FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 166/AA del 16/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – (Proc 779 Pfi 21 22) CARUSO E Altri ASD CIRO CARUSO ASD CANTERA NAPOLI E Altre

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 779 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CARUSO, Lucia PORCIELLO, Silvana MITA, Ciro AGOVINO, Luigi DONADIO, Vincenzo DI LAURO e delle società A.S.D. CIRO CARUSO, A.S.D. CANTERA NAPOLI, SSDAR RD INTERNAPOLI KENNEDY, A.S.D. GOLDEN TOP, A.S.D. CANTERA ORTESE, A.S.D. ALMA VERDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CARUSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Football Ciro Caruso;

LUCIA PORCIELLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli;

SILVANA MITA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDAR R.D. Internapoli Kennedy;

CIRO AGOVINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Golden Top;

LUIGI DONADIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Ortese; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, ciascuno in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village”, sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre delle società dagli stessi rappresentate; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

VINCENZO DI LAURO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alma Verde, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “Sportefun Young Summer Cup” tenutosi in data 2.6.2022 presso i centri sportivi “La Paratina”, sito in Napoli, e “Mian Sport Village”, sito in Quarto (NA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; nonché in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante le tre rituali convocazioni dell’11.7.2022, del 18.7.2022 e del 17.8.2022;

A.S.D. CIRO CARUSO, A.S.D. CANTERA NAPOLI, SSDAR RD INTERNAPOLI KENNEDY, A.S.D. GOLDEN TOP, A.S.D. CANTERA ORTESE, A.S.D. ALMA VERDE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CARUSO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CIRO CARUSO, Lucia PORCIELLO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA NAPOLI, Silvana MITA in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società SSDAR RD INTERNAPOLI KENNEDY, Ciro AGOVINO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GOLDEN TOP, Luigi DONADIO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA ORTESE, e Vincenzo DI LAURO in proprio e, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALMA VERDE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CARUSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Lucia PORCIELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Silvana MITA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ciro AGOVINO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi DONADIO, di 3 (tre) mesi e 15 giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo DI LAURO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CIRO CARUSO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA NAPOLI, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDAR RD INTERNAPOLI KENNEDY, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GOLDEN TOP, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA ORTESE e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ALMA VERDE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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