F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 109/TFN – SD del 24 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 13700/108 pf22-23/GC/SA/mg del 5 dicembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Buonocore Emilio + altri – Reg. Prot. 95/TFN-SD)

Decisione/0109/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0095/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 13700/108 pf2223/GC/SA/mg del 5 dicembre 2022, nei confronti dei sigg.ri Buonocore Emilio, Vivolo Pasquale, Giannoccoli Catya, Devastato Giuseppe, Ciccone Andrea, Riganati Carmela, Petillo Costantino, Audia Giuseppe, Gigliotti Carmen, Parisi Barbara e delle società ASD Napoli Woman C5, ASD Futsal Wolves (ASD Spartak Futsal Femminile), ASD Futsal Rionero, ASD Segato, ASD Castellammare Calcio, ASD Spartak Caserta C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD CUS Cosenza,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 1.12.2022, notificato e depositato presso quest’Ufficio il successivo 5.12.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1. sig. Buonocore Emilio, all’epoca dei fatti Presidente con potere di rappresentanza della società ASD Woman Napoli C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 32 commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, nella qualità di Presidente, per aver, nel corso della stagione sportiva 2021-22:

- omesso di provvedere al tesseramento di un “Allenatore di Calcio a 5” abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ed aver disputato tutte le partite del campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2 femminile senza un allenatore indicato nelle distinte gare;

- omesso di provvedere al regolare tesseramento di Trocchia Anna, come operatore sanitario / massaggiatore, così come riportato nelle seguenti distinte gare: 2° gara Woman Napoli – Woman Futsal Club del 17.10.2021; 6° gara Futsal Irpinia Femminile – Woman Napoli del 14.11.2021; 7° gara Woman Napoli – Segato del 21.11.2021; 9° gara Woman Napoli – Castellammare Calcio del 05.12.2021; 10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli del 12.12.2021;

in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, dell’ASD Woman Napoli, per aver:

- in occasione della 1° gara Royal Team Lamezia – Woman Napoli del 10.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcuno come allenatore;

- in occasione della 6° gara Woman Napoli – CUS Cosenza del 30.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcuno come allenatore; è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, non iscritta all’albo del settore tecnico; - permesso di far iniziare la partita in casa nonostante l’assenza del medico in panchina (obbligatoria) e l’assenza dell’ambulanza (non obbligatoria), oltre all’accertata assenza del medico della squadra ospite (non obbligatoria) in occasione delle seguenti gare: 11° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 19.12.2021; 13° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile del 16.01.2022; 2. Trocchia Anna, all’epoca dei fatti calciatrice della ASD Woman Napoli C5 per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto, nella stagione sportiva 2021-2022, funzioni di operatore sanitario / massaggiatore della squadra della predetta società, sebbene non tesserata e comunque priva di titolo abilitativo in occasione delle seguenti gare:

2° gara Woman Napoli – Woman Futsal Club del 17.10.2021;

6° gara Futsal Irpinia Femminile – Woman Napoli del 14.11.2021;

7° gara Woman Napoli – Segato del 21.11.2021;

9° gara Woman Napoli – Castellammare Calcio del 05.12.2021;

10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli del 12.12.2021;

3. Vivolo Pasquale, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Woman Napoli, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022: - in occasione della 2° gara Woman Napoli – Woman Futsal Club disputata in data 17.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: è indicato come allenatore Devastato Giuseppe, non iscritto albo settore tecnico; è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, non iscritta albo settore tecnico;

- in occasione della 4° gara Woman Napoli – CUS Cosenza disputata in data 31.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

4. Giannoccoli Catya, in qualità di capitano dell’ASD Woman Napoli in assenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022, in occasione della 11° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese, disputata in data 19.12.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun allenatore; non è indicato alcun medico;

5. Devastato Giuseppe, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Woman Napoli, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022: - in occasione della 3° gara Futsal Rionero – Woman Napoli, disputata in data 24.10.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 7° gara Woman Napoli – Segato, disputata in data 21.11.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun allenatore; è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, non iscritta albo settore tecnico;

- in occasione della 8° gara Team Scaletta – Woman Napoli disputata in data 28.11.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 9° gara Woman Napoli – Castellammare Calcio disputata in data 05.12.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun allenatore; è indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, non iscritta albo settore tecnico;

