F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFNT del 20 Gennaio 2023 (motivazioni) – ASD Comunale Fontanafredda / Alessandro Rovere – Reg. Prot. 21/TFN-ST

 

Decisione/0019/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0021/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Francesco Corsi – Componente (Relatore)

Angelo Perta – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Comunale Fontanafredda (matr. 937685) nei confronti del calciatore Alessandro Rovere (n. 19.8.2003 – matr. 5850486) avverso il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia con CU n. 47 del 10 novembre 2022,

la seguente

DECISIONE

Fatto

Il sig. Alessandro Rovere, tesserato per la stagione sportiva 2022/2023 con la ASD COM. Fontanafredda, avanzava richiesta di svincolo per inattività (ex art. 109 NOIF) al competente C.R., in data 13.10.2022.

Il calciatore rilevava la mancata partecipazione, per causa allo stesso non imputabile, al numero di gare (almeno 4) previsto dalla norma invocata.

La domanda veniva portata nella sfera di conoscibilità della società contro-interessata, odierna parte ricorrente, che formulava le proprie osservazioni, deducendo di aver richiesto al tesserato la certificazione di idoneità all’attività medica (medio tempore scaduta), tramite pec del 19 e del 30 ottobre 2022; deducendo, in buona sostanza, che la mancata partecipazione alle gare fosse dipesa dalla omissione, da parte del calciatore, della documentazione medica.

Il C.R. FVG, esaminati gli atti, dichiarava inammissibile l’opposizione ex adverso proposta e accoglieva la richiesta avanzata dal calciatore (sciogliendolo dal vincolo tramite C.U. del 10.11.2022).

Avverso il provvedimento, la società proponeva ricorso all’intestato Tribunale Federale Nazionale – Sezione tesseramenti.

Il procedimento veniva istruito attraverso deposito di atti e documenti a cura delle parti coinvolte.

Si procedeva, in occasione dell’udienza del 10.01.2023, all’audizione del Sig. Crestan, rappresentante della società ricorrente, che si riportava agli atti e ai documenti già versati in seno al fascicolo d’ufficio e richiamava le conclusioni già rassegnate.

A domanda del Presidente, il rappresentante della Società ammetteva, pacificamente, di non aver inoltrato, prima della pec di richiesta del 19 ottobre 2023, alcuna analoga richiesta di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica al calciatore. L’intestata Magistratura sportiva procedeva preliminarmente, d’ufficio, ad accertare positivamente l’intervenuto svolgimento, nel lasso intercorrente dall’inizio della stagione sportiva sino alla data di presentazione al CR FVG della richiesta di svincolo, del numero di gare ufficiali, almeno 4, previsto dalla norma.

Il procedimento poteva, a questo punto, ritenersi sufficientemente istruito e maturo per la decisione.

Diritto

La ricorrente invoca la disapplicazione dell’art. 109 NOIF.

In base alla lettera della norma, il calciatore che non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività.

La richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento della stagione, purché si provi il disinteresse della Società rispetto alla concreta utilizzazione del calciatore (ex multis, sia consentito il richiamo a Corte Federale d’Appello, 4 giugno 2020, Nascimbeni/Lumignacco).

La mancata presentazione, da parte del calciatore, però, della certificazione medica di idoneità all’attività agonistica rende inaccoglibile la richiesta.

Nel caso di specie risultano provate, per tabulas, le seguenti circostanze, peraltro ammesse e non contestate dalla società ricorrente:

1) Alla data della richiesta di svincolo, risalente al 13.10.2022, nonostante si fossero già disputati incontri ufficiali in numero non inferiore ai 4 previsti dalla norma, il calciatore non era mai stato convocato dalla società, che manifestava, per facta concludentia, il proprio disinteresse rispetto al mantenimento del vincolo.

2) Le successive richieste di certificazione medica di idoneità all’attività agonistica, collocate nel tempo in data successiva all’inoltro della richiesta di svincolo, da parte del calciatore, al competente CR FVG, appaiono, di fatto, strumentali e finalizzate ad eludere il precetto di cui all’art. 109 NOIF.

Alla luce del consolidato orientamento della presente Sezione, si può pertanto, per quanto precede, ritenere che il ricorso non meriti accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla società ASD Comunale Fontanafredda e per l’effetto conferma lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF del calciatore Alessandro Rovere.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

I RELATORI  

Francesco Corsi

Angelo Perta

IL PRESIDENTE

Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 20 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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