F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22/TFN-SVE del 17 Gennaio 2023 (motivazioni) – Pol. D. Virtus Matino / Gabriel Tarantino – Reg. Prot. 12/TFN-SVE

 

Decisione/0022/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0012/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Cristina Fanetti – Componente

Lorenzo Sodero – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 gennaio 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore Gabriel Tarantino (n. 21.12.2001 – matr. 5765030) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 149 del 15 novembre 2022,

la seguente

DECISIONE

Con decisione pubblicata sul CU n. 149 del 15 novembre 2022, la Commissione Accordi Economici – LND condannava la Pol. D. Virtus Matino a corrispondere al calciatore Sig. Gabriel Tarantino la somma di 1.800,00, in virtù di accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 prodotto dal medesimo. Nel ricorso alla C.A.E., il calciatore deduceva che tale accordo prevedeva un compenso globale lordo di 6.000,00, mentre il medesimo aveva percepito la minor somma di 4.200.00. La società, regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva nel giudizio di primo grado innanzi alla C.A.E, né faceva pervenire alcuno scritto di contestazione di quanto sostenuto dal calciatore.

La Pol. D. Virtus Matino proponeva reclamo avverso la citata decisione innanzi a codesto Tribunale, deducendo di non avere corrisposto al Tarantino la residua somma di 1.800,00 dovuta in virtù dell’accordo economico di cui sopra per la seguente circostanza. Nel corso della stagione 2021/2022, il calciatore sarebbe stato squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate di campionato in seguito al Derby Matino/Casarano, per aver proferito all’indirizzo dell’arbitro “espressione irriguardosa”. Ciò avrebbe causato un evidente danno alla società per l’impossibilità di utilizzare il calciatore per due turni di campionato. Eccepiva, inoltre, difetto di mandato al difensore del calciatore innanzi alla C.A.E. perché mancante della firma per autentica. La Pol. D. Virtus Matino chiedeva, pertanto, di annullare il suddetto provvedimento della C.A.E. ovvero, in via subordinata, di ridurre l’entità della somma da corrispondere al calciatore.

Si costituiva il Gabriel Tarantino con l’Avv. Anna Piras depositando memoria difensiva con la quale contestava il reclamo avversario e le relative produzioni. Chiedeva in via preliminare che fosse dichiarata l’inammissibilità e/o improponibilità del ricorso proposto dalla Pol. D. Virtus Matino, in quanto quest’ultima era rimasta inerte nel giudizio di primo grado innanzi alla C.A.E. Nel merito chiedeva il rigetto dell’appello avversario, con vittoria di spese del procedimento.

La vertenza, a seguito del rinvio del 14 dicembre 2022, disposto per impedimento comunicato dalla parte reclamante per fondati motivi cui la resistente non si è opposta, è stata discussa in modalità videoconferenza il 9 gennaio 2023 con la partecipazione dei difensori delle parti che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi. È stato richiesto dalla Pol. D. Virtus Matino un tentativo di conciliazione al quale parte resistente si è opposta. La vertenza è stata pertanto trattenuta in decisione.

Il reclamo della società Pol. D. Virtus Matino non risulta fondato e conseguentemente deve essere rigettato.

In via preliminare, la Pol. D. Virtus Matino ha eccepito difetto di mandato al difensore del calciatore innanzi alla C.A.E. perché mancante della firma per autentica, derivandone a suo dire l’inammissibilità del ricorso del calciatore in primo grado. L’eccezione è infondata, in quanto il ricorso innanzi alla C.A.E. è stato sottoscritto personalmente dal calciatore in conformità all’art. 25 bis del Regolamento LND vigente e ciò sana eventuale difetto di mandato.

Pur se non dirimente vista la decisione nel merito come di seguito motivata, anche la richiesta di parte resistente, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il reclamo della Pol. D. Virtus Matino innanzi a codesto Tribunale va rigettata. Infatti, la mancata costituzione della società innanzi alla C.A.E. in primo grado non preclude alla medesima il diritto di impugnare la decisione, salve le preclusioni documentali eventualmente maturate.

Nel merito, l’unica circostanza dedotta dalla Pol. D. Virtus Matino a sostegno del proprio reclamo è la squalifica del calciatore Tarantino per due giornate di campionato nel corso della stagione sportiva 2021/2022 per aver proferito “espressione irriguardosa” nei confronti dell’arbitro al termine di un derby. Tale circostanza non rientra tra le ipotesi per le quali la società possa ridurre e/o compensare l’importo dovuto in virtù dell’accordo economico sottoscritto dalle parti (ipotesi espressamente disciplinate all’’art. 7 del suddetto accordo). Infatti, il calciatore ha fornito le proprie prestazioni sportive e la squalifica non costituisce fattispecie che possa legittimare la riduzione del compenso.

In conclusione, il reclamo va pertanto rigettato e confermata la decisione della C.A.E.

Visto l’art. 55 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, stante la mancata adesione della parte resistente al tentativo di conciliazione proposto dalla parte reclamante, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo della società Pol. D. Virtus Matino e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Condanna la parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 17 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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