F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 104/TFN – SD del 17 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12861/87pf22-23/GC/GR/ff del 22 novembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Marongiu Davide e Pacifico Vincenzo – Reg. Prot. 88/TFN-SD

 

Decisione/0104/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0088/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Ermando Bozza – Componente aggiunto

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 12 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12861/87pf22-23/GC/GR/ff del 22 novembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Marongiu Davide e Pacifico Vincenzo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n 12861/87pf22-23/GC/GR/ff del 21 novembre 2022 ha deferito al Tribunale, Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Marongiu Davide, all’epoca dei fatti tesserato con la qualifica di allenatore UEFA B - cod.128683 per la Società FCD Cologno, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso assunto decisioni proprie del legale rappresentante della Società FCD Cologno senza essere provvisto di alcun potere di firma, in specie nella gestione della pratica relativa alla concessione del nulla osta al calciatore G. D. per partecipare, con la società ASD Calvairate, agli allenamenti svolti nel periodo 25 novembre 2021 – 30 novembre 2021;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2 del CGS per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso con il sig. Pacifico Vincenzo, in costanza di tesseramento con la società FCD Cologno, posto in essere, nell’arco temporale aprile-maggio 2022, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati con la Società FCD Cologno al fine di convincerli a tesserarsi per altra società nella stagione sportiva seguente;

2) il sig. Pacifico Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FCD Cologno, in prestito alla società ASD Calvairate, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2 del CGS per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso con il sig. Marongiu Davide, in costanza di tesseramento con la società FCD Cologno, nell’arco temporale aprile-maggio 2022, attraverso incontri e invio di messaggi tramite la piattaforma social Instagram, posto in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati con la Società FCD Cologno al fine di convincerli a tesserarsi per altra società nella stagione sportiva seguente.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla e-mail pec presentata in data 30.6.2022 dal tesserato Morella Mario, direttore generale di FCD Cologno, il quale denunciava che:

- nel mese di novembre 2021 il tesserato Marongiu Davide, all’epoca dei fatti allenatore della squadra di giovanissimi provinciali 2007 di FCD Cologno Calcio, predisponeva, senza alcun potere di firma, un “nulla osta” in favore del calciatore G. D. e vi apponeva falsamente la firma del presidente Patera Giancarlo così permettendo al calciatore G. D. di partecipare a un provino presso la società ASD Calvairate;

- lo stesso Marongiu Davide, in collaborazione con Vincenzo Pacifico, all’epoca dei fatti calciatore in forza ad ASD Calvaraite (mediante la formula del prestito), a partire dal mese di marzo 2022 avrebbe invitato alcuni calciatori della categoria 2007 a cambiare squadra per la stagione successiva 2022/2023.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al sig. Marongiu Davide, all’epoca dei fatti tesserato con la qualifica di Allenatore UEFA B - cod.128683 per la società FCD Cologno: a) violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso assunto decisioni proprie del legale rappresentante della Società FCD Cologno senza essere provvisto di alcun potere di firma, in specie nella gestione della pratica relativa alla concessione del nulla osta al calciatore G. D. per partecipare, con la società ASD Calvairate, agli allenamenti svolti nel periodo 25 novembre 2021 – 30 novembre 2021; b) violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2 del CGS per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso con il sig. Pacifico Vincenzo, in costanza di tesseramento con la società FCD Cologno, posto in essere, nell’arco temporale aprile-maggio 2022, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati con la Società FCD Cologno al fine di convincerli a tesserarsi per altra società nella stagione sportiva seguente;

- al sig. Pacifico Vincenzo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società FCD Cologno, in prestito alla società ASD Calvairate, violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2 del CGS per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo, in concorso con il sig. Marongiu Davide, in costanza di tesseramento con la società FCD Cologno, nell’arco temporale aprile-maggio 2022, attraverso incontri e invio di messaggi tramite la piattaforma social Instagram, posto in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati con la società FCD Cologno al fine di convincerli a tesserarsi per altra società nella stagione sportiva seguente.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Marongiu, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Pezzi, presentava rituale memoria in cui contestava gli addebiti mossi al proprio assistito ritenendo in particolare che: per quanto concerne il capo a) il nulla osta al calciatore fosse stato previamente assentito dal Presidente e che la firma non fosse stata apposta dal sig. Marongiu; per quanto concerne il capo b), l’estraneità del sig. Marongiu per non aver posto in essere alcuna delle condotte contestate le quali sarebbero invece imputabili alla autonoma iniziativa del sig. Pacifico.

Alcuna attività difensiva veniva compiuta dal sig. Pacifico.

La Procura tuttavia, riteneva che le difese articolate non potessero costituire esimente dei fatti contestati e seguiva, pertanto, la notifica del deferimento in oggetto a carico dei sigg.ri Marongiu e Pacifico.

Lo svolgimento del dibattimento originariamente fissato per il giorno 21.12.2022 è stato poi rinviato – giusta ordinanza/0031/TFNSD-2022-202 del 21.12.22 – all’udienza del 12.01.23.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, nessun attività è stata posta in essere dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 12.01.2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione: - per il sig. Marongiu Davide, mesi 8 (otto) squalifica; - per il sig. Vincenzo Pacifico, mesi 4 (quattro) squalifica.

E’ comparso altresì l’avv. Vincenzo Pezzi, in rappresentanza del sig. Marongiu Davide, quest’ultimo presente anche personalmente, contestando gli addebiti mossi ed in particolare ribadendo che la firma sul nulla osta del calciatore G.D. non sarebbe stata apposta dal sig. Marongiu.

