F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 105/TFN – SD del 17 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 13842/202pf22-23/GC/SA/mg del 5 dicembre 2022, depositato il 7 dicembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Cartasso Massimo e Tocar Maxim, nonché nei confronti della società ASD Nervianese 1919 – Reg. Prot. 99/TFN-SD

Decisione/0105/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0099/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Ermando Bozza – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13842/202pf2223/GC/SA/mg del 7 dicembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Cartasso Massimo e Tocar Maxim, nonché nei confronti della società ASD Nervianese 1919,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Presidenza del Comitato Regionale Lombardia – LND, con nota del 20 settembre 2022, segnalava alla Procura Federale che il calciatore Tocar Maxim, nato il 12 gennaio 2005, di nazionalità ucraina, nel corso della stessa stagione sportiva 2022/2023 aveva sottoscritto un doppio tesseramento, a favore il primo della società AC Legnano SSDARL, inviato con firma elettronica il 16 settembre 2022 all’Ufficio tesseramenti di detto Comitato ed il secondo della società ASD Nervianese 1919, inviato all’Ufficio tesseramenti del Comitato il 20 settembre 2022, anch’esso con firma elettronica. Tale nota era stata inviata anche al calciatore e alle due società coinvolte nel caso.

La Procura Federale, aperto il fascicolo e svolte le consequenziali indagini, rilevava che i fatti esposti nella nota di cui sopra apparivano fondati, per cui ascriveva al sig. Massimo Cartasso, presidente della società Nervianese, la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 CGS, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40 comma 4 NOIF, per aver omesso di verificare presso Il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore Tocar Maxim non fosse tesserato per altra società prima di sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la propria.

Era nel contempo esclusa la responsabilità, di natura oggettiva, della società Legnano, per la quale era regolarmente tesserato il calciatore Tocar, in quanto il tesseramento di quest’ultimo in favore della Nervianese era avvenuto a sua insaputa ed al di fuori di ogni possibilità di controllo.

La Procura Federale ascriveva al calciatore Tocar Maxim la medesima violazione normativa contestata al Cartasso per aver egli sottoscritto il 20 settembre 2022 il tesseramento per la Nervianese pur essendo già tesserato nella stessa stagione sportiva con la società Legnano.

La fase predibattimentale

Notificati della comunicazione di conclusione delle indagini (CCI), entrambi gli indagati facevano pervenire alla Procura Federale due distinti scritti difensivi, a mezzo dei quali evidenziavano quanto segue.

Il calciatore deduceva che tra la sua vecchia società ASD Calcio Nerviano 1919, per la quale era tesserato, dalle cui ceneri era nata l’attuale Nervianese, e la società Legnano era stato raggiunto un accordo in forza del quale egli avrebbe dovuto di nuovo tesserarsi per la prima società per poi essere trasferito in prestito alla seconda società; deduceva inoltre che, non essendo l’accordo andato a buon fine, si era indotto a firmare per la società Legnano perché temeva di perdere l’opportunità di questo tesseramento.

Il Cartasso deduceva che la richiesta di tesseramento del Tocar era stata creata l’11 agosto 2022 ed era stata inviata al Comitato Regionale Lombardia Ufficio tesseramenti il successivo 1° settembre; il tesseramento non era stato convalidato dall’Ufficio in quanto il modello contenete la richiesta di tesseramento era mancante della firma del padre del ragazzo e ad esso non era stata allegato il certificato plurimo di residenza o autocertificazione di residenza del tesserando; l’Ufficio aveva disposto che, a mezzo di PDF, si dovesse ricaricare la pratica di tesseramento una volta che fosse stata munita di quanto era stato richiesto.

Il Cartasso precisava che su iniziativa della società era stata raggiunta la madre del calciatore, che a mezzo di autocertificazione dichiarava la irreperibilità del marito, che da tempo non era residente in Italia essendosi trasferito all’estero, in una località che non le era nota. Precisava infine che in data 20 settembre 2022 la pratica di tesseramento, completa di ogni dato, era stata di nuovo inviata all’Ufficio tesseramenti.

