LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FICARA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FICARA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 24 ottobre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Alessandro FICARA, nato a Locri il 14 gennaio 1991, ha esposto quanto segue:

a) per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto con la A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 per un compenso globale lordo pari a euro 22.000,00;

b) detto contratto, prodotto in giudizio, risulta regolarmente depositato il 2 gennaio 2022, con durata dal 30 dicembre 2021 al 30 giugno 2022;

c) la società ha versato al calciatore euro 17.400,00;

d) il calciatore risulta creditore di euro 4.600,00. 

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD VASTESE CALCIO 1902 al pagamento della somma di euro 4.600,00.

Si è costituita in giudizio la A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 con comunicazione inviata al calciatore il 17 novembre 2022, ed alla CAE in pari data, la quale riferisce che nulla sarebbe dovuto al calciatore. A tali fino produce in giudizio una liberatoria, datata 12 luglio 2022, con la quale il calciatore avrebbe dichiarato di non avere nulla a che pretendere dalla Società in relazione all’accordo economico in esame.

Con successiva nota - datata 28 novembre 2022, con prova di avvenuta consegna alla società il giorno 1° dicembre - il calciatore ha contestato il contenuto della liberatoria, facendo altresì presente di non averla sottoscritta in quanto alla data aveva già fatto rientro in Calabria.

Con la memoria in questione il calciatore, tramite il suo Legale:

- ha chiesto alla CAE che venisse disposto, ex articolo 210 CPC, il deposito dell’originale della presunta liberatoria;

- ha avanzato formale contestazione, ex articolo 214 CPC, in merito all’esistenza della liberatoria;

- in via cautelare, ha chiesto il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla liberatoria;

- ha chiesto alla CAE di ordinare alla società il deposito dell’originale della liberatoria;

- ha chiesto alla CAE di disporre una nuova udienza, a tali fini convocando il calciatore per l’esame della liberatoria, anche nel caso in cui la società provveda a depositare la liberatoria presso la CAE;

- ha chiesto che vengano disposte ed autorizzate ex articolo 28 Reg. LND alcune prove testimoniali, in particolare sul luogo dove si trovava il calciatore nel giorno della presunta firma della liberatoria;

- nel caso di mancata ammissione delle prove testimoniali, ha chiesto alla CAE la trasmissione dell’intero incartamento alla procura federale.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 14 dicembre 2022, laddove parte ricorrente, tramite il suo legale, ha fatto presente che a breve si sarebbe raggiunto un accordo fra le parti. In data 23 dicembre 2022 parte ricorrente, anche per conto di parte convenuta, ha inviato alla società ed alla CAE una liberatoria - contenente la richiesta a questa Commissione di dichiarare cessata materia del contendere - in uno con la copia del documento del calciatore sottoscritta.  In particolare, con questo documento le parti processuali si danno reciproco atto che il calciatore ha ricevuto dalla società euro 2.850,00, in luogo dei 4.600,00 euro richiesti con il ricorso. Il calciatore, con la relativa sottoscrizione, dichiara di accettare la somma in questione a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e richiesto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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