposto sulla base di quanto emergente da una registrazione video, ha sostenuto l’insussistenza della condotta addebitata al calciatore sanzionato.

La società A.S.D. Sant'Angelo 1907 ha, quindi, chiesto annullarsi la sanzione in gran parte della sua entità.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 dicembre 2022 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile.

A tal fine, giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS.

L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “…nei casi previsti dall'ordinamento federale…”. L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, …al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati…qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “…limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”.

Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”.

Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state dunque rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Così sintetizzate le coordinate normative e giurisprudenziali di riferimento, la Corte rileva che il gravame della società reclamante, in violazione del disposto dell’art. 67, comma 3, C.G.S., non articola, né in fatto, né in diritto, alcun motivo di doglianza e si limita a richiedere la riforma della decisione impugnata operando unicamente un mero rinvio alle risultanze del video della gara, che, come sopra detto, è mezzo di prova del tutto inammissibile nel caso di specie (circa la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, si veda anche Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 024 del 18 ottobre 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022 e Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 104 del 9 marzo 2021).

Il che preclude a questa Corte ogni possibile valutazione e rende il reclamo inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                     IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                        Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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