F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 103/TFN – SD del 16 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 13700/108 pf22-23/GC/SA/mg del 5 dicembre 2022, nei confronti della sig.ra Anna Trocchia – Reg. Prot. 95/TFN-SD

 

Decisione/0103/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0095/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13700/108 pf2223/GC/SA/mg del 5 dicembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Buonocore Emilio, Trocchia Anna, Vivolo Pasquale, Giannoccoli Catya, Devastato Giuseppe, Ciccone Andrea, Riganati Carmela, Petillo Costantino, Audia Giuseppe, Gigliotti Carmen, Parisi Barbara e delle società ASD Napoli Woman C5, ASD Futsal Wolves (ASD Spartak Futsal Femminile), ASD Futsal Rionero, ASD Segato, ASD Castellammare Calcio, ASD Spartak Caserta C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD CUS Cosenza,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 5 dicembre 2022, a carico di:

1. Buonocore Emilio, all’epoca dei fatti Presidente con potere di rappresentanza della società ASD Woman Napoli C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 32 commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, nella qualità di Presidente, per aver, nel corso della stagione sportiva 2021-22:

- omesso di provvedere al tesseramento di un “Allenatore di Calcio a 5” abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ed aver disputato tutte le partite del campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2 femminile senza un allenatore indicato nelle distinte gare;

- omesso di provvedere al regolare tesseramento di Trocchia Anna, come operatore sanitario / massaggiatore, così come riportato nelle seguenti distinte gare:

2° gara Woman Napoli – Woman Futsal Club del 17.10.2021;

6° gara Futsal Irpinia Femminile – Woman Napoli del 14.11.2021;

7° gara Woman Napoli – Segato del 21.11.2021;

9° gara Woman Napoli – Castellammare Calcio del 05.12.2021;

10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli del 12.12.2021;

- in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, dell’ASD Woman Napoli, per aver:

in occasione della 1° gara Royal Team Lamezia – Woman Napoli del 10.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun come allenatore;

in occasione della 6° gara Woman Napoli – CUS Cosenza del 30.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun come allenatore;

- è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta all’albo del settore tecnico;

- permesso di far iniziare la partita in casa nonostante l’assenza del medico in panchina (obbligatoria) e l’assenza dell’ambulanza (non obbligatoria), oltre all’accertata assenza del medico della squadra ospite (non obbligatoria) in occasione delle seguenti gare:

11° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 19.12.2021;

13° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile del 16.01.2022;

2. Trocchia Anna, all’epoca dei fatti calciatrice della ASD Woman Napoli C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto, nella stagione sportiva 2021-2022:

- funzioni di operatore sanitario / massaggiatore della squadra della predetta società, sebbene NON tesserata e comunque priva di titolo abilitativo in occasione delle seguenti gare:

2° gara Woman Napoli – Woman Futsal Club del 17.10.2021;

6° gara Futsal Irpinia Femminile – Woman Napoli del 14.11.2021;

7° gara Woman Napoli – Segato del 21.11.2021;

9° gara Woman Napoli – Castellammare Calcio del 05.12.2021;

10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli del 12.12.2021;

3. Vivolo Pasquale, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Woman Napoli C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022:

- in occasione della 2° gara Woman Napoli – Woman Futsal Club disputata in data 17.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

è indicato come allenatore Devastato Giuseppe, NON iscritto albo settore tecnico;

è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta albo settore tecnico;

- in occasione della 4° gara Woman Napoli – CUS Cosenza disputata in data 31.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

4. Giannoccoli Catya, in qualità di capitano dell’ASD Woman Napoli C5 in assenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022:

- in occasione della 11° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese disputata in data 19.12.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

NON è indicato alcun medico;

5. Devastato Giuseppe, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Woman Napoli C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022:

- in occasione della 3° gara Futsal Rionero – Woman Napoli disputata in data 24.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 7° gara Woman Napoli – Segato disputata in data 21.11.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta albo settore tecnico;

- in occasione della 8° gara Team Scaletta – Woman Napoli disputata in data 28.11.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 9° gara Woman Napoli – Castellammare Calcio disputata in data 05.12.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta albo settore tecnico;

- in occasione della 10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli disputata in data 12.12.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, NON iscritta albo settore tecnico;

- in occasione della 12° gara Futsal Wolves – Woman Napoli disputata in data 19.01.20221, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 13° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile disputata in data 16.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

NON è indicato alcun medico;

- in occasione della 1° gara di ritorno Woman Napoli – Royal Team Lamezia disputata in data 23.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 2° gara di ritorno Woman Futsal Club – Woman Napoli, disputata in data 30.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 3° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Rionero, disputata in data 06.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 4° gara di ritorno CUS Cosenza – Woman Napoli, disputata in data 13.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 6° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Irpinia Femminile, disputata in data 27.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 7° gara di ritorno Segato – Woman Napoli, disputata in data 06.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 8° gara di ritorno Woman Napoli – Team Scaletta, disputata in data 13.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 9° gara di ritorno Castellammare Calcio – Woman Napoli, disputata in data 20.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 10° gara di ritorno Woman Napoli – Spartak Caserta C5, disputata in data 14.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 11° gara di ritorno Calcio Sangiovannese – Woman Napoli, disputata in data 24.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 12° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Wolves, disputata in data 01.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 13° gara di ritorno Salernitana Femminile – Woman Napoli, disputata in data 08.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore.

