FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 189/AA del 23/01/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GRADASSI NAVARRA PASQUINUCCI SIGNORINI US CI..
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 159 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Piero GRADASSI, Rossettano NAVARRA, Antonio PASQUINUCCI, Rossano SIGNORINI, e della società U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
PIERO GRADASSI, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l., dal 16/06/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 5 e 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l. affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento al sig. SIGNORINI Rossano n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Valdera Acque S.r.l., socia al 15% della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 5,50% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., e n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Ecofor Service S.p.a., titolare del 76,96% del capitale della Valdera Acque S.r.l.; al Sig. NAVARRA Rosettano titolare del 24% delle quote della Navarra S.p.a., socia della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 41% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., e titolare del 70% della Nagin S.r.l. titolare del 24% della Navarra S.p.a.; al Sig. PASQUINUCCI Antonio, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Ecofor Service S.p.a., titolare del 76,96% del capitale della Valdera Acque S.r.l., socia al 15% della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 5,50% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., e come tale controllante indiretta di una quota superiore al 10% della stessa; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F, in quanto tardiva per il Sig. SIGNORINI Rossano, perché pervenuta il 19 luglio 2022 e quindi decorso il termine di cui al comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., e mancante per i sigg. NAVARRA Rosettano e PASQUINUCCI Antonio, nonché le attestazioni di solidità finanziaria della Valdera Acque S.r.l., socia al 15% della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 5,50% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1 delle N.O.I.F., in quanto insufficienti a comprovare, allo stato, i requisiti di solidità finanziaria non essendo stato possibile alla Co.A.P.S. verificare, in base a ragionevoli e oggettivi criteri comparativi rispetto ai parametri adottati dalle principali agenzie internazionali, l’equipollenza alla B+ richiesta dalla normativa federale della classe di rating interno assegnatole dalla BCC di Pisa e Fornacette, e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. SIGNORINI Rossano, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Valdera Acque S.r.l. e n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Ecofor Service S.p.a., il Sig. NAVARRA Rosettano, titolare del 24% delle quote della Navarra S.p.a. e titolare del 70% della Nagin S.r.l., ed il Sig. PASQUINUCCI Antonio, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Ecofor Service S.p.a., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; Nonché, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Valdera Acque S.r.l., socia al 15% della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 5,50% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., e n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Ecofor Service S.p.a., titolare del 76,96% del capitale della Valdera Acque S.r.l., all’epoca dei fatti soggetti che svolgevano attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della U.S. Città di Pontedera S.r.l.: a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art.20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto prodotta il 19 luglio 2022 e quindi decorso il termine di cui al comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., ancorchè prima della assegnazione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dello stesso articolo da parte della Co.A.P.S; b) in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 6 delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art.20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’ art. 20 bis delle N.O.I.F. le attestazioni di solidità finanziaria della Valdera Acque S.r.l., socia al 15% della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 5,50% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1 delle N.O.I.F., in quanto insufficienti a comprovare, allo stato, i requisiti di solidità finanziaria non essendo stato possibile alla Co.A.P.S. verificare, in base a ragionevoli e oggettivi criteri comparativi rispetto ai parametri adottati dalle principali agenzie internazionali, l’equipollenza alla B+ richiesta dalla normativa federale della classe di rating interno assegnatole dalla BCC di Pisa e Fornacette;
ROSSETTANO NAVARRA, titolare del 24% delle quote della Navarra S.p.a., socia della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 41% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., e titolare del 70% della Nagin S.r.l. titolare del 24% della Navarra S.p.a., all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art.20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., nonché nel termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art 20 bis delle N.O.I.F. la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F.;
ANTONIO PASQUINUCCI, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Ecofor Service S.p.a., titolare del 76,96% del capitale della Valdera Acque S.r.l., socia al 15% della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 5,50% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., e come tale controllante indiretta di una quota superiore al 10% della stessa, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della U.S. Città di Pontedera S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., nel termine perentorio di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., nonché nel termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art 20 bis delle N.O.I.F. la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20- bis, delle N.O.I.F.;
ROSSANO SIGNORINI, n.q. di Vice Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l., dal 16/06/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, commi 5 e 6, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del CDA e Legale Rappresentante della U.S. Città di Pontedera S.r.l., affinché venissero prodotte alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento al Sig. NAVARRA Rosettano titolare del 24% delle quote della Navarra S.p.a., socia della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 41% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., e titolare del 70% della Nagin S.r.l. titolare del 24% della Navarra S.p.a.; al Sig. PASQUINUCCI Antonio, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Ecofor Service S.p.a., titolare del 76,96% del capitale della Valdera Acque S.r.l., socia al 15% della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 5,50% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., e come tale controllante indiretta di una quota superiore al 10% della stessa; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui al comma 5 dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F, in quanto tardiva per il Sig. SIGNORINI Rossano, perché pervenuta il 19 luglio 2022 e quindi decorso il termine di cui al comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., e mancante per i sigg. NAVARRA Rossettano e PASQUINUCCI Antonio, nonché le attestazioni di solidità finanziaria della Valdera Acque S.r.l., socia al 15% della U.S. Città di Pontedera S.r.l., acquirente con atto notarile dell’8 giugno 2022 del 5,50% delle quote societarie della U.S. Città di Pontedera S.r.l., nelle forme prescritte dall’art 20 bis, comma 6, lettera A1 delle N.O.I.F., in quanto insufficienti a comprovare, allo stato, i requisiti di solidità finanziaria non essendo stato possibile alla Co.A.P.S. verificare, in base a ragionevoli e oggettivi criteri comparativi rispetto ai parametri adottati dalle principali agenzie internazionali, l’equipollenza alla B+ richiesta dalla normativa federale della classe di rating interno assegnatole dalla BCC di Pisa e Fornacette, e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il Sig. NAVARRA Rosettano, titolare del 24% delle quote della Navarra S.p.a. e titolare del 70% della Nagin S.r.l., ed il Sig. PASQUINUCCI Antonio, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Ecofor Service S.p.a., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;
U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piero GRADASSI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L., e dai Sig.ri Rossettano NAVARRA, Antonio PASQUINUCCI e Rossano SIGNORINI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Piero GRADASSI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Rossettano NAVARRA, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Antonio PASQUINUCCI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Rossano SIGNORINI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.