LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 11.01.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Duilio EVANGELISTA/AC CITTA’ DI CASTELLO SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Duilio EVANGELISTA/AC CITTA’ DI CASTELLO SSD ARL
Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 20 ottobre 2022, il sig. Evangelista Duilio, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.C. Città di Castello s.s.d.a.r.l. un accordo economico. In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 10.500,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore Evangelista Duilio a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).
Parte ricorrente ha tentato di trasmettere il ricorso alla società sia a mezzo p.e.c., sia a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi indicati dalla resistente. Tuttavia, entrambi i tentativi sono risultati vani.
La società non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.
Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività a fronte del minor pagamento di euro 8.750,00 ricevuto dalla società e ha chiesto la condanna della resistente al versamento dell’importo di euro 1.750,00 a saldo di quanto dovuto. La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata,
udita parte ricorrente all’udienza del 14 dicembre 2022, la quale ha insistito per l’accoglimento delle proprie istanze; vista la mancata costituzione della società, benché intimata nel rispetto della disciplina vigente, essendo stati effettuati i tentativi di comunicazione presso gli indirizzi indicati dalla società, alla quale unicamente è imputabile la mancanza di corrette indicazioni dell’indirizzo p.e.c. valido e il domicilio eletto per la ricezione degli atti, dichiara la contumacia della A.C. Città di Castello s.s.d.a.r.l.
accertata l’esistenza del credito del sig. Evangelista Duilio essendo stato documento l’accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l’importo lordo di euro 10.500,00; visto l’inadempimento incontestato quantificato euro 1.750,00, così come indicato nell’atto introduttivo del presente procedimento.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.C. Città di Castello s.s.d.a.r.l. al pagamento in favore del sig. Evangelista Duilio della somma di € 1.750,00, da corrispondersi in conformità alla disciplina fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Ordina alla A.C. Città di Castello s.s.d.a.r.l. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.