C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 28/09/2022 – Delibera – Reclamo n. 4 2022/2023 della società U.S.D. VILLANOVA (matr. 55980). Gara di Seconda Categoria/Q, 1^ giornata di Andata del 18.9.2022 A.C.D. TREPORTI-U.S.D. VILLANOVA.
Reclamo n. 4 2022/2023 della società U.S.D. VILLANOVA (matr. 55980). Gara di Seconda Categoria/Q, 1^ giornata di Andata del 18.9.2022 A.C.D. TREPORTI-U.S.D. VILLANOVA.
La società U.S.D. VILLANOVA, nella persona del suo rappresentante legale sig. Enzo Falcomer, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la seguente delibera del Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di San Donà di Piave pubblicata sul C.U. 13 del 21.9.2022: - Squalifica per n. 3 gare effettive comminata al sig. PASIANOTTO Roberto (calciatore) per condotta violenta nei confronti di un avversario. La reclamante chiede di valutare la possibilità di una riduzione della squalifica in quanto non ritiene che il fallo commesso dal giocatore possa essere qualificato come “condotta violenta nei confronti di un avversario”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società U.S.D. VILLANOVA; esaminata la documentazione agli atti; sentito il Direttore di gara il quale, nel confermare quanto riportato nel rapporto arbitrale, ha ribadito che il calcio è stato particolarmente violento e volontario, precisando che avrebbe potuto anche causare danni fisici importanti all’avversario; P.Q.M. respinge il reclamo della società U.S.D. VILLANOVA confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo viene addebitata.
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