LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro SANSEVERINO/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro SANSEVERINO/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL
La C.A.E. riunitasi in data 14 dicembre 2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;
Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Alessandro SANSEVERINO a mezzo p.e.c. in data 20.10.2022 alla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL e la produzione dell’accordo economico con certificazione di deposito e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;
Letto il ricorso con il quale il sig. Alessandro SANSEVERINO espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato con la società di calcio " CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL ", militante nel campionato nazionale di serie D , con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 13.000,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 9.100,00; c) il calciatore risulta, quindi, creditore della somma di euro 3.900,00); Tutto ciò premesso, il calciatore conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società " CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL” al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 3.900,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto e fino al soddisfo.
Preso atto che la società “ CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL” regolarmente citata, non si è costituita e non è comparsa e che nella seduta odierna è intervenuto il difensore del calciatore che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;
Osserva
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il calciatore ha prodotto copia dell’accordo economico che prevedeva, per la stagione sportiva 2021/2022 la corresponsione di un compenso globale lordo di € 13.000,00 ed ha rappresentato che, pur avendo prestato la sua attività in conformità all’accordo sottoscritto, ha percepito la minor somma di € 9.100,00 di tal che è creditore della somma di € 3.900,00. La società “ CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL ” , pur essendo evocata regolarmente in giudizio, non si è costituita e non ha fatto pervenire alcuno scritto di contestazione di quanto rappresentato dal calciatore. Conseguentemente, in assenza di contestazioni, la Commissione non puo' che ritenere fondato il ricorso e disporre il pagamento di quanto dovuto, in favore del calciatore.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL al calciatore sig. Alessandro SANSEVERINO la somma di € 3.900,00, oltre interessi maturati dalla domanda e fino al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.