- in occasione della 10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli, disputata in data 12.12.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun allenatore; indicato come operatore sanitario Trocchia Anna, non iscritta albo settore tecnico;

- in occasione della 12° gara Futsal Wolves – Woman Napoli, disputata in data 19.01.20221, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 13° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile disputata in data 16.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun allenatore; non è indicato alcun medico;

- in occasione della 1° gara di ritorno Woman Napoli – Royal Team Lamezia disputata in data 23.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 2° gara di ritorno Woman Futsal Club – Woman Napoli, disputata in data 30.01.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 3° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Rionero, disputata in data 06.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 4° gara di ritorno CUS Cosenza – Woman Napoli, disputata in data 13.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 6° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Irpinia Femminile, disputata in data 27.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

in occasione della 7° gara di ritorno Segato – Woman Napoli, disputata in data 06.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 8° gara di ritorno Woman Napoli – Team Scaletta, disputata in data 13.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 9° gara di ritorno Castellammare Calcio – Woman Napoli, disputata in data 20.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 10° gara di ritorno Woman Napoli – Spartak Caserta C5, disputata in data 14.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 11° gara di ritorno Calcio Sangiovannese – Woman Napoli, disputata in data 24.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 12° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Wolves, disputata in data 01.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 13° gara di ritorno Salernitana Femminile – Woman Napoli, disputata in data 08.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore.

6. Ciccone Andrea, in qualità di Presidente Pro Tempore dell’ASD Futsal Wolves nella stagione sportiva 2021 – 2022, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nella stagione sportiva 2021 – 2022:

- a far data 11.12.2021, omesso di provvedere al tesseramento di un “Allenatore di Calcio a 5” abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici ed aver disputato le restanti partite del campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2 femminile senza un allenatore;

in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e art. e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF dell’ASD Futs W lv s: in occasione della 11° gara CUS Cosenza – Futsal Wolves del 19.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 12° gara Futsal Wolves – Woman Napoli del 19.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 13° gara Futsal Irpinia Femminile – Futsal Wolves del 16.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 1° gara di ritorno Segato – Futsal Wolves del 23.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 2° gara di ritorno Futsal Wolves – Team Scaletta del 30.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 3° gara di ritorno Castellammare Calcio – Futsal Wolves del 06.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 4° gara di ritorno Futsal Wolves – Spartak Caserta C5 del 13.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 5° gara di ritorno Calcio Sangiovannese – Futsal Wolves, disputata in data 20.02.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: in distinta sono presenti 6 calciatrici “Formate” (il numero minimo è 7); non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 7° gara di ritorno Futsal Wolves – Salernitana Femminile, disputata il 06.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun medico; non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 8° gara di ritorno Royal Team Lamezia – Futsal Wolves, disputata in data 13.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9); non è indicato alcun allenatore;

in occasione della 9° gara di ritorno Futsal Wolves – Woman Futsal Club, disputata in data 20.03.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 10° gara di ritorno Futsal Rionero – Futsal Wolves, disputata in data 10.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 11° gara di ritorno Futsal Wolves – CUS Cosenza, disputata in data 24.04.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 12° gara di ritorno Woman Napoli – Futsal Wolves, disputata in data 01.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 13° gara di ritorno Futsal Wolves – Futsal Irpinia Femminile, disputata in data 07.05.2022, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

7. Riganati Carmela, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Segato, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 1° gara Futsal Wolves – Segato del 10.10.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 7° gara Woman Napoli – Segato del 21.11.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 1° gara di ritorno Segato – Futsal Wolves del 23.01.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun medico;

8. Petillo Costantino, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Spartak Caserta C5, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 10° gara Spartak Caserta C5 – Woman Napoli del 12.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun allenatore; in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9); non è indicato alcun medico;

- in occasione della 10° gara di ritorno Woman Napoli – Spartak Caserta C5 del 14.04.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9).