Nessuno è comparso invece per il sig. Pacifico Vincenzo.

La decisione

Lo svolgimento dell’istruttoria ha permesso di accertare le contestazioni mosse dalla Procura pur se con un’attribuzione di responsabilità nei confronti dei deferiti diversa rispetto a quella dell’ipotesi accusatoria.

Infatti, procedendo con la disamina della prima condotta contestata consistente nella concessione da parte del sig. Marongiu del nulla osta al calciatore G. D., le testimonianze acquisite hanno permesso di accertare che la modulistica del nulla osta in questione è stata predisposta personalmente dal sig. Marongiu (circostanza confermata dallo stesso deferito) il quale ne ha curato direttamente anche l’invio.

Il sig. Marongiu riferisce di aver chiesto ed ottenuto preliminarmente il consenso del Presidente del FCD Cologno e di non ricordare materialmente come sia stata apposta la firma su tale modulo prospettando tuttavia l’ipotesi che egli stesso o la segretaria abbiano utilizzato la funzione “copia incolla” della firma PDF per firmare l’atto.

Tali circostanze, tuttavia, non trovano conferma nelle deposizioni rese dagli altri soggetti coinvolti. Infatti, la segretaria della società sig.ra Marinaro Margherita ha affermato di aver trovato sulla scrivania tutto il carteggio già predisposto dal sig. Marongiu il quale in quell’occasione ha espresso l’intenzione di procedere personalmente anche alle successive fasi di formalizzazione della pratica e che tale pratica – prelevata materialmente dal sig. Marongiu proprio per la cura degli adempimenti consequenziali – non è rinvenibile nell’archivio societario.

Il Presidente Giancarlo Patera, allo stesso modo, dichiara di non aver mai dato il proprio assenso a tale nulla osta e di non aver sottoscritto lo stesso, precisando altresì che usualmente la documentazione ufficiale viene dallo stesso firmata per esteso e non semplicemente siglata, come invece appare nel documento in questione.

Anche il Vice Presidente Gianluca Yuri Patera ha ribadito la propria estraneità rispetto alla vicenda non avendo mai avallato né firmato il nulla osta in questione.

Del pari è stato appurato che la firma in questione non è stata apposta neppure dall’ulteriore soggetto munito di poteri di firma, ossia la sig.ra Cascarano Annamaria, la quale pur rivestendo un incarico formale in società, non partecipa di fatto alle attività. Inoltre, è significativo che dalla stessa comparazione tra la sigla apposta sul nulla osta e quella effettivamente attribuibile al Presidente su altri atti ufficiali emergono significative discrepanze.

In definitiva, attraverso tali deposizioni testimoniali – unitamente alla vaghezza ed ambiguità della testimonianza del sig. Marongiu il quale, pur avendo ammesso di aver predisposto direttamente tutta la pratica, ha affermato di non ricordare proprio il rilevante particolare della firma sul documento - è stato accertato che la decisione di concedere il nulla osta in questione è stata assunta autonomamente dal sig. Marongiu pur non essendo provvisto di alcun potere di firma.

Tale condotta è contraria ai principi della lealtà, della correttezza e della probità ed integra, per l’effetto, la violazione art. 4, comma 1, CGS.

Passando alla disamina della contestata condotta di proselitismo svolta dal sig. Marongiu e dal sig. Pacifico in concorso, il Collegio ritiene che le risultanze istruttorie hanno appurato la responsabilità esclusiva del sig. Pacifico e la conseguente non punibilità del sig. Marongiu.

Infatti, tutte le condotte contestate – quelle relative agli inviti formulati ai calciatori M. D. e V. M. nonché l’episodio della riunione dell’allenamento di fine stagione in cui il sig. Pacifico avrebbe rappresentato ai calciatori che il Marongiu avrebbe allenato altra squadra la successiva stagione – sono state poste in essere in autonomia dal sig. Pacifico (e comunque senza la partecipazione del sig. Marongiu), come dallo stesso ammesso nella dichiarazione confessoria resa nel corso delle indagini.

Solo con riferimento al proselitismo svolto nei confronti del calciatore V. M., dalle deposizioni rese sembrerebbe esservi stata una preventiva conoscenza dei fatti da parte del sig. Marongiu, in quanto il sig. Pacifico ha affermato di aver notiziato il Marongiu della sua intenzione di proporre al calciatore di cambiare squadra e che in risposta, il Marongiu avrebbe detto: “Fai come vuoi”. Tuttavia, tale affermazione non trova conferma nella deposizione resa dal sig. Marongiu il quale, pur avendo ammesso di essere venuto a conoscenza delle condotte poste in essere dal sig. Pacifico, ha affermato di averlo in un caso (quello del calciatore M. D.) redarguito e in un altro caso (quello del calciatore V.M.) manifestatogli la propria delusione. Pertanto, non è emersa una concordanza di elementi istruttori idonea ad accertare un’effettiva partecipazione causalmente rilevante del sig. Marongiu alle condotte de quibus.

In definitiva, il Collegio ritiene che sussiste la violazione dell’art. 4, comma 1 in relazione all’art. 32 comma 1 e 2 CGS da parte del sig. Pacifico Vincenzo per l’attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori minorenni tesserati in contrasto con il divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici previsto dalla citata normativa.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Marongiu Davide, la sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica, per la violazione di cui al capo a) dell’atto di deferimento e lo proscioglie per la violazione di cui al capo b); irroga nei confronti del sig. Pacifico Vincenzo la sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                         Roberto Proietti

 

Depositato in data 17 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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