6. Ciccone Andrea, in qualità di Presidente Pro Tempore della ASD Futsal Wolves nella stagione sportiva 2021 – 2022, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022:

- a far data 11.12.2021, omesso di provvedere al tesseramento di un “Allenatore di Calcio a 5” abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ed aver disputato le restanti partite del campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2 femminile senza un allenatore;

- in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e art. e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF dell’ASD Futsal Wolves:

in occasione della 11° gara CUS Cosenza – Futsal Wolves del 19.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

in occasione della 12° gara Futsal Wolves – Woman Napoli del 19.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

in occasione della 13° gara Futsal Irpinia Femminile – Futsal Wolves del 16.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 1° gara di ritorno Segato – Futsal Wolves del 23.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 2° gara di ritorno Futsal Wolves – Team Scaletta del 30.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 3° gara di ritorno Castellammare Calcio – Futsal Wolves del 06.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 4° gara di ritorno Futsal Wolves – Spartak Caserta C5 del 13.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 5° gara di ritorno Calcio Sangiovannese – Futsal Wolves, disputata in data 20.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- in distinta sono presenti 6 calciatrici “FORMATE” (il numero minimo è 7);

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 7° gara di ritorno Futsal Wolves – Salernitana Femminile, disputata il 06.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun medico;

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 8° gara di ritorno Royal Team Lamezia – Futsal Wolves, disputata in data 13.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 9° gara di ritorno Futsal Wolves – Woman Futsal Club, disputata in data 20.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 10° gara di ritorno Futsal Rionero – Futsal Wolves, disputata in data 10.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 11° gara di ritorno Futsal Wolves – CUS Cosenza, disputata in data 24.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 12° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Wolves, disputata in data 01.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 13° gara di ritorno Futsal Wolves – Futsal Irpinia Femminile, disputata in data 07.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- NON è indicato alcun allenatore;

7. Riganati Carmela, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Segato, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 1° gara Futsal Wolves – Segato del 10.10.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 7° gara Woman Napoli – Segato del 21.11.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 1° gara di ritorno Segato – Futsal Wolves del 23.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun medico;

8. Petillo Costantino, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Spartak Caserta C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli del 12.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

NON è indicato alcun medico;

- in occasione della 10° gara di ritorno Woman Napoli – Spartak Caserta C5 del 14.04.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

9. Audia Giuseppe, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD Calcio Sangiovannese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 5° gara Futsal Wolves – Calcio Sangiovannese del 07.11.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 11° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 19.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

- in occasione della 5° gara di ritorno Calcio Sangiovannese – Futsal Wolves del 20.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 11° gara di ritorno Calcio Sangiovannese – Woman Napoli del 24.04.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun allenatore;

in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

NON è indicato alcun medico;

10. Gigliotti Carmen, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD CUS Cosenza, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 4° gara di ritorno CUS Cosenza – Woman Napoli del 13.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

NON è indicato alcun medico;

in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

- in occasione della 11° gara di ritorno Futsal Wolves – CUS Cosenza del 24.04.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

11. Parisi Barbara, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD CUS Cosenza, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 11° gara di ritorno CUS Cosenza – Futsal Wolves del 19.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: NON è indicato alcun medico;

12. ASD Napoli Woman C5, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili sia al Presidente – legale rappresentante che agli altri soggetti tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

13. ASD Futsal Wolves, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Presidente - legale rappresentante all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

14. ASD Futsal Rionero, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti, per il quale si è resa necessaria la separazione della posizione come sopra indicato per necessità di rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini;

15. ASD Segato, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

16. ASD Castellammare Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti, per il quale si è resa necessaria la separazione della posizione come sopra indicato per necessità di rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini;

17. ASD Spartak Caserta C5, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, per il quale si è resa necessaria la separazione della posizione come sopra indicato per necessità di rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini;

18. ASD Calcio Sangiovannese, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

19. ASD CUS Cosenza, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili ai Dirigenti accompagnatori tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e la sig.ra Anna Trocchia hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza, l’avv. Luca Zennaro per la Procura Federale e l’avv. Eduardo Chiacchio per la sig.ra Anna Trocchia; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e irroga nei confronti della sig.ra Anna Trocchia la sanzione di giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 16 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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