9. Audia Giuseppe, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Calcio Sangiovannese, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 5° gara Futsal Wolves – Calcio Sangiovannese del 07.11.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 11° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 19.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun allenatore; in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

- in occasione della 5° gara di ritorno Calcio Sangiovannese – Futsal Wolves del 20.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun allenatore;

- in occasione della 11° gara di ritorno Calcio Sangiovannese – Woman Napoli del 24.04.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun allenatore; in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9); non è indicato alcun medico;

10. Gigliotti Carmen, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD CUS Cosenza, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 4° gara di ritorno CUS Cosenza – Woman Napoli del 13.02.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove: non è indicato alcun medico; in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

- in occasione della 11° gara di ritorno Futsal Wolves – CUS Cosenza del 24.04.2022 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove in distinta sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minimo è 9);

11. Parisi Barbara, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD CUS Cosenza, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e art. 61 commi 1 e 5 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2021 –22:

- in occasione della 11° gara di ritorno CUS Cosenza – Futsal Wolves del 19.12.2021 sottoscritto la distinta gara ufficiale ove non è indicato alcun medico;

12. ASD Napoli Woman C5, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili sia al Presidente – legale rappresentante che agli altri soggetti tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

13. ASD Futsal Wolves, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Presidente - legale rappresentante all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

14. ASD Futsal Rionero, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti, per il quale si è resa necessaria la separazione della posizione come sopra indicato per necessità di rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini;

15. ASD Segato, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

16. ASD Castellammare Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti, per il quale si è resa necessaria la separazione della posizione come sopra indicato per necessità di rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini;

17. ASD Spartak Caserta C5, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, per il quale si è resa necessaria la separazione della posizione come sopra indicato per necessità di rinotifica della comunicazione di conclusione delle indagini;

18. ASD Calcio Sangiovannese, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Dirigente accompagnatore tesserato all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

19. ASD CUS Cosenza, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili ai Dirigenti accompagnatori tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Nell’ambito del procedimento 722pf21-22, aperto dalla Procura Federale in data 26.05.22 ed avente ad oggetto “ Condotta antiregolamentare di alcuni tesserati della società ASD Woman Napoli C5 Femminile per aver svolto attività in pendenza di inibizione e squalifica”, l’Ufficio inquirente apprendeva di ulteriori violazioni disciplinari aventi diverso oggetto e pertanto, con provvedimento del 3.08.2022 a prot. 2634/772pf 21-22/GC/SA/mg, disponeva “…lo stralcio dal proc. 772 pf 21-22 di copia degli atti sopra indicati con la relativa estrazione e formazione di un ulteriore fascicolo e la relativa designazione dei componenti, come da separato atto di delega” di talché, in pari data, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 108pf22-23 avente ad oggetto “Stralcio dal proc.772pf21-22 per accertamenti in ordine alla condotta delle società ASD Futsal Wolves ed ASD Woman Napoli C5 per non aver affidato la conduzione tecnica ad un soggetto abilitato dal ST nel corso della s.s. 21-22”.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo i fogli censimento completi, relativi alla stagione sportiva 21-22, delle otto Società interessate, gli elenchi dei tesserati (calciatrici, dirigenti e tecnici) per ciascun sodalizio ritenuto coinvolto, i referti arbitrali, completi di distinte, per tutte le gare disputate nella stagione sportiva di riferimento dalle varie squadre di interesse ai fini dell’indagine, i C.U. del Giudice Sportivo riferiti a tutte le giornate di gara del girone di andata e di quello di ritorno.

L’attività istruttoria proseguiva poi con le audizioni del sig. Francesco Falvo, responsabile CAN calcio a 5 anche per la serie A2 femminile, del sig. Umberto Ferrini, Consigliere Nazionale della Divisione Calcio a 5, e il sig. Fabrizio Di Felice, Segretario Nazionale della Divisione Calcio a 5 all’epoca dei fatti.

All’esito dell’attività istruttoria la Procura Federale, essendo emersi, a suo avviso, molteplici violazioni disciplinari, provvedeva, in data 22.10.22, alla notifica della comunicazione di chiusura delle indagini per il tramite della quale venivano contestate ai sigg.ri Buonocore Emilio, Trocchia Anna, Vivolo Pasquale, Giannoccoli Catya, Devastato Giuseppe, Riganati Carmela, Petillo Costantino, Audia Giuseppe, Gigliotti Carmen, Parisi Barbara, Giovanni De Simone, Martino Portovenero, Nicole Orecchie, e alle Società ASD Napoli Woman C5, ASD Futs W lv s (ora ASD Spartak Futsal Femminile), ASD Futsal Rionero, ASD Segato, ASD Castellammare Calcio, ASD Spartak Caserta C5, ASD Calcio Sangiovannese, ASD CUS Cosenza le violazioni di cui al precitato atto.

