LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Facundo Gabriel CORIA/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Facundo Gabriel CORIA/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 13 ottobre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Facundo Gabriel CORIA, nato in Argentina il 28 maggio 1987, ivi facendo riferimento all’articolo 25 bis del Regolamento LND (oggi articolo 28), ha esposto quanto segue:

e) per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023 ha sottoscritto un contratto con la S.S.D.CASARANO CALCIO  SRL per un compenso fisso annuo lordo, per ciascuna stagione sportiva, pari a euro 30.000,00, con ulteriore indennità - in considerazione della durata biennale del contratto - di euro 13.000,00, per ciascuna stagione sportiva, da corrispondersi in 10 rate mensili nella stagione di riferimento;

f) il contratto in questione è stato depositato il 30 ottobre 2021, ed è prodotto in giudizio;

g) il 29 dicembre 2021 il calciatore è stato trasferito alla A.S. Bisceglie Calcio 1913;

h) dunque, fino al 28 dicembre 2021 il calciatore era da considerare “sotto contratto” con il CASARANO;

i) il calcolo di quanto dovuto al calciatore per il periodo di tesseramento con il Casarano deve essere fatto proporzionalmente “a giorni”, che risultano essere complessivi 139. Quindi, il calciatore in base al contratto prodotto, per la parte c.d. fissa deve ricevere euro 12.910,00 mentre per la parte c.d. indennità deve ricevere euro 5.594,00, per un totale dovuto dalla società al calciatore pari a euro 18.504,00;

j) la società resistente ha riconosciuto al calciatore euro 14.900,00 a mezzo di tre bonifici effettuati nel 2021 e di un assegno del 2022 (sono agli atti l’estratto conto con l’indicazione dei tre bonifici, nonché la copia dell’assegno);

k) quindi il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 3.604,00. 

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la S.S.D.CASARANO CALCIO SRL al pagamento della somma di euro 3.604,00.

Si è costituita in giudizio la S.S.D.CASARNO CALCIO SRL con comunicazione inviata al calciatore dell’11 novembre 2022, ed alla CAE in pari data, laddove nella memoria si fa riferimento all’articolo 25 bis del Regolamento LND (oggi articolo 28).

La Società ha esposto che è necessario considerare che l’importo dovuto al calciatore è soggetto alla trattenuta del 23 % e, pertanto, il calciatore avrebbe dovuto ricevere euro 14.246,77, mentre in effetti, per stessa sua ammissione, ha ricevuto euro 14.900,00. E quindi, prosegue parte resistente, la società sarebbe perfettamente adempiente nei confronti del calciatore.

Il Casarano fa altresì presente che il calciatore nella stagione precedente era stato tesserato con il Messina. E quindi, qualora dichiarasse di non aver ricevuto per l’anno 2021 alcuna somma, all’importo di euro 18.502,20 corrisponderebbe un netto di euro 16.546,76. In questo caso – e solo in questa ipotesi, continua la parte resistente – il calciatore sarebbe creditore nei confronti del Casarano di euro 1.646,76.

La società fa altresì presente che il calciatore sarebbe debitore di complessivi euro 452,00 per due pernottamenti, pagati da parte resistente, presso una struttura alberghiera.

E quindi, a parere della società, quest’ultima - nel solo caso in cui nell’anno 2021 il calciatore non avesse ricevuto alcune somma dal Messina - sarebbe debitrice di euro 1.194,00. E queste risultano essere le richieste contenute nella memoria di costituzione del Casarano. 