La Procura Federale, ritenute inconferenti le tesi difensive degli indagati, con atto del 5 dicembre 2022 deferiva a questo Tribunale il Cartasso ed il Tocar in forza delle medesime motivazioni e le identiche incolpazioni contenute nella CCI; deferiva nel contempo la Nervianese a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per la condotta posta in essere dal proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla udienza del 12 gennaio 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2022 e così fissata in seguito al rinvio del dibattimento dalla precedente udienza del 21 dicembre 2022, disposto con ordinanza di questa Tribunale n. 33/TFN-SD di pari data, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Boscarino, il quale, riepilogati i termini del dibattimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Massimo Cartasso, nella qualità, l’inibizione di mesi 4 (quattro); per il calciatore Tocar Maxim la squalifica di 4 (quattro) gare ufficiali; per la società Nervianese 1919 l’ammenda di 400,00 (quattrocento).

Si è collegato il calciatore Tocar Maxim, il quale, a domanda del Collegio, ha dichiarato di aver sottoscritto il tesseramento in favore della società Legnano e non di altri.

Il deferito Massimo Cartasso, per sé e per la società ASD Nervianese 1919, di cui è risultato essere il presidente legale rappresentante in carica, non si è collegato, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Si osserva.

Non sussiste la responsabilità ascritta al Cartasso.

La scansione dei tempi dei due tesseramenti dimostra che alla data del tesseramento del calciatore in favore della società Legnano (16 settembre 2022) era già viva la pratica di tesseramento dello stesso calciatore per la società Nervianese, che, a quanto dedotto e comprovato dal deferito e non smentito da altre acquisizioni documentali, risaliva all’11 agosto 2022 ed era stata inviata all’Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Lombardia il 1° settembre 2022; ciò risulta chiaramente dalla documentazione risalente all’Ufficio tesseramenti, che è in atti.

La circostanza che tale tesseramento era stato bloccato dall’Ufficio per incompletezza dell’incarto non rileva ai fini della violazione contestata al Cartasso, che nulla doveva accertare in merito alla tesserabilità del calciatore, in quanto egli, a buona ragione, lo riteneva già tesserato per la società che presiedeva; si può presumere che il Cartasso non sapesse che il calciatore, ad insaputa della società Nervianese, che lo aveva tesserato, avesse firmato anche per la società Legnano.

Il Cartasso va pertanto prosciolto e con esso va prosciolta la società Nervianese, alla quale non è addebitabile la responsabilità diretta, non avendo il proprio legale rappresentante commesso, nel caso di che trattasi, alcuna violazione.

Di contro va dichiarata la responsabilità del calciatore Tocar Maxim per aver sottoscritto il tesseramento per la società Legnano dopo aver firmato quello in favore della società Nervianese.

La dichiarazione resa in udienza dal calciatore, di aver sottoscritto il tesseramento solo in favore della società Legnano e non di altri, è smentita dai fatti, per come documentalmente accertati.

Inoltre, l’assunto del calciatore, reso alla Procura Federale in merito ad un asserito accordo tra le due società, che non si sarebbe concretizzato, tanto da indurlo a firmare il tesseramento per la società Legnano, mosso dal timore di perdere questa possibilità, non cancella, né attenua, la responsabilità del ragazzo, che aveva già contratto il vincolo che lo legava alla società Nervianese e che doveva essere da lui rispettato.

Egli, con il suo comportamento, aveva in sostanza causato il vizio del doppio tesseramento, la cui responsabilità doveva essere imputata a lui soltanto e non anche al Cartasso ed alla società Nervianese.

La giovane età del calciatore, maturata all’epoca dei fatti e la sua nazionalità non italiana, tale da rendere potenzialmente difficoltosa l’esatta conoscenza dei regolamenti, costituiscono giusta causa per ricondurre la sanzione entro limiti di minore entità rispetto al chiesto.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga a Tocar Maxim la sanzione di giornate 1 (una) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, e proscioglie Cartasso Massimo e la società ASD Nervianese 1919.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE                                                                 IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                 Roberto Proietti

 

Depositato in data 17 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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