In conseguenza della predetta notifica il sig. Andrea Ciccone, per il tramite dell’avv. Antonio Conza, richiedeva e otteneva copia degli atti del procedimento e successivamente depositava memoria ammettendo di non aver avuto alcun allenatore dopo l’esonero del tecnico Vincenzo Iamunno a far data dall’11.12.2021 e contestando le altre violazioni imputategli. Anche la Società ASD Woman Napoli C5 e i tesserati Emilio Buonocore, Anna Trocchia, Pasquale Vivolo, Catya Giannoccoli e Giuseppe Devastato, tutti per il tramite dell’avv. Eduardo Chiacchio, richiedevano e ottenevano copia degli atti del procedimento nel mentre il CUS Cosenza, per il tramite del suo Commissario, depositava breve memoria difensiva respingendo ogni addebito per la Società e per i suoi tesserati coinvolti sigg.re Carmen Gigliotti e Barbara Parisi.

La Procura Federale, con nota del 21.11.2022 a prot. 12792/108pf22-23 GC/SA/mg, rilevato che non si era perfezionata la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini nei confronti dei sigg.ri Giovanni De Simone, Martino Portovenero e Nicole Orecchie, disponeva la separazione delle loro posizioni con formazione di un nuovo fascicolo.

Nel silenzio degli altri avvisati, parzialmente accolte le eccezioni difensive formulate dal sig. Andrea Ciccone, l’Organo requirente si determinava quindi, con atto del giorno 1.12.2022, notificato e depositato il successivo 5 dicembre, a deferire innanzi a questo Tribunale i sigg.ri Buonocore Emilio, Trocchia Anna, Vivolo Pasquale, Giannoccoli Catya, Devastato Giuseppe, Riganati Carmela, Petillo Costantino, Audia Giuseppe, Gigliotti Carmen, Parisi Barbara e le Società ASD Napoli Woman C5, ASD Futsal Wolves (ora ASD Spartak Futsal Femminile), ASD Futsal Rionero, ASD Segato, ASD Castellammare Calcio, ASD Spartak Caserta C5, ASD Calcio Sangiovannese, ASD CUS Cosenza ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l’udienza del 21.12.2022 e la fase prebattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 21.12.2022. Prima di detta udienza l’avv. Jennifer Bevilacqua depositava agli atti del procedimento la nomina a difensore di fiducia conferitagli dal sig. Audia Giuseppe. e dalla Società ASD Calcio Sangiovannese unitamente a una memoria difensiva nell’interesse di entrambi i rappresentati e ad alcuni documenti. Nessuna delle altre parti depositava memoria. Gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Giuseppe Chiacchio depositavano mandato difensivo rilasciatogli dai sigg.ri Buonocore Emilio, Trocchia Anna, Vivolo Pasquale, Giannoccoli Catya, Devastato Giuseppe e della società ASD Napoli Woman C5.

Alla ridetta udienza erano presenti il Sostituto Procuratore avv. Luca Sanzi per la Procura Federale, l’avv. Giuseppe Chiacchio in rappresentanza dei sigg.ri, Buonocore Emilio, Trocchia Anna, Vivolo Pasquale, Giannoccoli Catya, Devastato Giuseppe e della società ASD Napoli Woman C5, l’avv. Jennyfer Bevilacqua in rappresentanza del sig. Audia Giuseppe e della società ASD Calcio Sangiovannese, e l’avv. Vittorio Brienza in rappresentanza della società ASD Segato. Il Tribunale, rilevata l’impossibilità di rispettare il termine per il deposito delle motivazioni dell’emananda sentenza a causa dell’imminente chiusura degli Uffici federali per le festività Natalizie e di fine anno, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, dato atto della chiusura degli uffici federali dal 23 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023, con conseguente alta difficoltà per la pubblicazione della decisione nel termine dettato dall'art. 82, comma 4, CGS e per l'esercizio dell'eventuale facoltà di reclamo nel termine dettato dall'art. 101 CGS, rinvia la trattazione del procedimento all’udienza del 16 gennaio 2023 ore 10:00, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza”.

