C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 04/11/2022 – Delibera – gara del 12/10/2022 TEAM BIANCOROSSI – CONDOR TREVISO

 

gara del 12/10/2022 TEAM BIANCOROSSI – CONDOR TREVISO

In ottemperanza al rinvio disposto dalla Corte nel C.U. n. 41 del 26.10.2022 questo Ufficio ha proceduto al riesame nel merito del fascicolo relativo al reclamo inoltrato dalla Soc. ASD Condor Treviso avverso le sanzioni irrogate in C.U. n. 39 del 19.10.2022 nei confronti del Signor Gianni Grigni (allenatore - inibizione fino al 30.11.2022), ammenda alla società (euro 200,00) e Dir. Signor Riccardo Bonacina (inibizione sino al 31.10.2022). Il signor Gianni Grigni in veste di allenatore ha preso parte alla gara del 12.10.2022 nonostante lo stesso giorno sia stata pubblicata in C.U. la sua squalifica fino al 24 ottobre 2022 conseguente ad un provvedimento di espulsione adottato in campo dal Direttore di gara. A questo Giudice pertanto viene chiesto di valutare se l'allenatore dovesse scontare automaticamente la giornata di squalifica, a decorrere dalla notifica del provvedimento sul campo, così come espressamente disciplinato dal c.g.s. art. 9.7 in occasione dei provvedimenti di espulsione a carico dei calciatori, o se diversamente, non essendo espressamente previsto l'automatismo, la sanzione della squalifica sia da scontarsi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel comunicato ufficiale. E' parere di questo Ufficio ritenere che debba essere seguita la prima soluzione e ciò secondo i principi generali sanciti nell'art. 3 c.g.s. che espressamente prevedono il necessario coordinamento tra la normativa nazionale e le norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA). Nel caso di specie si deve fare riferimento al disciplinare Fifa, il quale all'art 62.3 non fa alcuna distinzione tra calciatori ed allenatori in materia di automatismo della squalifica e il successivo art. 71.1 dispone l'obbligatorietà di tale previsione nei regolamenti nazionali, ragion per la quale si è proceduto alla modifica delle regole del gioco del calcio (art. 5.3 e 12.3). Ne consegue pertanto che il Signor Grigni non poteva partecipare alla gara del 12.10.2022. Tuttavia, considerata la difficoltà interpretativa delle norme in materia, il G.S. dispone la riduzione della squalifica a carico del Signor Gianni Grigni al periodo già sofferto e revoca l'ammenda di € 200,00 irrogata alla Soc. Condor Treviso.

 

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