Il calciatore controreplica alla suddetta memoria della Società con comunicazione inviata il 17 novembre 2022 nella quale, sempre facendo erroneo riferimento all’articolo 25 bis, espone quanto segue :

1. con riferimento alla trattenuta del 23 % ed al fatto che il calciatore avrebbe dovuto ricevere euro 14.246,77, quest’ultimo contesta il riferimento perché nel calcio dilettantistico le somme sono inquadrabili fra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m del TUIR e, quindi, le ritenute vanno calcolate sui compensi erogati e non su quelli presunti calcolati sull’ammontare annuo dell’accordo economico. Altresì, il calciatore evidenzia che i “primi” 10.000,00 euro percepiti nel periodo di imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF;

2. deve farsi riferimento a quanto il calciatore ha percepito per il periodo di imposta anno 2021 e in quello anno 2022, e poi calcolare le ritenute fiscali su quanto percepito nei due diversi anni al momento dell’erogazione, e ancora dopo calcolare il 23% sulla eccedenza della somma esente da tassazione;

3. il calciatore ha ricevuto, nel 2021, euro 10.400,00 e, nel 2022, euro 4.300,00;

4. la società avrebbe dovuto chiedere al calciatore un’autocertificazione dei redditi accumulati nel 2021;

5. la società ha rilasciato il CU 2022, laddove sono riportati euro 6.300,00 quale ammontare corrisposto al Sig. Coria per l’anno 2021: trattasi di somma non soggetta a ritenuta;

6. il calciatore non era stato informato dalla Società che avrebbe dovuto pagare la stanza della struttura alberghiera e mai gli è stato chiesto di restituire la somma, che sarebbe potuta essere decurtata dalle somme ricevute in pagamento, previa comunicazione.

Quindi il calciatore, con le controrepliche in esame, ha chiesto alla CAE di rigettare la domanda della Società ed ha insistito con la richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo.

Infine, con comunicazione del 7 dicembre u.s. il Casarano ha prodotto una nuova memoria laddove - con specifico riferimento (i) alle ritenute che devono essere calcolate sui compensi erogati e (ii) al fatto che “i primi” 10.000,00 euro non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF – osserva che nella stagione 2020/2021 il calciatore era già stato tesserato per il Messina, dal quale aveva ricevuto euro 30.658,00 e, quindi, al momento del tesseramento, egli aveva già percepito le somme eccedenti la soglia di euro 10.000,00 per l’anno 2021. Per questo motivo il CASARANO ha provveduto a rifare il modello CU del calciatore, indicando un imponibile pari a euro 14.138,00.

Per quanto concerne le somme corrisposte nel 2022, esse non sono soggette a trattenuta perché rientranti nella soglia dei 10.000,00 euro e quindi, per i giorni in cui il calciatore ha giocato nel Casarano, egli ha percepito euro 18.438,99 a fronte di euro 18.504,00 indicati nel ricorso, con una minor differenza a favore del calciatore pari a euro 65,01.

Quindi la società con questa seconda memoria ha chiesto alla CAE di riconoscere il calciatore debitore nei confronti della società di euro 386,99.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 14 dicembre 2022.

Preliminarmente, va rilevato che le parti hanno correttamente adempiuto a tutte le prescrizioni dettate dall'articolo 28, commi 4 e 5 del Regolamento della L.N.D..

La CAE ritiene fondato il ricorso. Nel merito, va osservato che il sistema di calcolo adottato dal calciatore nel ricorso introduttivo risulta corretto e coerente con i precedenti in tema di questa Commissione, anche considerando quanto la stessa parte ricorrente ammette di aver ricevuto in conseguenza del rapporto contrattuale di cui all’accordo economico correttamente depositato e prodotto in giudizio.

Nel contempo, non risulta possibile accogliere la richiesta della Società, neppure con riferimento a quanto pagato per la struttura alberghiera per i due pernottamenti, in quanto non risulta provato che la somma in questione sia stata richiesta indietro al calciatore prima della presentazione del ricorso di cui oggi è causa, né risulta un qualche riferimento ai pernottamenti nel contratto prodotto in giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la S.S.D.CASARANO CALCIO SRL a riconoscere al Sig. CORIA, come in epigrafe individuato, la somma di 3.604,00 euro (tremilaseicentoquattro/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina alla Casarano Calcio Srl SSD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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