Prima dell’udienza del 16.01.2023 nessuna delle parti provvedeva al deposito di memorie o di istanze ma pervenivano al Tribunale tre moduli relativi all’applicazione di sanzioni su richiesta, ai sensi dell’art. 127 del CGS, per le posizioni dei sigg.ri Emilio Buonocore, Anna Trocchia e Andrea Ciccone.

Il dibattimento

All’udienza del 16 gennaio 2023 era presente il Sostituto Procuratore avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’avv. Eduardo Chiacchio in rappresentanza dei sigg.ri, Emilio Buonocore, Anna Trocchia, Pasquale Vivolo, Catya Giannoccoli, Giuseppe Devastato e della società ASD Napoli Woman C5, e l’avv. Jennyfer Bevilacqua in rappresentanza del sig. Giuseppe Audia e della società ASD Calcio Sangiovannese.

Il Tribunale, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS per la posizione della sig.ra Anna Trochia e pertanto, con separata decisione, dichiarava l’efficacia dell’accordo irrogando alla predetta la sanzione colà prevista. Al contrario, non riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS per le posizioni Emilio Buonocore e Andrea Ciccone e disponeva, pertanto, procedersi oltre.

Il Presidente dava quindi la parola il Sostituto Procuratore federale avv. Luca Zennaro il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Buonocore Emilio, due anni di inibizione;

Vivolo Pasquale, tre mesi di inibizione;

Giannoccoli Catya, due giornate di squalifica;

Devastato Giuseppe, un anno di inibizione;

Ciccone Andrea, due anni di inibizione;

Riganati Carmela, due mesi di inibizione;

Petillo Costantino, due mesi di inibizione;

Audia Giuseppe, due mesi di inibizione;

Gigliotti Carmen, due mesi di inibizione;

Parisi Barbara, due mesi di inibizione;

ASD Napoli Woman C5, tre punti di inibizione ed euro 1.000 di ammenda;

ASD Futsal Wolves (ora ASD Spartak Futsal Femminile), un punto di penalizzazione ed euro 500 di ammenda;

ASD Futsal Rionero, euro 300 di ammenda;

ASD Segato, euro 300 di ammenda;

ASD Castellammare Calcio, euro 300 di ammenda;

ASD Spartak Caserta C5, euro 300 di ammenda;

ASD Calcio Sangiovannese, euro 300 di ammenda;

ASD CUS Cosenza, euro 300 di ammenda.

L’avv. Eduardo Chiacchio, dopo aver approfondito le posizioni dei propri rappresentati, concludeva per proscioglimento dei sigg.ri Pasquale Vivolo, Catya Giannoccoli e Giuseppe Devastato e per l’applicazione di sanzioni minime per il sig. Emilio Buonocore e per la società ASD Napoli Woman C5.

L’avv Jennyfer Bevilacqua, nell’interesse del sig. Giuseppe Audia e della società ASD Calcio Sangiovannese, richiamava e illustrava il contenuto della memoria depositata in precedenza chiedendo il proscioglimento dei propri rappresentati.

La decisione

Preliminarmente il Tribunale ritiene di dover evidenziare come le sanzioni concordate dalle parti ai sensi dell’art. 127 CGS relativamente alle posizioni dei sigg.ri Emilio Buonocore e Andrea Ciccone appaiano incongrue per eccesso, sia in modo assoluto che con riferimento alla loro quantificazione, poiché le stesse non hanno tenuto conto dell’orientamento già espresso da quest’Ufficio con la decisione n. 86/TFNSD-2021-2022, assunta nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2022, relativa al procedimento istaurato dalla Procura Federale n. 659pf20-21 e di cui infra.

Ancora in via preliminare, il Collegio ritiene che vada dichiarata l’inammissibilità del deferimento promosso dalla Procura Federale nei confronti delle Società ASD Futsal Rionero e ASD Castellammare Calcio. Ciò in quanto alle stesse viene ascritta la violazione dell’art. 6, comma 2, del CGS (responsabilità oggettiva) senza che nessun tesserato delle predette Società sia stato attinto dal deferimento in esame di talché il deferimento delle predette non può trovare ingresso nel presente procedimento. Osserva, poi, il Tribunale, che le violazioni di cui al deferimento che ha dato origine al presente procedimento disciplinare sono relative a Società e tesserati appartenenti alla Divisione Calcio a 5, militanti nel Campionato Nazionale di serie A/2 e riguardano la stagione sportiva 2021-22.

La Procura Federale ha ritenuto di dover deferire, tra gli altri, una molteplicità di tesserati i quali, svolgendo la funzione di Dirigente Accompagnatore Ufficiale per la Società di appartenenza, hanno sottoscritto distinte “incomplete”, cioè mancanti dell’indicazione del medico sociale e/o dell’allenatore e/o dell’operatore sanitario e/o del numero minimo di calciatrici da inserire in distinta di gara e/o del numero minimo di calciatrici “formate”. L’obbligatorietà dell’indicazione di tali soggetti nelle distinte di gara di cui all’art. 61 delle NOIF è regolato dall’art. 66 delle NOIF stesse e, nella specie, dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5 che, tra l’altro, espressamente richiama l’ultimo articolo citato delle NOIF.

Ritiene il Collegio, come già esplicitato in analogo procedimento definito, per l’appunto, con la decisione n. 86/TFNSD-20212022, assunta nella Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2022, relativo al procedimento istaurato dalla Procura Federale n. 659pf20-21, decisione non impugnata dalla Procura Federale, che pur rappresentando le rispettive Società di appartenenza, come previsto dai citati art. 66 delle NOIF e dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5, i tesserati che rivestono la qualifica di Dirigente Accompagnatore Ufficiale nelle distinte consegnate ai Direttori di gara, ai sensi dell’art. 61 delle NOIF, non possano essere sanzionati in relazione agli specifici addebiti di cui si è appena detto per due ordini di considerazioni:

1 – in primo luogo non è rinvenibile, nella normativa endofederale, alcun precetto che imponga al Dirigente Accompagnatore Ufficiale di consegnare al Direttore di gara distinte complete in ogni loro parte. L’unico obbligo che sussiste in capo al Dirigente stesso è quello di certificare, nello svolgimento della sua funzione di rappresentante della Società di appartenenza, come previsto dalle norme già citate in precedenza, che quanto riportato sulla distinta, da lui sottoscritta, non costituisca falso ideologico. A titolo meramente esemplificativo egli non potrà, quindi, inserire in distinta, quale partecipante alla gara, un atleta squalificato o non regolarmente tesserato attestando il contrario, quale medico sociale un soggetto che non sia tale o un allenatore non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, dovendone, in diversa ipotesi, risponderne disciplinarmente tanto egli stesso quanto la Società di appartenenza. La ratio della norma sopra richiamata è infatti quella di fornire all’arbitro della gara l’elenco delle persone che “possono” accedere al recinto di gioco, avendone quindi titolo, elenco che deve risultare veridico, con esclusione pertanto di responsabilità, non prevista come già evidenziato, in caso di produzione di un’eventuale distinta incompleta che, diversamente, potrà determinare conseguenze in capo al s ci tà laddove abbia contravvenuto a specifici dettami previsti per la relativa competizione. Ad ulteriore conferma di tale assunto sovviene il dettato di cui al comma 5 dello stesso art. 61 NOIF, laddove prevede, espressamente, una responsabilità in capo all’accompagnatore ufficiale che sottoscrive la distinta qualora dichiari falsamente il regolare tesseramento di un calciatore inserito in elenco;

2 – per quanto attiene alle violazioni in esame, vale a dire quelle relativa alla sottoscrizione di distinte incomplete per i motivi dianzi evidenziati, gli artt. 61 e 66 delle NOIF e il C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5 prevedono specifiche sanzioni a carico delle Società ma non dei loro tesserati. Si potrebbe ipotizzare una responsabilità del legale rappresentante della Società per il principio di “immedesimazione organica” o per “culpa in vigilando” ma il Collegio ritiene non di dovere approfondire l’argomento in questa sede posto che per le contestazioni de quibus, anche in questo caso, come nel precedente procedimento cui si è fatto riferimento in precedenza, nessun legale rappresentante delle Società coinvolte, ad eccezione della ASD Woman Napoli di cui si dirà appresso, è stato attinto dal deferimento della Procura Federale. Dunque le Società di appartenenza di quei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali che hanno presentato al Direttore di gara distinte “incomplete” perché mancanti dell’indicazione del medico sociale e/o dell’allenatore e/o dell’operatore sanitario e/o del numero minimo di calciatrici da inserire in distinta di gara e/o del numero minimo di calciatrici “formate”, dovranno, anch’esse, essere prosciolte anche perché, “melius re perpensa”, non appare possibile riqualificare la contestata responsabilità oggettiva in responsabilità propria in assenza di specifica previsione normativa e di altrettanto specifica contestazione da parte dell’Organo requirente. In conseguenza di quanto sin qui evidenziato, ritiene questo Tribunale di dover assolvere da ogni addebito loro ascritto, così come precisato nell’atto di deferimento, la sig.ra Catya Giannoccoli, all’epoca dei fatti capitano dell’ASD Woman Napoli, la sig.ra Riganati Carmela, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Segato, il sig. Costantino Petillo, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Spartak Caserta C5, il sig. Giuseppe Audia, nella qualità, all’epoca dei fatti, di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Calcio Sangiovannese, le sigg.re Carmen Gigliotti e Barbara Parisi, all’epoca dei fatti Dirigenti Accompagnatori Ufficiali dell’ASD CUS Cosenza, nonché le Società ASD Segato, ASD Spartak Caserta C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD CUS Cosenza per quanto in precedenza evidenziato.

Il Tribunale ritiene invece che debba essere dichiarata la responsabilità dei sigg.ri Emilio Buonocore, Pasquale Vivolo, Giuseppe Devastato e Andrea Ciccone, nonché delle Società ASD Woman Napoli e ASD Spartak Futsal Femminile (già ASD Futsal Wolves), per quanto agli stessi ascritto, con le precisazioni appresso indicate.

Ritiene, ancora, il Collegio che tutte le condotte contestate ai predetti deferiti possano ritenersi provate con assoluta certezza in virtù della copiosa ed esaustiva produzione documentale operata dalla Procura Federale ma che, anche in conseguenza del principio precedentemente enunciato circa la responsabilità dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, non tutte dette condotte possano essere sanzionate.

Con l’atto di deferimento, la Procura Federale ha contestato al sig. Buonocore, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Woman Napoli che in alcune occasioni ha anche svolto la funzione di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, plurime e reiterate violazioni commesse nella stagione sportiva 21/22, meglio descritte nei capi di incolpazione riportati in premessa e relative, in particolare, al mancato tesseramento, per tutta la stagione sportiva, di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, all’aver conseguentemente disputato tutte le gare di campionato senza allenatore, all’aver utilizzato in cinque gare del campionato di calcio a 5, serie A/2, soggetto non tesserato o comunque non abilitato perché non iscritto ad albi quale sanitario/massaggiatore della squadra, nonché di aver sottoscritto due distinte di gara prive dell’indicazione dell’allenatore, una indicando come operatore sanitario un soggetto non abilitato e non iscritto all’albo del settore tecnico e, infine, per aver consentito lo svolgimento di una gara di campionato senza la presenza di un medico, sia nella propria panchina sia in quella avversaria, e senza la presenza di un’ambulanza.

