F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/TFN-SVE del 17 Gennaio 2023 (motivazioni) – Pol. D. Virtus Matino / Cristofaro Morra – Reg. Prot. 10/TFN-SVE
Decisione/0021/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0010/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Carlo Cremonini – Componente (Relatore)
Carmine Fabio La Torre – Componente
Gino Scaccia – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 gennaio 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore Cristofaro Morra (n. 10.5.1998 - matr. 4860325) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 130 del 3 novembre 2022,
la seguente
DECISIONE
Con provvedimento pubblicato sul CU n. 130 del 3 novembre 2022, la Commissione Accordi Economici – LND condannava la società Pol. D. Virtus Matino a corrispondere al calciatore sig. Cristofaro Morra la somma di euro 3.750,00, in virtù di accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 prodotto dal medesimo.
Nel ricorso alla CAE, il calciatore deduceva che tale accordo prevedeva un compenso globale lordo di euro 5.250,00, mentre il medesimo aveva percepito la minor somma di euro 1.500.00.
La società, regolarmente evocata in giudizio, inoltrava alla CAE proprie note in data 3 agosto 2022 di cui la Commissione rilevava la tardività ex art. 28 comma 5 Reg. LND. Tardività eccepita altresì dal calciatore che inoltre contestava l’infondatezza di quanto ex adverso dedotto.
La Pol. D. Virtus Matino proponeva di fronte a questo Tribunale reclamo avverso la citata decisione sostenendo la mancata ed ingiustificata partecipazione del Morra ad alcune sedute di allenamento della squadra in un momento delicato della stagione. Chiedeva pertanto in via principale l’annullamento del provvedimento opposto ed in via subordinata una riduzione della condanna applicata.
Si costituiva il Cristofaro Morra con l’avv. Federico Schiavoni depositando nei termini memoria difensiva con la quale contestava il reclamo avversario e le relative argomentazioni. Chiedeva in via preliminare che fosse dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Pol. D. Virtus Matino in quanto la medesima aveva depositato tardivamente le proprie note difensive innanzi alla CAE, in via principale il rigetto del reclamo avversario per la sua infondatezza in fatto e diritto ed in via subordinata la condanna della Società al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del procedimento.
La vertenza, a seguito di due rinvii alle udienze del 30 novembre 2022 e 14 dicembre 2022 disposti su richiesta della parte reclamante per fondati motivi non opposti da controparte, è stata discussa in modalità videoconferenza il 9 gennaio 2023 con la partecipazione dei difensori delle parti che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi. È stato richiesto da parte reclamante un tentativo di conciliazione al quale parte resistente si è opposta. La vertenza è stata pertanto trattenuta in decisione.
Il reclamo della società Pol. D. Virtus Matino non risulta fondato e conseguentemente deve essere rigettato.
Pur se non dirimente, vista la decisione in fatto e diritto come appresso esplicitata, la conclusione in via preliminare del calciatore di dichiarare inammissibile l’odierno reclamo della Pol. D. Virtus Matino non risulta fondata in quanto, la tardiva costituzione della società innanzi alla CAE in primo grado non preclude alla medesima il diritto di impugnare la decisione, salve le preclusioni documentali eventualmente maturate.
Nel merito l’impugnativa oggi in esame può ritenersi del tutto non accogliibile giacché nessuna prova la società ha fornito in merito alle contestate, al calciatore, assenze agli allenamenti, peraltro limitate già nella sostanza del reclamo a soli sei giorni. E ciò si rileva non solo nel presente procedimento ma neppure con le note tardivamente depositate di fronte alla CAE.
La società non ha quindi adempiuto all’onere probatorio ad essa facente carico.
A fronte di ciò il Morra ha chiaramente controdedotto in merito a tali assenze rilevandone la giustificazione per due di esse ed addirittura il mancato accadimento per altre quattro (17-21-23 e 24.02.2021) senza che parte avversa nulla abbia poi eccepito sul punto nel corso dell’udienza di discussione.
Al rigetto del reclamo consegue la conferma della decisione della CAE.
Visto l’art. 55 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, stante la mancata adesione della parte resistente al tentativo di conciliazione proposto dalla parte reclamante, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo della società Pol. D. Virtus Matino e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Condanna la parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato in data 17 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia