F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 112/CSA pubblicata del 12 Gennaio 2023 – Gladiator 1924 SSD a RL

Decisione n. 112/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 120/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 120/CSA/2022-2023 proposto dalla società Gladiator 1924 SSD a RL in data 20.12.2022

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.12.2022, il dr. Antonino Tumbiolo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 20.12.2022, la società Gladiator 1924 SSD a r.l. ha impugnato la decisione del 13.12.2022 (Com. Uff. n. 67), con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato a carico del calciatore Caruso Alessandro la squalifica per tre gare effettive "per avere, calciatore in panchina, rivolto espressioni offensive e minacciose, nonché spintonato un calciatore avversario.

Tale condotta determinava un clima di tensione tra i calciatori delle due società."  Episodio occorso al 23° del secondo tempo regolamentare della gara Casarano Calcio S.R.L - Gladiator 1924 SSD dell’11.12.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D girone H e refertato dall’Assistente dell'arbitro n.1, sig. Manuel Giorgetti, nei seguenti termini: “Al 23° del secondo tempo, a gioco fermo e dopo la segnatura del terzo gol della società Casarano, il calciatore di riserva Gianmarco Rizzo n.8 della società Casarano, mentre si riscaldava nei pressi della panchina della società Gladiator, si girava verso quest'ultima, rivolgendosi agli occupanti con le seguenti parole: fate ridere, prendevi il gol e rompete i coglioni zitti, siete imbarazzanti. Sentite queste parole il calciatore n. 16 Alessandro Caruso della società Gladiator si alzava dalla panchina e uscendo dall'area tecnica andava incontro al calciatore prima menzionato urlandogli che cazzo vuoi non rompere i coglioni spintonandosi reciprocamente. Ne generava un clima di tensione tra calciatori di riserva di entrambe le squadre che in quel momento si stavano riscaldando e che tentavano di separare e richiamare i due. Successivamente nel momento in cui il collega si stava avvicinando dopo il mio richiamo, sopraggiungevano il dirigente accompagnatore della società Casarano sig. Montenervino Francesco e l'allenatore della sochietà Gladiator, signor Grimaldi Teorè Sosso che, entrambi uscendo dalle rispettive aree tecniche e avvicinandosi al collega fuori dal terreno di gioco, protestavano vivacemente verso il suo operato impedendogli di notificare subito i provvedimenti disciplinari. Solo dopo qualche secondo il collega riusciva a notificare i 4 provvedimenti disciplinari."

La società reclamante fonda il suo reclamo sull'assenza di condotta violenta da parte del calciatore e sulla richiesta di attenuanti prevista dall'art.13 C.G.S. per avere il calciatore agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, consistente nelle offese rivolte alla panchina della società Gladiator dal calciatore avversario Gianmarco Rizzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In ordine alla qualificazione del comportamento del calciatore, la Corte rileva che la sanzione inflitta non necessariamente deriva dal suo apprezzamento in termini di condotta violenta, essendo la stessa ben compatibile con il disposto dell'art. 39 C.G.S. in tema di condotta gravemente antisportiva, che prevede per la stessa quale sanzione "minima" la squalifica per due giornate effettive di gara.

La Corte ritiene, inoltre, non solo di non poter applicare le circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S. invocate dalla reclamante, ma anche, alla luce della dinamica dei fatti riportata nel referto arbitrale che evidenzia una partecipazione attiva e determinante per il clima di tensione creatosi da parte del calciatore Caruso Alessandro, che tale condotta ben giustifica una sanzione più severa di quella minima prevista dall’art. 39 C.G.S..

In applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., avuto riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, queste, in assenza di elementi probatori certi, debbono costituire il perimetro nel quale la Corte deve mantenere i limiti del proprio giudicato.

Sul punto, la società reclamante non ha portato elementi di chiarezza nella dinamica dei fatti, tali da indurre ad una diversa ricostruzione di essi.

Conseguentemente, si ritiene adeguata e proporzionata la sanzione della squalifica di tre gare effettive comminata al calciatore Caruso Alessandro dalla decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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