Entrando nello specifico, il sig. Emilio Buonocore, Presidente con potere di rappresentanza della società ASD Woman Napoli C5, deve certamente rispondere in del mancato tesseramento di un Allenatore di calcio a 5 in possesso dell’abilitazione e dell’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico per tutta la stagione sportiva 21-22, in violazione di quanto disposto alla pagina 50 del C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5. Quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della medesima Società, deve altresì rispondere di aver indicato quale operatore sanitario la sig.ra Anna Trocchia, priva di iscrizione nell’apposito albo del Settore Tecnico, nella distinta relativa alla gara Woman Napoli – CUS Cosenza del 30.10.2021 e, infine, per aver permesso, o comunque non impedito, in occasione delle gare Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 19.12.2021 e Woman Napoli – Salernitana Femminile del 16.01.2022, che entrambe le partite si siano disputate senza la presenza di un medico designato, sia nella propria panchina sia in quella avversaria, così violando quanto disposto alla pagina 54 del C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5. Non potrà, invece, rispondere per aver “omesso di provvedere al regolare tesseramento di Trocchia Anna, come operatore sanitario/ massaggiatore” in considerazione del fatto che la sig.ra Trocchia non era in possesso delle qualifiche necessarie per tale tesseramento, nonché per la mancata indicazione dell’allenatore nelle distinte di due gare essendo stata commessa, tale violazione, nella qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale ed essendo, peraltro, la logica conseguenza della più grave violazione circa mancato tesseramento di un Allenatore di calcio a 5 in possesso dell’abilitazione e dell’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico per tutta la stagione sportiva 21-22.

Il sig. Pasquale Vivolo, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Woman Napoli, deve rispondere in relazione all’aver sottoscritto la distinta, in occasione della gara Woman Napoli – Woman Futsal Club del 17.10.2021, ove è indicato come allenatore Giuseppe Devastato, non iscritto albo settore tecnico, ed è indicata come operatore sanitario Anna Trocchia, non iscritta albo settore tecnico. Per quanto detto circa la incompletezza delle distinte stesse, non dovrà rispondere della mancata indicazione del nominativo dell’allenatore per la gara Woman Napoli – CUS Cosenza del 31.10.2021.

A sua volta, il sig. Giuseppe Devastato, anch’egli in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Woman Napoli, viene chiamato a rispondere per aver indicato, nelle distinte di gara relative alle partite Woman Napoli – Segato, del 21.11.2021, Woman Napoli – Castellammare Calcio del 05.12.2021 e Spartak Caserta C5 – Woman Napoli, del 12.12.2021, quale operatore sanitario Trocchia Anna, non iscritta all’albo del Settore Tecnico, mentre deve essere mandato indenne in relazione ai capi di incolpazione ove gli viene contestato di aver sottoscritto distinte di gara ove non è indicato alcun allenatore.

Il sig. Andrea Ciccone, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società ASD Spartak Futsal Femminile (già ASD Futsal Wolves), sempre in considerazione di quanto più volte detto e ripetuto circa l’incompletezza delle distinte consegnate agli arbitri, non deve essere chiamato a rispondere circa l’incompleta compilazione delle distinte relative alle quindici gare di cui al deferimento mentre, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società, deve rispondere per aver omesso di provvedere, a far data 11.12.2021, dopo l’esonero del precedente allenatore, al tesseramento di un Allenatore di Calcio a 5 abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, ed aver quindi disputato le restanti partite del campionato nazionale di calcio a 5 di serie A2 femminile senza un allenatore così violando, anch’egli, quanto disposto alla pagina 50 del C.U. n. 1 della stagione sportiva 2021-22 del 7 Luglio 2021 della Divisione Calcio a 5.

Quanto alla società ̀ ASD Woman Napoli ne va dichiarata la responsabilità ̀ diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, CGS per le violazioni ascritte al suo Presidente sig. Buonocore ed ai suoi tesserati sigg.ri Vivolo e Devastato, nel mentre la Società ASD Spartak Futsal Femminile (già ASD Futsal Wolves), risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta sopra descritta ascrivibile al suo Presidente e legale rappresentante sig. Ciccone.

Sotto il profilo sanzionatorio si ritiene equo provvedere come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il deferimento promosso nei confronti delle società ASD Futsal Rionero e ASD Castellammare Calcio;

- proscioglie Giannoccoli Catya, Riganati Carmela, Petillo Costantino, Audia Giuseppe, Gigliotti Carmen, Parisi Barbara e le società ASD Segato, ASD Spartak Caserta C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD CUS Cosenza;

- irroga le seguenti sanzioni:

- Buonocore Emilio, mesi 6 (sei) di inibizione;

- Vivolo Pasquale, mesi 1 (uno) di inibizione;

- Devastato Giuseppe, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;

- Ciccone Andrea, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- ASD Napoli Woman C5, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda;

- ASD Spartak Futsal Femminile (già ASD Futsal Wolves), euro 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 24 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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