C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 28/09/2022 – Delibera – gara del 18/ 9/2022 CALCIO TRISSINO – CALCIO TEZZE
gara del 18/ 9/2022 CALCIO TRISSINO - CALCIO TEZZE
La società Calcio Trissino ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 18.9.2022 contro la società Calcio Tezze, lamentando l'irregolare posizione del giocatore Ferrari Marco, che non avrebbe scontato la squalifica inflittagli con C. U. n. 104 del 18.5.2022. Arreda il ricorso con adeguati mezzi di prova. La reclamata ha inviato osservazioni, con le quali : -eccepisce l'irritualità del reclamo, perché non preceduto dal prescritto preannuncio; -sostiene, nel merito, che il giocatore, ricevuta la squalifica nel campionato Juniores, deve scontarla nell'omologo campionato, avendone l'età, perché nato il 29.9.2002. La prima competizione in detto campionato (juniores provinciale) che ha in calendario la prima partita per il giorno 1.10.2022. Sulle eccezioni della reclamata, il GS osserva: -l'eccezione d'inammissibilità é infondata. Nessuna norma vieta che sia proposto necessariamente il preannuncio, quando la parte introduca immediatamente il reclamo nel termine previsto per il preannuncio né la reclamata ha interesse a eccepirlo, ritraendo, anzi, vantaggio dall'apprendere tempestivamente le ragioni della doglianza. Il preannuncio ha la funzione di mantenere in sospeso l'esito della competizione, prodotto, come nel caso, dalla proposizione diretta del reclamo (rectius dei motivi del reclamo). -anche l'eccezione nel merito deve essere disattesa. La reclamata richiama la giurisprudenza, condivisibile, sulla dinamica delle squalifiche, che devono essere scontate nello stesso o omologo campionato, in cui sono state comminate. Tuttavia deve evidenziarsi che l'impiego del giocatore nel campionato provinciale juniores, essendo nato nel 2002, é consentito soltanto nella posizione non ordinaria di fuori quota, quindi nella posizione d'integrazione della rosa propria della competizione. Fatto che comporterebbe la conseguenza incoerente che la società mai lo impieghi come fuori quota, trattandosi di facoltà consentita in via di eccezione, così vanificando l'effettività della sanzione. P.Q.M. il GS delibera di: -non omologare il risultato conseguito sul campo Calcio Trissino - Calcio Tezze 1 a 1; -sanzionare la società Calcio Tezze con la perdita della gara col punteggio Calcio Trissino - Calcio Tezze 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 50,00; -sanzionare il dirigente accompagnatore Repele Pierluigi con l'inibizione a tutto il 10 ottobre 2022. La tassa di reclamo va riaccreditata.