C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 12/10/2022 – Delibera – gara del 2/10/2022 POLESINE CAMERINI – NUOVO SAN PIETRO
gara del 2/10/2022 POLESINE CAMERINI - NUOVO SAN PIETRO
A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 34 del 05.10.2022, la società Polesine Camerini ha formalizzato il preannunciato ricorso avverso la regolarità della gara, sostenendo che dal rapportino finale emesso dal direttore di gara risulterebbero n. 5 sostituzioni, cosa impossibile dal momento che in distinta erano indicati n. 4 giocatori di riserva, tanto che dal rapportino risulterebbe che la soc. Nuovo San Pietro abbia fatto scendere in campo un giocatore con la maglia n. 17, non presente in distinta e pertanto non correttamente identificato dall'Arbitro. La società Nuovo San Pietro ha presentato proprie controdeduzioni allegando propria copia del rapportino finale rilasciato dall'Arbitro da cui emerge che durante la gara la squadra ha provveduto ad un'unica sostituzione. Il G.S., premesso che il rapportino finale viene sottoscritto al termine della gara innanzi al direttore di gara e che lo stesso ha la finalità di verificare, nell'immediatezza, eventuali errori di annotazione da parte dell'Arbitro; verificato che il Rapporto Ufficiale di gara (il quale fa piena prova dei fatti accaduti durante la gara - art. 61 cds) e il rapportino allegato e sottoscritto da entrambi i dirigenti delle società riporta per la società Nuovo San Pietro una sola sostituzione; delibera di: - non accogliere il ricorso presentato dalla Soc. Polesine Camerini e di omologare il risultato come ottenuto sul campo POLESINE CAMERINI - NUOVO SAN PIETRO 2 - 2. Si procede all'addebito della tassa.