C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 05/10/2022 – Delibera – Reclamo n. 3 2022/2023 della società A.S.D. VECA RIVEREEL (matr. 943048). Gara di Under 19 regionali/B, 1^ giornata di Andata del 17.9.2022 A.S.D. VECA RIVEREEL-SSDARL NOGARA CALCIO.

Reclamo n. 3 2022/2023 della società A.S.D. VECA RIVEREEL (matr. 943048). Gara di Under 19 regionali/B, 1^ giornata di Andata del 17.9.2022 A.S.D. VECA RIVEREEL-SSDARL NOGARA CALCIO.

La società A.S.D. VECA RIVEREEL propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso i seguenti provvedimenti deliberati dal Giudice Sportivo regionale e pubblicati sul C.U. 29 del 21.9.2022: - non omologa del risultato conseguito sul campo (3-0); - addebito alla società A.S.D. VECA RIVEREEL della sanzione della perdita della gara con punteggio 0-3 e dell’ammenda di Euro 60,00; - inibizione al sig. Verlato Diego Valerio (dirigente accompagnatore) a tutto il 10 ottobre 2022; in quanto, nel verificare la legittimità dei giocatori a partecipare alla gara, è emerso che il giocatore Zampieri Alberto è nato prima del gennaio 2003 (26.8.2002) quindi non poteva essere impiegato, essendo ammessa la partecipazione di soli quattro fuori quota nati dal 1. Gennaio 2003. La società motiva il proprio reclamo sostenendo che il giocatore in questione era legittimato a partecipare alla gara in conformità alle disposizioni contenute a pag. 24 paragrafo A/9 del C.U. n. 1 del 6 luglio 2022 nel quale viene espressamente indicato che “è consentito alle società Juniores “pure” regionali di impiegare in gara fino a un massimo di n. 4 calciatore fuori quota, nati dal 1. Gennaio 2002 in poi”. Conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata e il conseguente annullamento delle sanzioni inflitte. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.S.D. VECA RIVEREEL; esaminata la documentazione agli atti; atteso che la società rientra tra le società espressamente indicate dal C.U. 1 par. 9/A che prevede che possano essere impiegati nel corso della gara fino a 4 calciatori fuori quota nati dal 1. Gennaio 2002 e che i calciatori fuori quota complessivamente impiegati nella partita oggetto del presente giudizio sono stati complessivamente quattro e quindi in conformità alla regola di cui sopra; P.Q.M. delibera di accogliere il reclamo della società A.S.D. VECA RIVEREEL e di omologare il risultato acquisito sul campo (3-0), annullando le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado. La tassa reclamo non viene addebitata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it