C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 12/10/2022 – Delibera – gara del 2/10/2022 VENEZIA 1907 – CALCIO LIDO DI VENEZIA

gara del 2/10/2022 VENEZIA 1907 - CALCIO LIDO DI VENEZIA

A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 34 del 05.10.2022, la società Calcio Lido di Venezia ha formalizzato il preannunciato ricorso avverso la regolarità della gara. Prima di entrare nel merito del ricorso, il G.S. ha verificato la irricevibilità dello stesso ai sensi dell'art. 48 cgs non essendo stata versato il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva neppure con addebito della tassa nel conto della società, neppure alla presentazione del ricorso. Si procede pertanto all'addebito della tassa alla Società Calcio Lido di Venezia. Con riferimento alla regolarità della gara, il G.S. ha rilevato d'ufficio dal Rapporto Ufficiale di gara che dal 24' del secondo tempo, fino al 36' dello stesso tempo la società non ha schierato in campo alcun giocatore nato dall'1.1.2002 in poi, nonostante non vi sia stata alcuna espulsione o infortunio occorso, a sostituzioni già esaurite, al giocatore della stessa classe di età. PQM il G.S. delibera di -non procedere all'omologa del risultato come ottenuto sul campo; -sanzionare la società Venezia 1907 con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato VENEZIA 1907 - CALCIO LIDO DI VENEZIA 0 - 3, nonchè con l'ammenda di euro 60,00; -inibire il dir. Acc. Soc. Venezia 1907 Signor DENIS BROVEDANI fino al 24.10.2022.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it