F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 108/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2023 – A.S.D. Castellana Calcio a 5/A.S.D. Potenza Calcio a 5
Decisione n. 108/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 112/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 112/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Castellana Calcio a 5,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND, Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 339 del 07.12.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2022, il Dott. Alberto Urso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Castellana Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della LND – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 339 del 7.12.2022) con cui le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0 a 6 in relazione alla gara del Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, Girone G, Castellana Calcio a 5/Città di Potenza Calcio a 5 del 3.12.2022 in ragione dell’occorsa impraticabilità del terreno di gioco.
Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce l’assenza di una propria responsabilità in ordine alla rilevata impraticabilità del campo, dovuta all’elevato tasso di umidità – che si aggirava intorno all’80% - a fronte del quale i dirigenti della A.S.D. Castellana si erano adoperati curando l’accensione dell’impianto di riscaldamento e l’apertura dei “laterali” della struttura, nonché successivamente tentando di asciugare il terreno di gioco con degli spazzoloni, senza che tuttavia la situazione migliorasse percettibilmente.
Evidenzia ancora la reclamante di essere mera affittuaria dell’impianto utilizzato, come tale non legittimata ad eseguire interventi sullo stesso; allo stesso modo, utilizzando il campo esclusivamente in occasione delle gare ufficiali, la A.S.D. Castellana non si trovava nella specie nelle condizioni per poter prevenire l’intervenuta formazione di condensa sul terreno di gioco.
Concludendo in conformità, la reclamante invoca l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), C.G.S. per essersi adoperata ai fini della soluzione del problema verificatosi e chiede la nuova fissazione della gara per il prosieguo della stessa in relazione ai minuti restanti per la conclusione dei relativi tempi regolamentari.
Alla riunione del 30 dicembre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Occorre premettere, in punto di fatto, che non vi sono dubbi circa l’impraticabilità del terreno di gioco verificatasi in occasione della gara controversa: è la stessa reclamante ad ammettere siffatta condizione, che risulta comunque attestata dal direttore di gara, il quale ha conseguentemente disposto la sospensione della gara nei seguenti termini, emergenti dal referto ufficiale: “La gara è stata sospesa al minuto 15’47 del 1 tempo, sul punteggio di 2 a 1, a causa della formazione di condensa su tutto il terreno di gioco, la quale rendeva precarie le condizioni di equilibrio dei calciatori e del team arbitrale. Il team arbitrale, attesi 20 minuti nei quali si è tentato di asciugare il terreno di gioco, ha deciso di sospendere la gara per tutelare l’incolumità dei partecipanti […]”.
Alla luce di ciò, il solo fatto che la reclamante si sia adoperata per fronteggiare e risolvere detta situazione – dapprima accendendo i riscaldamenti e aprendo i “laterali” della struttura, successivamente tentando di asciugare il terreno mediante alcuni spazzoloni - non vale a mandarla sic et simpliciter esente da responsabilità in relazione alla sospensione della gara dovuta a (conclamata e oggettiva) impraticabilità del terreno. Va posto in risalto, al riguardo, che l’art. 3 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. LND – Divisione calcio a 5 n. 369 del 3 dicembre 2018, come richiamato dall’art. VII/19 del C.U. n. 1 del 19 luglio 2022 in relazione all’art. 34 Regolamento della LND, prevede per i “Campionati Nazionali di Serie A, A2, B e Under 19 maschile e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile” che “Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche.
L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”.
Se ne ricava un regime puntuale che prevede precisi requisiti in ordine al campo di gioco (fra i quali quello per cui lo stesso deve essere “tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco”), da cui non possono che risultare altrettanti obblighi in capo alla società ospitante; ciò in linea del resto con i principi generali di cui all’art. 59 N.o.i.f. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società (cfr., fra l’altro, il comma 3 della disposizione, da cui emerge come “Le società ospitanti” siano “responsabili del regolare allestimento del terreno di gioco”).
Per questo, laddove il terreno risulti concretamente privo dei requisiti di praticabilità prescritti (in specie, espressamente dal suddetto Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco), di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi.
Alla luce di quanto sin qui osservato lo stesso può dirsi anche in relazione alla circostanza, invocata dalla reclamante, di essere semplice affittuaria dell’impianto utilizzato: come già evidenziato, infatti, pertiene comunque alla società ospitante – quale ne sia il titolo legale di utilizzo dell’impianto – e alla sua responsabilità il regolare allestimento del terreno di gioco.
In tale contesto, dalle deduzioni della reclamante non emergono del resto circostanze “di carattere eccezionale” idonee a legittimare la ripetizione della gara (e, dunque, a elidere la suddetta responsabilità gravante in capo alla società ospitante in relazione alla necessaria praticabilità del terreno di gioco) a norma dell’art. 10, comma 5, lett. d), C.G.S.: non v’è infatti specifica evidenza della verificazione di eventi di natura straordinaria idonei a configurare una causa di forza maggiore - o comunque una condizione di eccezionalità - in relazione alla realizzata impraticabilità del terreno di gioco in occasione della gara qui controversa (cfr., in termini analoghi, CGF, IV, in C.U. n. 180/CGF del 20 gennaio 2014; Id., in C.U. n. 210 CGF del 29 marzo 2012; cfr. anche CSA, III, 27 gennaio 2022, n. 156; per fattispecie in cui sono stati riconosciuti i presupposti dell’eccezionalità ai fini della ripetizione della gara, cfr. CGF, IV, in C.U. n. 225/CGF del 28 febbraio 2014; anche nella decisione del Giudice sportivo Divisione Calcio a 5 invocata dalla reclamante, di cui al C.U. n. 623 del 12 febbraio 2020, si richiama del resto la verificazione di un evento di natura eccezionale quale il blocco anomalo della caldaia). Di qui l’infondatezza delle doglianze addotte dalla A.S.D. Castellana a sostegno del reclamo presentato.
In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo non può essere accolto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce