LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Cristan CESARETTI/ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005

RICORSO DEL CALCIATORE Cristan CESARETTI/ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Il sig. Cristian CESARETTIi, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 7 ottobre 2022 alla ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 e alla CAE, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, un accordo economico. In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 19.000,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico). 

Nell’atto introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività a fronte del minor pagamento di euro 15.500,00 ricevuto dalla società, ha chiesto la condanna della ASD Team Nuova Florida 2005 al versamento dell’importo di euro 3.500,00 a saldo di quanto dovuto.

In pari data, l’associazione ha trasmesso a mezzo p.e.c. una comunicazione del seguente tenore: “Buonasera, in risposta a tale richiesta, comunichiamo che il giocatore in questione Christian Cesaretti, ha firmato liberatoria debitoria che lo stesso dipartimento interregionale ha ricevuto via PEC. (Posta elettronica certificata)”.

Il ricorrente ha eccepito l’omessa trasmissione dell’allegato contenente la liberatoria e in ogni caso ha dichiarato di non aver in precedenza rinunciato alla propria pretesa creditoria.

In data 7 dicembre 2022, l’associazione ha fatto pervenire un’ulteriore memoria con pedissequa documentazione allegata.

Parte ricorrente, ha ulteriormente replicato eccependo preliminarmente la tardività delle deduzioni, nonché dei documenti a corredo, entrando nel merito della documentazione allegata ha rilevato che il bonifico di euro 3.000,00 del 20 maggio 2022 sarebbe stato disposto, revocato e, quindi, mai incassato dal calciatore. Il ricorrente ha concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate con l’atto introduttivo, il rigetto delle richieste avversarie e, la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

La difesa del ricorrente ha chiesto di essere ascoltata in pubblica udienza.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, udita parte ricorrente all’udienza del 14 dicembre 2022, la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie richieste chiedendo la condanna della società al pagamento di euro 3.500,00 e l’invio degli atti in procura;

vista la costituzione della società, che benché ritualmente intimata, ha prodotto la documentazione oltre i termini prescritti dalle norme regolamentari, dichiara la tardività della stessa e conseguentemente l’inammissibilità della documentazione prodotta dalla ASD Team Nuova Florida 2005;

accertata l’esistenza del credito del sig. Cristian CESARETTI  essendo stato documento l’accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l’importo lordo di euro 19.000,00;  visto l’inadempimento quantificato in euro 3.500,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 al pagamento in favore del sig. Cristian CESARETTI della somma di € 3.500,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di sua competenza stante i rilievi del calciatore evidenziati nelle memorie integrative e riproposti all’udienza. 

Ordina alla ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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